Articolo 699 del Codice di procedura penale
Articolo 698Articolo 602
Versione
24 ottobre 1989
Art. 699. Principio di specialita' 1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione gia' concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione e' stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettato ad altra misura restrittiva della liberta' personale ne' consegnato ad altro stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello stato al quale e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro puo' inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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