Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 501.
(Termine dilatorio del pignoramento).
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
(Termine dilatorio del pignoramento).
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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- 1. Istanza di vendita tardivahttps://www.studiocataldi.it/ · 36.694756
[…]
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Giurisprudenza • 145
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- art. 630 c.p.c.·
- improcedibilità esecuzione·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- interesse ad agire·
- opposizione agli atti esecutivi·
- nullità istanza di vendita·
- art. 155 c.p.c.·
- art. 617 c.p.c.