2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello stato al quale e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro puo' inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.