Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 3
In tema di notifica degli atti, quando l'imputato sia stato arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale relativa al reato per cui si procede e risulti dagli atti lo "status" ed il luogo della detenzione - e quindi sia cessato lo stato di latitanza - si applica la disciplina prescritta per l'imputato residente o dimorante all'estero, come previsto dall'art. 169, co. 5, cod. proc. pen., e non il rito per la notifica ai latitanti di cui all'art. 165 del codice.
Nel caso di imputato detenuto all'estero nel corso di procedura di estradizione, non sussiste il legittimo impedimento a comparire quando l'ordinamento interno dello Stato richiesto attribuisce rilevanza alla manifestazione di volontà dell'estradando, sicché il protrarsi della detenzione e la mancata comparizione nel giudizio possono ricondursi ad una scelta dell'interessato (Nella fattispecie, trattandosi di procedura estradizionale tra paesi aderenti all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ed alla relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 - ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 - la Corte ha rilevato che l'art. 66 della convenzione consente al paese richiesto di autorizzare l'estradizione senza procedura formale, purché la persona vi acconsenta, a seguito di un'audizione, garantita dall'eventuale presenza di un difensore, in cui sia informato del suo diritto ad una procedura formale di estradizione).
Lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, 4 co. Cod. proc. pen., soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 31253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31253 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 01/07/2002
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - N. 740
Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 4256/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NT AN, SA Richiesta copia studio PI e SH ST
avverso la sentenza in data 8.6.2001 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. V. Geraci che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Udito il difensore degli imputati avv. L. Cretì, anche in sostituzione dell'Avv. F. Conte, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi
Motivi della decisione
NT AN, SA PI e SH ST sono stati dichiarati colpevoli, con doppia sentenza conforme sul punto della loro penale responsabilità, del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e di singoli episodi di detenzione ai fini di spaccio (capo B per NT, capo C per SA e SH).
1. NT denuncia:
- violazione degli artt. 484, 486.3, 487 in relazione all'art. 420 quater c.p.p., nonché degli artt. 165 e 169 c.p.p.; osserva il difensore del ricorrente che l'imputato, arrestato in Olanda nelle more del giudizio di primo grado in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa per i fatti di cui è processo, non avrebbe più potuto, a seguito di ciò, essere considerato latitante ne' contumace, con la duplice conseguenza che, da un lato, si sarebbe dovuto, fin dal primo grado, sospendere il giudizio in attesa della sua estradizione, dovendo egli essere considerato legittimamente impedito a presenziare al dibattimento e, da un altro, si sarebbero dovute effettuare le notifiche degli atti con il rito previsto dall'art. 169 c.p.p. (notificazioni all'imputato all'estero) e non con quello di cui all'art. 165 c.p.p. (notificazioni all'imputato latitante o evaso), effettivamente utilizzato sia per la notifica dell'estratto contumaciale della decisione del tribunale sia per quella del decreto di citazione per il giudizio di appello;
- violazione degli artt. 696 e 729 c.p.p., come modificati dagli artt. 9 e 13 l. 367/2001 in relazione all'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e conseguente inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica, acquisita mediante rogatoria internazionale, effettuata alle h. 19 del 3.3.1997 sull'utenza tedesca 0733/63276;
- violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p., nonché vizio della motivazione e conseguente inutilizzabilità di tutte le ulteriori intercettazioni sulle quali si è fondata l'affermazione di responsabilità, per la mancanza della motivazione del primo dei decreti autorizzativi, posto a base di tutti quelli successivi;
- violazione dell'art. 74 T.U. n. 309 del 1990; motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico. Il primo motivo è fondato - nei limiti che saranno chiariti - ed assorbente.
Osserva il collegio, preliminarmente, che appare necessario distinguere nettamente i due profili in relazione ai quali è stata prospettata la nullità del provvedimento impugnato, e cioè quello della configurabilità o meno di un legittimo impedimento a partecipare al giudizio in capo all'imputato arrestato all'estero ai fini estradizionali per cautela concernente i fatti di cui è processo - inerente alla legittimità della sua dichiarazione di contumacia - e quello della possibilità di continuare a considerare latitante, ai fini delle formalità di notifica, il medesimo imputato, di cui si conosca la condizione di ristretto all'estero in esecuzione di provvedimento coercitivo emesso dal giudice italiano, inerente alla ritualità della vocatio in jus.
