CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37000 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GA CE nato a [...] il [...] BI LD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37000 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.6.2015, aveva condannato RO VI e IB DO, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto della società "Acquario s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Roma in data 21.2.2011, e della società " "Lavori Globali s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Roma 1'8.7.2010, e di amministratore di diritto della "Acquario s.r.I., ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, otre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile "Fallimento Acquario s.r.l.", in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva;
bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento con operazioni dolose loro ascritti ai capi a) e c) dell'imputazione, nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui al capo b), dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati , in ordine al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, riconoscendo in favore del RO, inoltre, la continuazione con altro reato oggetto di sentenza divenuta irrevocabile, confermando, nel resto, dell'impugnata sentenza. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare IB DO, nel ricorso a firma dell'avv. Emanuele Antonaci, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte della corte territoriale delle risultanze processuali e dei motivi di appello, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare il ruolo meramente formale svolto dal IB, con motivazione peraltro contraddittoria, laddove la stessa corte afferma che il vero gestore delle società fallite era il RO, senza che il IB vi abbia mai svolto alcun ruolo effettivo, non avendo alcuna possibilità di decidere;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, imponendosi al riguardo una diversa qualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice;
3) violazione di legge e vizio dì motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti. 2.2. RO VI, nel ricorso a firma dell'avv. Gianluca Tognozzi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, da un lato, in ordine al fallimento della "Acquario s.r.l.", con riferimento: 1) alla ritenuta natura dìstrattiva della cessione del ramo d'azienda della fallita alla "Lavori Globali s.r.l."; 2) al difetto della prova del dolo della bancarotta fraudolenta documentale;
3) alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra l'indicata operazione di cessione e il fallimento della società, nonché della dolosa omissione del pagamenti dei debiti contratti con l'Erario; dall'altro, in ordine al fallimento della "Lavori Globali s.r.l.", con riferimento 1) alla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo in relazione alla tre ipotesi di bancarotta contestate nel capo C), avendo la corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi formulati al riguardo nei motivi di appello;
2) all'applicazione della disciplina della continuazione, in quanto la corte territoriale non ha indicato in base a quali criteri ha individuato la violazione più grave in quella di cui al capo A) ed ha operato un aumento per la continuazione con il reato oggetto di diversa sentenza passata in giudicato di tre anni, laddove l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo C) era stato di solo un anno;
3) alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente comunicata alle parti ricorrenti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 2 Con memoria del 28.10.2022, il difensore di fiducia del RO, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte del 2.5.2023 il difensore di fiducia della costituita parte civile chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che, ricorrendo nel caso in esame una "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente si procederà a una lettura congiunta delle due sentenze, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019). Ciò posto, iniziando a esaminare la posizione del IB, va rilevato come il primo motivo di impugnazione articolato da quest'ultimo sia inficiato da una duplice causa di inammissibilità. Da un lato, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria 3 valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal IB, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) 4 indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi e, in moto particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. D'altro lato, i menzionati motivi di impugnazione devono ritenersi inammissibili anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Non può non rilevarsi, infatti, come il tema sollevato dal ricorrente sia stato adeguatamente affrontato dalla corte territoriale, che ha evidenziato, con motivazione più che esaustiva, immune dai denunciati 5 vizi, come il IB, lungi da svolgere un ruolo meramente formale nell'amministrazione delle società fallite, vi svolgesse un ruolo attivo, sia pure in posizione di minore rilievo, rispetto al RO, come emerso dalle dichiarazioni di PI NT, RI AL e AL SA, che hanno tutti concordemente riferito in ordine alla partecipazione attiva del IB nelle vicende della società "Acquario s.r.l.", senza tacere che il IB in qualità di amministratore unico di tale ultima società rese possibile la cessione del ramo d'azienda in favore della "Lavori Globali S.r.l.", della cui gestione da parte di un amministratore di comodo tenuto a seguire le istruzioni dello stesso IB e del RO, il ricorrente era pienamente consapevole, cessione in cui si concretizzarono le finalità distrattive perseguite dal IB e dal RO. Non può, pertanto, che condividersi la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui "l'imputato, sia per la costante presenza nei rapporti materiali e negoziali delle due società, da cui è derivata una completa conoscenza delle vicende delle stesse e delle condotte del RO, sia per la consapevole