Art. 31. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
b) il comma 2 e' abrogato.
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
b) il comma 2 e' abrogato.