Quanto al primo profilo si mostra corretta la conclusione cui, in entrambi i gradi di giudizio, sono pervenuti i giudici di merito, i quali hanno ritenuto non sussistente il legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Si rendono necessarie tuttavia le seguenti precisazioni.
Si deve rilevare in proposito, innanzi tutto, come le disposizioni che legittimano il procedimento in contumacia debbano essere interpretate con particolare rigore, perché quello di partecipare al giudizio è un fondamentale diritto dell'imputato, riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea, dei diritti dell'uomo ed all'art. 111 della Costituzione. Ne deriva che la detenzione all'estero disposta in una procedura estradizionale non può, in astratto, non essere considerata quale legittimo impedimento, come ebbe ad affermare la Corte costituzionale nella sentenza 9 luglio 1974, n. 212, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 497, primo comma, c.p.p. 1930 nella parte in cui non prevede(va) come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero, e come si ricava dalla successiva giurisprudenza di legittimità secondo la quale "non è consentito procedere in contumacia nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato arrestato all'estero a seguito di richiesta di estradizione" (sez. 6^, 8 giugno 1982, Locatelli, rv 156092; sez. 1^, 31 dicembre 1989, Bovino, rv 183527) ed è illegittima l'ordinanza dichiarativa della contumacia fondata sull'asserita mancanza di volontà dell'imputato di essere consegnato all'autorità italiana, in quanto la legge non richiede una manifestazione di volontà dell'imputato di adesione all'estradizione" (sez. 1, 27 febbraio 1990, Copula, rv 184027); ne' assume, in tale contesto, particolare pregnanza una non conforme affermazione di questa Corte (sez. 6^, 31 maggio 1999, Piccione, rv 214548), resa in riferimento non già ad un giudizio in contumacia ma ad una questione di legittimità costituzionale relativa al computo della custodia all'estero ai fini dei termini di fase (art. 722 c.p.p.). Poste tali premesse ed ulteriormente precisato che, di regola, la procedura estradizionale non cessa per libera scelta dell'interessato (al quale, dunque, non può - sempre di regola - essere addebitato di non averla effettuata) ma è destinata a rimanere in vita fino al momento in cui l'autorità dello Stato richiesto disponga l'estradizione o provveda alla consegna o rimetta l'estradando in libertà, deve tuttavia ribadirsi quanto recentemente affermato sullo specifico tema da sez. 5^, 21 novembre 2001, Mangia, rv 220918, secondo la quale in simili fattispecie è compito del giudice accertare, con riferimento alla legislazione dello Stato richiesto, se l'ordinamento interno di quest'ultimo preveda che il consenso all'estradizione possa semplificare il relativo procedimento o accelerarne la conclusione ed, in caso di esito positivo dell'accertamento, di valutare se il protrarsi della detenzione all'estero - e quindi la mancata comparizione - dipenda effettivamente dal comportamento dello stesso estradando. Ciò significa, in altre parole, che, ove l'esame della legislazione dello Stato richiesto permetta di attribuire esclusiva rilevanza, ai fini della sua consegna all'Italia, alla manifestazione di volontà dell'estradando, nel caso di mancata adesione o di manifestazione di volontà contraria all'estradizione la mancata comparizione nel giudizio non possa ricondursi ad un legittimo impedimento, ma ad una precisa scelta dell'interessato con le necessarie conseguenze sul piano della contumacia.
Ai fini della risoluzione della questione di diritto sottoposta alla Corte occorre allora tenere presente che la vicenda processuale si è svolta fra paesi aderenti all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ed alla Convenzione di applicazione del summenzionato Accordo del 19 giugno 1990 (i cui, rispettivamente, Protocollo di adesione ed Accordo di adesione sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388) e dunque in un quadro internazionale di "cooperazione" e rapporti diretti fra autorità giudiziarie dei diversi Stati.
