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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 141. Dichiarazioni orali delle parti 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.
Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Commentari • 66
- 1. La disciplina sulla riproduzione fonografica o audiovisiva nel processo penalePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2012 · 25.714212
[…] Premessa normativa Come sancito dall'art. 141-bis c.p.p., introdotto con l'art. 2, legge n. 332/1995: “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, […] Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinchè sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità. Articolo 141 c.p.p.. […] Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese. Articolo 141-bis c.p.p.. […]
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Giurisprudenza • 157
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2024, n. 31790Provvedimento: […] Come emerge dal tenore letterale di tale disposizione, non si prevede che il verbale contenga anche la sintesi delle argomentazioni delle parti che, tuttavia, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. pen., possono chiedere la verbalizzazione di specifiche richieste o dichiarazioni orali. 2.2. […]Leggi di più...
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