Articolo 501 del Codice di procedura civile
Articolo 500Articolo 441 ter
Versione
21 aprile 1942
Art. 501.
(Termine dilatorio del pignoramento).

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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