Articolo 418 del Codice di procedura penale
Articolo 417Articolo 406
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 418. Fissazione dell'udienza 1. Entro ((cinque)) giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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