Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 27. 1. L' articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2".
"ART. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2".
Commentari • 5
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Giurisprudenza • 36
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- giudice rimettente·
- ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente·
- revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio a quo·
- erroneità delle premesse interpretative·
- omessa previsione·
- processo penale·
- rigetto da parte del gip·
- giudizio abbreviato·
- valutazione della rilevanza con riferimento al momento della prospettazione delle questioni.·
- denunciata violazione del diritto di difesa·
- sopravvenienze nel giudizio incidentale·
- richiesta condizionata ad una integrazione probatoria·
- inammissibilità delle questioni.