In tale ambito, l'art. 66 della Convenzione prevede espressamente che la Parte contraente richiesta possa autorizzare l'estradizione, senza procedura formale, purché la persona ricercata vi acconsenta, a seguito di un'audizione - "garantita" dalla eventuale presenza di un difensore - volta ad informare l'interessato del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Tale norma pattizia, che vincola i paesi aderentì, trova corrispondenza nell'ordinamento interno olandese, atteso che l'Extradiction Act of the Netherlands contempla la procedura abbreviata di estradizione a seguito della manifestazione, da parte dell'estradando, di un "consenso informato" in sede di audizione davanti al magistrato.
Appare dunque evidente che il caso sottoposto all'esame odierno della Corte si inquadra in una di quelle ipotesi - indicate nella citata sentenza Mangia - in cui assume rilievo decisivo, ai fini della consegna in Italia, il consenso dell'interessato; ed invero, stante il quadro normativo interno ed internazionale appena delineato, l'imputato NT ben avrebbe potuto, sulla base della semplice adesione alla procedura estradizionale abbreviata, essere immediatamente consegnato dall'Olanda all'Italia e quindi presenziare al processo che si celebrava nei suoi confronti.
Risulta viceversa che egli non solo abbia negato espressamente il consenso, ma abbia successivamente impugnato la decisione dell'autorità giudiziaria olandese che - a riprova dell'assenza di impedimenti derivanti dall'ordinamento interno - aveva concesso l'estradizione in relazione al titolo di cattura emesso nel presente procedimento: con tale atteggiamento egli ha senz'altro legittimamente esercitato diritti riconosciutigli dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione olandese, ma ciò in relazione ad una situazione giuridica - la detenzione all'estero ai fini estradizionali - da lui volontariamente creata con il sottrarsi all'esecuzione del provvedimento coercitivo emesso in Italia ed ha, nello stesso tempo, consapevolmente privilegiato un'opzione che ne ha determinato la mancata comparizione nel dibattimento celebratosi in Italia;
ne' detta opzione può ritenersi necessitata, considerato, come si è appena notato, che essa deriva da circostanze - le cui conseguenze pertanto sull'imputato interamente gravano - venute ad esistere esclusivamente in seguito alla sua latitanza. L'assenza dell'imputato al dibattimento successiva al suo arresto, dunque, è stata correttamente ricondotta dai giudici di merito ad una sua libera scelta, atteso che la semplice adesione all'estradizione abbreviata, in un quadro normativo che la consentiva, avrebbe determinato la sua immediata consegna all'Italia. A conclusioni diverse deve pervenirsi, viceversa, con riferimento alla ritenuta persistenza in capo all'imputato, ai fini della formalità delle notifiche, dello stato di latitanza anche dopo l'arresto, avvenuto all'estero a seguito di segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen effettuata ai sensi dell'art. 64 della Convenzione.
Sul punto si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sia pur con riferimento alle disposizioni del codice abrogato, che lo stato di latitanza cessa, oltre che nei casi previsti dall'art. 268, secondo comma, C.P.P. 1930 (sostanzialmente corrispondente all'art. 296, comma 4, c.p.p. vigente), soltanto con la cattura o con la costituzione spontanea in Italia o con l'arresto all'estero a seguito di procedura di estradizione, e specificato, altresì, che non fa viceversa cessare il predetto stato la detenzione all'estero per reati ivi commessi, perché, in tal caso, l'imputato non è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana (sez. 1^, 26 novembre 1981, Sanna, rv 151845; sez. 1^, 4 ottobre 1988, Barozzi, rv 181225). Il collegio, dissentendo da alcune successive pronunce di questa Corte, rese invero in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente (sez. 1^, 11 dicembre 1993, Algranati, rv 195770; sez. 6^, 14 maggio 1997, Loiacono, rv 208235) aderisce pienamente al meno recente orientamento (la cui validità permane nell'impero del codice vigente), considerando che l'arresto ai fini estradizionali effettuato secondo la procedura di cui all'art. 64 della Convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen, nell'ambito di una "cooperazione" giudiziaria fra Stati che va al di là di una semplice "assistenza", pone comunque la persona richiesta anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana che ha emesso il procedimento coercitivo ed in conseguenza di questo. Se dunque con l'arresto dell'imputato avvenuto all'estero a fini estradizionali per il reato di cui è processo viene comunque meno la latitanza, quando sia noto al giudice che procede lo status ed il luogo di detenzione gli atti del procedimento devono essere notificati con la procedura, prescritta per il caso dell'imputato residente o dimorante all'estero, di cui all'art. 169 c.p.p., la quale, per espresso disposto dell'ultimo comma, si applica anche nei confronti di chi in altro paese sia detenuto;
ne', d'altra parte, può revocarsi in dubbio che la detenzione all'estero della persona richiesta in estradizione integri comunque un'ipotesi di "dimora", la quale deve essere intesa come la permanenza della persona fisica in un certo luogo sia pure in via transitoria ma con un minimo di stabilità (cfr. sez. 6^, 18 giugno 1992, Panuccio, rv 191356, che ai fini dell'applicazione dell'art. 169 c.p.p. ha incluso nella nozione di "dimora" all'estero la permanenza in altro Stato a seguito di ricovero ospedaliero).
