Articolo 701 del Codice di procedura penale
Articolo 700Articolo 676
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 701. Garanzia giurisdizionale 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore ((e, se del caso, dell'interprete)) e di esso e' fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ((Ministro della giustizia)) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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