Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 12433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12433 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
12433-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 02.03.2017 Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI Presidente - SENTENZA - Consigliere Dott. Vincenzo SIANI N. 754/2017 Dott.ssa Palma TALERICO -- Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE REGISTRO - Consigliere - Dott. Antonio MINCHELLA GENERALE N. 16641/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 8 marzo 2016 pronunciata dal Tribunale di Brindisi;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AN IA con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 21 maggio 2009, irrevocabile il 16 luglio 2009, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in data 18.12.2007, a seguito della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 16 dicembre 2014, irrevocabile il 2 maggio 2015 per il reato di cui all'art. 2, 1. n. 638/1983, commesso in data 30 giugno 2010. 2. Ricorre AN IA, a mezzo del difensore avv. Raffaele Missere, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, formulando un unico motivo di ricorso per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla avvenuta depenalizzazione, a opera dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2015, del reato di cui all'art. 2, legge n. 638/1983, che avrebbe dovuto portare il giudice dell'esecuzione all'immediata revoca della sentenza di condanna per detto reato a seguito della abolitio criminis, non potendosi procedere sulla base di tale sentenza alla revoca del beneficio della sospensione condizionale anteriormente concesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Nel caso oggetto del procedimento di esecuzione è stata disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 21 maggio 2009 in quanto, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di detta sentenza (16 luglio 2009), AN IA è stato condannato per il delitto di cui all'art. 2, I. n. 638/1983 commesso il 30 giugno 2010. Il giudice dell'esecuzione ha, tra l'altro, affermato di non potere procedere, senza istanza di parte, alla declaratoria di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., una volta che sia stato 2 A investito della diversa richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di una precedente condanna. Tanto premesso, saranno di seguito analizzate partitamente le questioni oggetto del giudizio che attengono, per un verso, al rapporto tra l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice e gli effetti penali della condanna con particolare riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, e, per altro verso, ai poteri del giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca del ridetto beneficio.
2. Esaminando, innanzitutto, la questione della revoca del beneficio della pena sospesa, va premesso che secondo il disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale opera ope legis. Al verificarsi, cioè, della condicio iuris, il secondo fatto accertato con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel quinquennio dalla precedente condizionalmente sospesa opera con forza espansiva diretta e con effetto ex - tunc in funzione della revoca della sospensione dell'esecuzione della pena precedentemente concessa. L'effetto si produce, dunque, con il giudicato sulla decisione che accerta il fatto storico che integra, appunto, la causa di revoca della sospensione condizionale.
3. Ad avviso del Collegio tali condivisi principi devono essere combinati con quelli che operano in caso di abolitio criminis e con quelli che governano i limiti della cognizione del giudice penale.
3.1. Esaminando, quindi, il tema dell'abolitio criminis va ricordato che, a norma dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., a seguito dell'abrogazione del reato segue che «se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». La disposizione, che trova fondamento costituzionale nell'art. 25, secondo comma, cost., costituisce la proiezione nel futuro del principio di legalità, tanto che sarebbe palesemente illegale mantenere qualunque tipo di conseguenza penale della condanna per un fatto non più previsto dalla legge come reato. Facendo applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità, tra l'altro, ha affermato che «non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare 3 4 l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 5, Sentenza n. 28714 del 04/07/2005, P.M. in proc. Savegnago, Rv. 231867). Si tratta, secondo il Collegio, di una decisione che, pur nella diversità del caso rispetto a quello oggetto del giudizio, fa applicazione del principio stabilito dall'art. 2, secondo comma, cod. pen., con riguardo ai rapporti tra l'abrogazione del reato e la sospensione condizionale.
3.2. Il codice di rito prevede all'art. 673 cod. proc. pen. che «nel caso di abrogazione [...] della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna [...] dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti» A tale proposito, è utile segnalare che la più attenta giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «l'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato» (Sez. 1, Sentenza n. 7652 del 11/02/2004, Cunsolo, Rv. 227192).
4. Venendo al caso oggetto del giudizio, nel quale la sentenza di condanna per un reato abrogato è stata ritenuta idonea causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con una precedente condanna, il Collegio ritiene che l'abrogazione della norma incriminatrice, la quale opera indipendentemente dalla declaratoria di cui all'art. 673 cod. proc. pen. al - momento dell'entrata in vigore della disposizione abrogante, determina, tra l'altro, la cessazione degli effetti penali della condanna tra i quali rientra la 4 capacità di tale pronuncia di costituire titolo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso per una precedente sentenza.
5. Resta da esaminare la problematica processuale attinente i limiti alla cognizione del giudice dell'esecuzione che, investito della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, si imbatta nell'abrogazione della fattispecie incriminatrice che costituisce il presupposto della pronuncia richiesta. In particolare, deve essere stabilito se il giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla pronuncia di cui all'art. 673 cod. proc. pen., debba tenere conto, nel decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena irrogata per un diverso reato, dell'intervenuta abrogazione della disposizione penale che ha dato luogo alla successiva condanna.
5.1. Ad avviso del Collegio la risposta è positiva. Deve essere ricordato che l'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice penale il potere di risolvere in via incidentale «ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito». Con specifico riguardo all'abolitio criminis, la giurisprudenza di legittimità attribuisce al giudice dell'esecuzione una cognizione limitata agli aspetti ricognitivi dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che «in tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operatività dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo» (Sez. 1, Sentenza n. 2638 del 11/12/2012 dep. 2013, Savoca, Rv. 254561). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, è tenuto altresì a delibare in via incidentale, pur senza assumere specifiche deliberazioni sul punto, l'intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice che costituisce il presupposto della revoca del beneficio, delibazione che rientra nella cognizione ordinariamente attribuitagli dalla legge. Ad avviso del Collegio, i limiti posti alla cognizione del giudice dell'esecuzione sono rispettati anche nel caso in cui l'accertamento ricognitivo sia compiuto in via incidentale, come nel caso del giudice che, investito di una richiesta che 5 + concerne una specifica pronuncia, sia chiamato a risolvere incidentalmente, senza cioè assumere una deliberazione sul punto, una questione avente carattere pregiudiziale che non esorbita i limiti della propria cognizione. Sulla base di ciò, pertanto, il giudice dell'esecuzione doveva decidere in ordine alla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, esaminando, anche solo in via incidentale e al fine di pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico ministero, la questione pregiudiziale dell'intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice che il condannato aveva sollevato. Tale accertamento incidentale della questione pregiudiziale non è stato effettuato, con la conseguenza che è stato erroneamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La pronuncia va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 02 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 60