Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 gennaio 2000 |
Commentari • 18
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Famiglietti Luigi, Silvia Acierno e Franco Fiordellisi hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l'annullamento: del provvedimento di ricusazione della lista "Roberto Fico Presidente" del 25 ottobre 2025, del verbale del 25 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'audizione, del provvedimento del 24 ottobre 2025, h. 15.50, comunicato con la pec del 25 ottobre 2025, h. 19.12; nonché per l'annullamento, quatenus opus e in parte qua, delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dalla Regione in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre p.v. nella parte in cui, praeter legem, suggeriscono l'esclusione …
Leggi di più… - 2. Procedure di controllo sui contratti decentrati integrativihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
- 3. Il principio della ragionevole durata del processo: dalla legge Pinto alla sentenza Olivieri della Corte EDUAnna Paola Liguoro · https://www.iusinitinere.it/
La questione relativa al diritto di ciascun cittadino di essere parte di un processo celere e garantista ha da sempre interessato il mondo giuridico, inducendo il legislatore a trovare una risposta coerente con il nostro ordinamento e con quello comunitario. Il nodo da sciogliere consisteva principalmente nell'individuare il tempo massimo di durata dei processi che generalmente le autorità giudiziarie sono tenute a rispettare al fine di evitare che la lungaggine processuale si tramuti inevitabilmente in una violazione della sfera giuridica delle parti. Si comprende fin da subito come l'eccessivo protrarsi del processo possa portare a conseguenze del tutto paradossali, aggravando la sfera …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Nuove prospettive per una riforma costituzionale incompiutaAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 gennaio 2024
Giurisprudenza • 132
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1658Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Laura Wanda Mezzena (C.F.: ), nel cui C.F._2 studio in Milano, Via Lamarmora 33, è elettivamente domiciliato; …Leggi di più...
- scioglimento rapporto associativo·
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- contributo associativo·
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- art. 13 TU DPR n. 115/02·
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- chiamata in causa del terzo
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/12/2024, n. 31518Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 24580/2020 proposto da: IP IT, rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Licari e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Comune di Agira, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino Cariola e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Caltanissetta, n. 6/2020, pubblicata il 14 gennaio 2020. Civile Sent. Sez. L Num. 31518 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 08/12/2024 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del …Leggi di più...
- art. 2697 c.c. onere della prova·
- art. 2126 c.c. lavoro di fatto·
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- art. 345 c.p.c. eccezione in senso lato·
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/11/2025, n. 8649Provvedimento: Pubblicato il 06/11/2025 N. 08649/2025REG.PROV.COLL. N. 08402/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8402 del 2025, proposto da LU FA, VA CI e RA IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, non costituita in giudizio; RI LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lenza e Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del …Leggi di più...
- principio di parità dei concorrenti·
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- art. 10 L. n. 108/1968·
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- 4. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/09/2024, n. 214Provvedimento: SENT. 214/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati Rita Loreto Presidente Ida Roberto CONTINO RIZZI Consigliere relatore Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 59151 del registro di segreteria proposto da: OM (C.F. OM) nato a [...], il OM, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Nicola Sassani (pec: brunonicolasassani@ordineavvocatiroma.org) e dagli avv.ti Riccardo Fratini (pec riccardofratini@pecaruba.it ) e Dario D'Amico (pec …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3435Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 26/03/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19341 /2024 R.G. vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 CIANNIELLO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; RICORRENTE E , in persona del legale rapp. pt., rappresentata e difesa …Leggi di più...
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- art. 29 CCNL 2016/2018·
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- art. 44 CCNL 1995·
- cumulabilità indennità·
- art. 9 CCNL 2001·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche all'articolo 121
della Costituzione) 1. All' articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica". - Art. 2. (Modifica dell'articolo 122
della Costituzione) 1. L' articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". - Art. 3. (Modifica dell'articolo 123
della Costituzione) 1. L' articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".