Articolo 39 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 38Articolo 40
Versione
2 gennaio 2000
Art. 39. 1. All' articolo 484 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
2. Gli articoli 485 , 486 , 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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