Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 662. Esecuzione delle pene accessorie 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale , trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale , il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28 , 30 , 32- bis e 34 del codice penale , per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28 , 30 , 32- bis e 34 del codice penale , per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Commentari • 30
- 1. Cassazione penale n. 582/2000https://www.brocardi.it/ · 246.91003
(massima n. 1) In tema di esecuzione delle pene accessorie, l'art. 662 c.p.p. prevede che sia trasmesso a cura del p.m. l'estratto della sentenza di condanna agli organi competenti ad assicurarne l'esecuzione, tuttavia tale adempimento non è necessario quando l'operatività della pena deriva dalla diretta conoscenza, da parte del condannato, del provvedimento impositivo irrevocabile, […]
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Giurisprudenza • 104
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 36870Provvedimento: […] La Corte d'appello ha fondato la decisione di rigetto dell'istanza sul rilievo per cui, una volta che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, tutte le sue statuizioni devono essere eseguite, allorché sia intervenuto l'impulso del pubblico ministero, ex art. 662 cod. proc. pen., nonché sulla considerazione per cui non vi è nel nostro ordinamento una disposizione che differisca l'esecuzione delle pene accessorie ad un momento successivo alla esecuzione della pena principale. 2. Avverso tale ordinanza GL, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un'unica censura con cui lamenta la violazione degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater Ord. pen. […]Leggi di più...
- esecuzione·
- possibilità di differimento rispetto all'esecuzione della pena principale·
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- pena·
- pene accessorie