Articolo 497 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 2Articolo 473 bis 4
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 agosto 2015
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. ((148)) ------------ AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 21 agosto 2015
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