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24 ottobre 1989
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5 agosto 2016
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31 ottobre 2017
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Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna 1. Il ((Ministro della giustizia)) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.
3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione.
4. Il ((Ministro della giustizia)) comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.
3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione.
4. Il ((Ministro della giustizia)) comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.
Commentari • 44
- 1. Consegna dell'estradando e forza maggiore (Cass. 19395/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2024 · 292.4196
[…] Il ricorso ha ad oggetto il tema della configurabilità o meno della causa di inefficacia del provvedimento di estradizione e della misura cautelare applicata, prevista dall'art. 708 c.p.p., comma 6, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha dato rilievo al termine contemplato dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 194
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2020, n. 19395Provvedimento: […] Va invero rimarcato che l'art. 708 cod. proc. pen. prevede la disciplina dei termini previsti per l'adozione del decreto ministeriale e per la consegna e che l'art. 714-comma 4-bis cod. proc. pen, prevede invece il termine massimo di durata delle misure coercitive, valido per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale. […]Leggi di più...
- Convenzione europea di estradizione·
- inefficacia provvedimento·
- forza maggiore·
- art. 714 cod. proc. pen.·
- termine massimo misura cautelare·
- art. 708 cod. proc. pen.·
- estradizione·
- proroga termine consegna