Articolo 141 del Codice di procedura penale
Articolo 140Articolo 142
Versione
24 ottobre 1989
Art. 141. Dichiarazioni orali delle parti 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.
Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente