Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 12433
CASS
Sentenza 2 marzo 2017

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Massime1

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 12433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12433
Data del deposito : 2 marzo 2017

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