Articolo 31 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 30Articolo 32
Versione
2 gennaio 2000
Art. 31. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
b) il comma 2 e' abrogato.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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