Conforta tale conclusione l'esame di quella giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 169 c.p.p. nelle ipotesi in cui sia necessario notificare all'imputato che si trovi all'estero in attesa di estradizione l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di riesame, giustificandosi l'assunto solamente in nome della prevalenza delle esigenze di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo, secondo i principi sanciti dall'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (sez. 1^, 2 dicembre 1999, Piscopo, rv 214700). Nel caso di specie, pertanto, dal momento in cui è stato reso noto al giudice lo stato ed il luogo di detenzione del NT in Olanda, le notificazioni degli atti del procedimento avrebbero dovuto essere effettuate non con il rito di cui all'art. 165 c.p.p., bensì secondo la disciplina di cui all'art. 169 c.p.p. Sanatasi la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per essersi l'imputato avvalso, con la proposizione tempestiva dell'appello, della facoltà al cui esercizio l'atto era diretto (sez. 5^, 1 febbraio 2000, Palmegiani, rv 215586), resta integrata e non sanata, perché rientrante fra le invalidità di cui all'art. 179 c.p.p., la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, ritualmente eccepita.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, relativamente al NT, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio. Non si applica l'art. 624 bis c.p.p., che prescrive l'ordine di cessazione della misura cautelare nel caso di annullamento della sentenza di appello, atteso che il provvedimento coercitivo in atto nei confronti dell'imputato non è stato adottato ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, c.p.p. (sez. 1^, 4 giugno 2001, Gallo, rv 219806).
2. Gli imputati SA e SH denunciano, con il medesimo mezzo di gravame:
- violazione degli artt. 125, 191, 266, 267, e 271 c.p.p.; 13 d.l. n.152/91, conv. in l. n. 203/91; osservano i ricorrenti che i giudici di merito hanno largamente utilizzato i risultati di intercettazioni telefoniche ottenute in violazione delle norme suindicate e che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto congruamente motivato il primo decreto autorizzativo della captazioni (n. 575 del 1995) non solo omettendo qualsiasi indicazione degli indizi ma anche considerando separate ed autonome le varie fasi investigative;
rilevano, altresì, che le intercettazioni effettuate dalla polizia tedesca ed acquisite al fascicolo processuale mediante rogatoria, testualmente, "pongono problemi di inutilizzabilità anche per effetto delle modifiche apportate al codice di rito dalla recente legge n. 367/2001, trattandosi di captazioni assunte senza il rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge processuale italiana".
Le censure sono prive del requisito della specificità prescritto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Premesso che con i motivi di appello gli attuali ricorrenti non avevano lamentato il difetto di motivazione del primo dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, bensì quelli - successivi - inerenti all'imputato NT, osserva il collegio come con la doglianza non si contesti in alcun modo il ragionamento dei giudici di secondo grado i quali hanno espressamente affermato che il decreto n. 575 del 1995 riguarda fatti e persone estranee al processo "de quo", che le relative captazioni non assumono alcuna rilevanza nel presente contesto processuale, che non vi è alcun motivo di collegamento o connessione fra i fatti oggetto delle investigazioni effettuate con le prime intercettazioni e quelli oggetto delle investigazioni successive, nell'ambito delle quali si sono svolte le intercettazioni rilevanti, effettuate dal dicembre del 1996. Nè i ricorrenti curano in alcun modo di evidenziare l'incidenza che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, hanno avuto le captazioni di cui al decreto n. 575 e la loro eventuale influenza sull'adozione dei provvedimenti autorizzativi successivi dei quali, peraltro, non si censura la ritualità.
