Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 gennaio 1999 |
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Giurisprudenza • 293
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- art. 125 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
" 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresi' quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 599 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio). - 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori.
Se questi non sono presenti quando e' disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresi' quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento". - Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 602 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 602 (Dibattimento di appello). - 1.
Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523". - Art. 3. 1. Nei procedimenti nei quali e' stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se e' pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo e' proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonche', se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale , esercitare la facolta' prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale . Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.
Note all' art. 3 :
- Il comma 4 dell'art. 585 del codice di procedura penale cosi' dispone:
"4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi".
- Per il testo dell' art. 599 del codice di procedura penale , come ora modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 1.
- Il comma 2 dell'art. 619 del codice di procedura penale cosi' dispone:
"2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento".