Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 699. Principio di specialita' 1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione gia' concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione e' stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettato ad altra misura restrittiva della liberta' personale ne' consegnato ad altro stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello stato al quale e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro puo' inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello stato al quale e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro puo' inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Commentari • 11
- 1. Convenzione europea di estradizione e informazioni integrative (Cass. 17406/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018 · 130.35643
[…] Con sentenza del 31 gennaio - 8 febbraio 2012 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di N.I., avanzata dalla Russia in relazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 11 febbraio 2008 dal Giudice federale presso il Tribunale rionale di Mosca, subordinando l'estradizione, ex art. 699 c.p.p., alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 75
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 24/04/2018, n. 4504Provvedimento: […] al Ministero degli Affari esteri, l'estradato chiedeva al Ministero di attivarsi ai sensi dell'articolo 699 commi 3 e 4 c.p.p., […] l'obbligo del Ministro della Giustizia di vigilare sull'osservanza delle garanzie dell'estradato, di cui all'art. 699 c.p.p., andrebbe riferito non solo alle singole clausole contenute nel decreto di estradizione, […] in merito alle iniziative oggetto della successiva istanza indirizzata al Ministro della Giustizia in data 6 dicembre 2016 dalla signora IA AN (“di provvedere a tutte le azioni ed iniziative necessarie ed opportune in adempimento dell'obbligo di vigilanza, ex art. 699 cpp, […] mentre richiedeva l'attivazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 699 c.p.p., […]Leggi di più...
- responsabilità del Ministero della Giustizia·
- vigilanza sulle condizioni di detenzione·
- art. 699 c.p.p.·
- status detentionis·
- rispetto dei diritti fondamentali·
- risarcimento danni·
- annullamento decreto di estradizione·
- danno esistenziale e biologico·
- ottemperanza delle sentenze·
- estradizione