Allo stesso modo del tutto generica si mostra l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nella Repubblica Federale Tedesca ed acquisiti per rogatoria, atteso che non solo non si è indicato il rilievo probatorio - peraltro irrilevante secondo i giudici di secondo grado, f. 19 - ad esse attribuibile ai fini della pronuncia, ma nemmeno si è precisato quali "criteri e modalità" stabiliti dalla legge italiana siano stati violati nel loro svolgimento ed acquisizione. In ogni caso, se la doglianza dovesse intendersi come riferita al "nuovo" art. 727, comma 5 bis, c.p.p., osserva il collegio che trattasi di norma la quale, innanzi tutto, opera solo nelle ipotesi in cui sia consentito da accordi internazionali che la domanda di assistenza sia eseguita secondo le modalità previste dallo Stato richiedente (e sarebbe stato onere delle parti specificare anche in tal senso la censura); e che, inoltre, non risulta comunque applicabile nel caso di specie, atteso che, nel momento in cui la domanda di assistenza de qua venne proposta, antecedentemente all'entrata in vigore della l. 367/01, non incombeva sul giudice italiano alcun onere di indicare le modalità di assunzione della prova e gli elementi necessari per l'utilizzazione degli atti richiesti, sicché, assente per quanto appena detto il parametro "interno" cui rapportare la dedotta inutilizzabilità, unico riferimento normativo per verificare la ritualità dell'assunzione della prova è la lex fori, di cui peraltro non è allegata alcuna violazione.
- violazione degli artt. 74 d.p.r. 309/90, 41, 42, 43, 110 c.p., 125 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed alla ritenuta loro partecipazione al sodalizio. Le doglianze costituiscono censure in punto di fatto del provvedimento impugnato e sono tese ad una diversa valutazione del materiale probatorio minuziosamente esposto ed esaminato dai giudici di merito sia in primo che in secondo grado con motivazione esauriente e priva di vizi logici.
E noto che per giurisprudenza pacifica delle sezioni unite (sez. un., c.c. 31 maggio 2000, Jakani, rv 216260) alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. Nella specie l'impugnazione non è sorretta da argomenti volti ad evidenziare lacune logico-strutturali della sentenza gravata, ma propone una "parallela" lettura delle risultanze di causa al fine di interpretare la condotta degli imputati in termini meramente concorsuali piuttosto che associativi, a fronte di una giustificazione della decisione che appare corretta sotto ogni profilo, anche in riferimento alla contestata individuazione delle persone interloquenti nelle varie telefonate registrate, alla natura della sostanza stupefacente importata (accertata non solo attraverso l'analisi delle conversazioni e dei comportamenti degli associati ma pure mediante prova dichiarativa proveniente da un collaboratore, in relazione alla quale il ricorso tace), alla distribuzione dei compiti all'interno del sodalizio.
3. Nell'interesse dell'imputato SH si deduce inoltre:
- violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p., per omessa assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione in ordine alla denegata rinnovazione del dibattimento.
La censura è manifestamente infondata.
Osserva il collegio che, a fronte di un motivo di appello contenente una istanza di rinnovazione del tutto generica e quindi, come tale, di per sè inammissibile ("Codesta Corte valuterà la effettiva necessità di rinnovare il dibattimento per procedere all'assunzione delle prove richieste alla conclusione dell'istruttoria, richieste sulle quali si torna ad insistere", senza alcuna ulteriore specificazione), la Corte di appello, con ampia ed esauriente argomentazione, ha comunque giustificato la non necessità delle ulteriori acquisizioni sollecitate dall'istante, minuziosamente esaminando la documentazione prodotta (comprese testimonianze, fatture, bolle e documenti relativi all'esportazione di un carico di farina in Albania nel settembre del 1997 V. f. 64 e sg.) per giungere logicamente alla conclusione della fallacità dell'alibi proposto. - violazione degli artt. 73 ed 80 d.p.r. 309/90 e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo C) ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.
La censura è generica e comunque tesa ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, correttamente e logicamente apprezzate dai giudici di merito;
la doglianza concernente l'aggravante, inoltre, risulta proposta per la prima volta in questa sede. I ricorsi SA e US devono pertanto essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT AN e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto;
dichiara inammissibili i ricorsi di SA e SH, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2002