Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 gennaio 2000 |
Commentari • 19
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Giurisprudenza • 132
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche all'articolo 121
della Costituzione) 1. All' articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica". - Art. 2. (Modifica dell'articolo 122
della Costituzione) 1. L' articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". - Art. 3. (Modifica dell'articolo 123
della Costituzione) 1. L' articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".