e volontaria partecipazione al noto atto di cessione, non può essere considerato" (s'intende, come ritenuto dalla difesa) "un mero prestanome della Acquario S.r.l. e ha concorso con il RO nell'effettiva amministrazione di entrambe le società e in tutte le condotte orchestrate dal RO". Tale conclusione, risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema degli obblighi che incombono sull'amministratore di diritto, anche in presenza di un amministratore di fatto o di un altro amministratore di diritto, che il ricorrente non sembra avere sufficientemente meditato. Da tempo, invero, si è affermato che la responsabilità dell'amministratore di diritto, anche a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, 6 c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Pertanto, come pure è stato affermato con assunto assolutamente condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). In tema di reati fallimentari, come è stato ribadito, è pertanto sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831). Sotto questo profilo, attraverso una serie di arresti del pari condivisibili, si è evidenziato come, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente 7 della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). Recentemente, infine, con decisione condivisa dal Collegio, si è di nuovo posto l'accento sugli obblighi giuridici che gravano sull'amministratore di diritto, pur in presenza di un amministratore di fatto. Si è, infatti, ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, c.p., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136). Inammissibile deve considerarsi anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, con tale motivo si deduce la questione di diritto in punto di erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, laddove essa, ad avviso del ricorrente, va qualificata come bancarotta semplice, questione non sottoposta specificamente al vaglio della corte di appello, ragione per la quale non può essere proposta per la prima volta in questa sede, giusto il disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. In ordine al terzo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione 8 dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità dei fatti, anche alla luce della durata non breve del sostegno fornito dal ricorrente al RO, di cui ha condiviso le finalità illecite, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. 4.2. Passando a esaminare la posizione del RO, con riferimento ai motivi di impugnazione relativi al fallimento della "Acquario s.r.l." se ne deve rilevare l'inammissibilità, innanzitutto, per le stesse ragioni già illustrate affrontando il ricorso del coimputato IB. Anche in questo caso, infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato come, sulla base di un'esaustiva valutazione delle risultanze processuali, "la cessione del ramo d'azienda del 31 luglio 2008 ha comportato un distacco dalla società fallita 9 dell'avviamento commerciale e dei beni destinati all'esercizio dell'attività sociale in alcun modo giustificabile in termini di logica d'impresa, il tutto al fine di continuare l'unica attività di rilievo con altra società appositamente reperita e di impedire l'apprensione dei beni da parte degli organi fallimentari e del fisco. La circostanza che sia stato concepito un negozio formalmente oneroso, a prestazioni corrispettive, con relativo pagamento del prezzo, non esclude l'evidente anomalia genetica e funzionale del contratto, che corrispondeva alla differenza tra il valore degli elementi attivi per euro 1.136.059,00 giacché il fine perseguito era estraneo alla salvaguardia del patrimonio e al benessere dell'impresa fallita", che corrispondeva alla differenza tra il valore degli elementi attivi per euro 1.136.059,00. Ciò in quanto, rileva la corte territoriale con logico argomentare, in continuità con la motivazione del giudice di primo grado, il prezzo corrisposto dalla società cessionaria, pari a 10.000,00 euro, corrispondente alla differenza formale tra il valore degli elementi attivi (avviamento e beni strumentali) valutati nel contratto di cessione in euro 1.136.059, e degli elementi passivi costituiti dai debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti, indicati in contratto in 1.126.059,00 euro, era notevolmente inferiore rispetto al reale valore del ramo d'azienda ceduto, posto che in virtù del contratto di appalto con la società "Selex", oggetto della menzionata cessione, che, all'epoca della cessione, rappresentava la principale attività economica della società fallita, consentiva a quest'ultima di ricevere ben 150.000,00 euro mensili quale corrispettivo dei servizi prestati alla "Selex". Al riguardo la corte territoriale, con motivazione dottata di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come in realtà l'intera operazione perseguisse la finalità di compromettere la par condicio creditorum, consentendo alla società fallita di continuare la sua attività, mantenendo inalterati i rapporti commerciali con i suoi principali clienti (la "Selex S.I. S.p.a." e la "M.B.D.A. S.p.a."), attraverso l'indicata cessione del ramo d'azienda in favore di una società, la "Lavori Globali S.r.l.", appositamente creata e amministrata di fatto dallo stesso RO, in 10 collaborazione con il IB, nella consapevolezza del concreto rischio di essere esposti a una dichiarazione di fallimento, in considerazione della palese situazione di insolvenza irreversibile in cui si trovava l'"Acquario", già prima dell'atto di cessione, a causa della sistematica omissione del pagamento delle imposte e del mancato accantonamento del "TFR" relativo a propri dipendenti. In questa puntuale ricostruzione, la corte di appello, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha sottolineato come, tenuto conto che nel solo anno 2008 la società fallita ha incassato dai suoi clienti la rilevante somma di euro 2.503.128,19 e che analoghi importi erano stati incassati negli anni precedenti, i valori indicati nel contratto di cessione "devono ritenersi predisposti ad hoc per determinare un prezzo irrisorio", anche perché, dato invero illuminante, sia nel contratto di cessione, che dalla documentazione societaria non è stato possibile desumere quali siano stati i criteri utilizzati dalla cedente e dalla cessionaria per determinare il valore dell'avviamento commerciale. Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che la dimostrata fuoriuscita dal patrimonio della società fallita del ramo d'azienda, comprensivo dell'avviamento e dei beni strumentali, sulla base di un'operazione ideata ed attuata dall'imputato, amministratore di fatto dell'"Acquario", come pacificamente emerso da tutte le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Carai, Barone, De TE, RI e dalla deposizione assistita del AL, amministratore di diritto della "Lavori Globali", cessione effettuata in favore di una società gestita di fatto dallo stesso RO, senza che nessuna giustificazione plausibile sia emersa in ordine alla compatibilità di tale operazione con le finalità dell'impresa, in irreversibile stato di insolvenza, integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Al riguardo giova ricordare come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di cui si discute, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893) e che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812). In conclusione può dirsi che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo reale, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Proprio in applicazione di tali principi risulta costante nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui anche attraverso la cessione o il fitto di un ramo d'azienda risulta integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando si accerti che tali operazioni, in sé astrattamente lecite, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si rivelino volutamente depauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, come, ad esempio, 12 quando non sia assicurato un reale corrispettivo ovvero si tratti di operazioni del tutto avulse dall'interesse dell'impresa poi fallita (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818). Del pari costate risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, come accaduto nel caso che ci occupa, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, integrato, come è noto, dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha correttamente desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), essendo il RO l'autore e il beneficiario, attraverso la società da lui controllata, della descritta operazione distrattiva. Generica, di natura fattuale, oltre che manifestamente infondata, appare la censura difensiva volta a contestare la sussistenza del dolo in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, fondata esclusivamente sul rilievo che il RO non avrebbe svolto il ruolo di 13 amministratore di fatto della società fallita, successivamente al 2008, a fronte di un fallimento intervenuto nel 2011, senza tacere che solo l'amministratore di diritto è destinatario degli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità sociale. La corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune dai denunciati vizi, ha evidenziato come l'omessa tenuta delle scritture contabili, dal 2008 sino alla data del fallimento, si inquadri nella strategia di svuotamento del patrimonio sociale della società "Acquario", in favore della cessionaria, posta in essere, con la collaborazione dell'amministratore di diritto IB, dal RO, vero dominus di entrambe le società, anche dopo la dichiarazione di fallimento della cedente, "sicché", rileva con logico argomentare il giudice di appello, "la carenza documentale può ragionevolmente ritenersi frutto di una comune determinazione tra il soggetto che era formalmente tenuto alla sua tenuta e l'amministratore che di fatto gestiva la società". Al riguardo non può non rilevarsi come tale conclusione sia del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto" (cfr. Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. V, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094). Senza tacere che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i 14 /1 poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040). Generici, versati in fatto e manifestamente infondati appaiono anche le censure relative all'affermazione di responsabilità del RO per il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose, con cui si conclude il primo motivo di ricorso. Sul punto è sufficiente ribadire, come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I.fall., possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, che nel caso che ci occupa era ben anteriore all'atto di cessione del ramo d'azienda, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). Orbene, nel caso in esame, al netto dei rilevanti debiti relativi al pagamento del TFR in favore dei lavoratori dipendenti, istituiti bancari e debitori, è stata accertata dal curatore fallimentare la presenza nello stato passivo di debiti nei confronti dell'Erario, sotto la forma di debiti INPS, INAIL e IVA, per l'importo di euro 14.175.309,27, che non sono mai stati onorati dalla società nel corso degli anni, nemmeno nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008, quando la società riceveva regolarmente il corrispettivo dell'appalto, senza che vi fosse stato alcun concreto tentativo di ripianare tale situazione debitoria Sotto questo profilo il ricorrente non considera, inoltre, che, come sottolineato da entrambi i giudici di merito, la stessa operazione di cessione del ramo d'azienda, portando allo svuotamento della società "Acquario", ha determinato l'impossibilità per quest'ultima di far fronte ai propri obblighi, ponendo in essere le condizioni per l'intervenuta dichiarazione di fallimento. 15 Sul punto giova ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori. Nel caso portato all'attenzione della Corte, come in quello oggetto della presente trattazione, l'iniziativa economica era consistita nella cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento (cfr. Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42218 del 19/10/2021, Rv. 282040). Tali profili non sono stati presi in considerazione dal ricorrente, che lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale dei motivi di appello, che, tuttavia, non affrontano le questioni decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui si discute. E, come è noto, secondo un costante approdo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Identiche considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente si limita a riproporre acriticamente le 16 medesime censure già rigettate dalla corte territoriale, il cui percorso argomentativo, con il quale il ricorrente non si confronta realmente, si pone in irriducibile e motivato contrasto con gli assunti difensivi. Si tratta, invero, del logico epilogo dell'operazione architettata dagli imputati e ricostruita nei minimi particolari dai giudici di merito. La cessione del ramo d'azienda in favore della "Lavori Globali s.r.l.", società appositamente creata, gestita di fatto dal RO, con il concorso del IB, infatti, come si è detto, aveva avuto come unico obiettivo quello di consentire ai ricorrenti di continuare a svolgere l'unica attività per loro economicamente vantaggiosa, rappresentata dall'appalto della "Selex", mettendosi al riparo dal rischio di fallimento della "Aquarius", senza che vi fosse alcuna intenzione di adempiere alle pregresse obbligazioni e di far operare la società cessionaria, secondo le regole del mercato. E invero, come accertato dal curatore fallimentare, non sono stati rinvenuti beni o altre attività riconducibili alla società fallita, men che mai quelli entrati a far parte del suo patrimonio in conseguenza della cessione del ramo d'azienda; erano stati accertati solo debiti nei confronti dei dipendenti passati dalla "Acquario" alla "Lavori Globali", di un fornitore e della concessionaria "Equitalia Gerit s.p.a." e la documentazione reperita, che si fermava all'anno 2007, non ha consentito di ricostruire il patrimonio societario e il movimento degli affari della società cessionaria del ramo d'azienda. Le censure difensive, del resto, sono incentrate su rilievi di natura fattuale, incentrati sulla impossibilità della "Lavori Globali" di potere operare per il mancato rinnovo delle precedenti commesse e sulla mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto svolto dal RO, che, come si è detto in precedenza, è stato invece compiutamente delineato proprio dal AL, amministratore di diritto della società fallita, e dal teste De TE, commercialista, sia dell'"Acquario", che della "Lavori Globali", le cui dichiarazioni sul punto non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, sicché correttamente la corte territoriale ha ritenuto del tutto 17 ininfluente la mancata convocazione del AL da parte del curatore fallimentare. Inammissibili appaiono anche i rilievi articolati con il terzo motivo di ricorso, volti a sollecitare una rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione con cui la corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla individuazione del reato più grave e sull'entità dell'aumento da operare a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, desunta dalle modalità della condotta e dall'entità del passivo fallimentare, nonché della negativa personalità del prevenuto, desunta dalla spregiudicatezza del disegno criminoso perseguito dal RO e dall'esistenza a suo carico di precedenti penali specifici, dunque nel pieno rispetto dei parametri fissati dall'art. 133, c.p. Il quarto motivo di ricorso in tema di recidiva appare motivo inedito, non essendo stata sollevata la relativa questione in sede di appello, per cui esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Non può non rilevarsi, peraltro, che nel rigettare il motivo di appello sull'entità della pena da irrogare la corte territoriale ha operato un puntuale giudizio sulla pericolosità del RO, fondato sulla gravità dei fatti;
sulla negativa personalità del prevenuto, che ha dimostrato una pervicace volontà di svolgere attività imprenditoriale in danno della collettività, come pure delle esigenze previdenziali e occupazionali dei lavoratori dipendenti;
sui precedenti penali specifici del ricorrente, che appare del tutto idoneo a motivare il convincimento di riconoscere la sussistenza della contestata recidiva, come si ricava dall'affermazione del giudice di appello che proprio nella disposizione di cui all'art. 69, c.p., in tema di recidiva, ha indicato l'ostacolo a un bilanciamento delle circostanze del reato più favorevole al RO. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa 18 //< nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma il 18.5.2023. A
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37000 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.6.2015, aveva condannato RO VI e IB DO, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto della società "Acquario s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Roma in data 21.2.2011, e della società " "Lavori Globali s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Roma 1'8.7.2010, e di amministratore di diritto della "Acquario s.r.I., ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, otre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile "Fallimento Acquario s.r.l.", in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva;
bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento con operazioni dolose loro ascritti ai capi a) e c) dell'imputazione, nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui al capo b), dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati , in ordine al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, riconoscendo in favore del RO, inoltre, la continuazione con altro reato oggetto di sentenza divenuta irrevocabile, confermando, nel resto, dell'impugnata sentenza. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare IB DO, nel ricorso a firma dell'avv. Emanuele Antonaci, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte della corte territoriale delle risultanze processuali e dei motivi di appello, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare il ruolo meramente formale svolto dal IB, con motivazione peraltro contraddittoria, laddove la stessa corte afferma che il vero gestore delle società fallite era il RO, senza che il IB vi abbia mai svolto alcun ruolo effettivo, non avendo alcuna possibilità di decidere;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, imponendosi al riguardo una diversa qualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice;
3) violazione di legge e vizio dì motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti. 2.2. RO VI, nel ricorso a firma dell'avv. Gianluca Tognozzi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, da un lato, in ordine al fallimento della "Acquario s.r.l.", con riferimento: 1) alla ritenuta natura dìstrattiva della cessione del ramo d'azienda della fallita alla "Lavori Globali s.r.l."; 2) al difetto della prova del dolo della bancarotta fraudolenta documentale;
3) alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra l'indicata operazione di cessione e il fallimento della società, nonché della dolosa omissione del pagamenti dei debiti contratti con l'Erario; dall'altro, in ordine al fallimento della "Lavori Globali s.r.l.", con riferimento 1) alla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo in relazione alla tre ipotesi di bancarotta contestate nel capo C), avendo la corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi formulati al riguardo nei motivi di appello;
2) all'applicazione della disciplina della continuazione, in quanto la corte territoriale non ha indicato in base a quali criteri ha individuato la violazione più grave in quella di cui al capo A) ed ha operato un aumento per la continuazione con il reato oggetto di diversa sentenza passata in giudicato di tre anni, laddove l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo C) era stato di solo un anno;
3) alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente comunicata alle parti ricorrenti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 2 Con memoria del 28.10.2022, il difensore di fiducia del RO, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte del 2.5.2023 il difensore di fiducia della costituita parte civile chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che, ricorrendo nel caso in esame una "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente si procederà a una lettura congiunta delle due sentenze, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019). Ciò posto, iniziando a esaminare la posizione del IB, va rilevato come il primo motivo di impugnazione articolato da quest'ultimo sia inficiato da una duplice causa di inammissibilità. Da un lato, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria 3 valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal IB, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) 4 indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi e, in moto particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. D'altro lato, i menzionati motivi di impugnazione devono ritenersi inammissibili anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Non può non rilevarsi, infatti, come il tema sollevato dal ricorrente sia stato adeguatamente affrontato dalla corte territoriale, che ha evidenziato, con motivazione più che esaustiva, immune dai denunciati 5 vizi, come il IB, lungi da svolgere un ruolo meramente formale nell'amministrazione delle società fallite, vi svolgesse un ruolo attivo, sia pure in posizione di minore rilievo, rispetto al RO, come emerso dalle dichiarazioni di PI NT, RI AL e AL SA, che hanno tutti concordemente riferito in ordine alla partecipazione attiva del IB nelle vicende della società "Acquario s.r.l.", senza tacere che il IB in qualità di amministratore unico di tale ultima società rese possibile la cessione del ramo d'azienda in favore della "Lavori Globali S.r.l.", della cui gestione da parte di un amministratore di comodo tenuto a seguire le istruzioni dello stesso IB e del RO, il ricorrente era pienamente consapevole, cessione in cui si concretizzarono le finalità distrattive perseguite dal IB e dal RO. Non può, pertanto, che condividersi la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui "l'imputato, sia per la costante presenza nei rapporti materiali e negoziali delle due società, da cui è derivata una completa conoscenza delle vicende delle stesse e delle condotte del RO, sia per la consapevole e volontaria partecipazione al noto atto di cessione, non può essere considerato" (s'intende, come ritenuto dalla difesa) "un mero prestanome della Acquario S.r.l. e ha concorso con il RO nell'effettiva amministrazione di entrambe le società e in tutte le condotte orchestrate dal RO". Tale conclusione, risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema degli obblighi che incombono sull'amministratore di diritto, anche in presenza di un amministratore di fatto o di un altro amministratore di diritto, che il ricorrente non sembra avere sufficientemente meditato. Da tempo, invero, si è affermato che la responsabilità dell'amministratore di diritto, anche a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, 6 c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Pertanto, come pure è stato affermato con assunto assolutamente condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). In tema di reati fallimentari, come è stato ribadito, è pertanto sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831). Sotto questo profilo, attraverso una serie di arresti del pari condivisibili, si è evidenziato come, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente 7 della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). Recentemente, infine, con decisione condivisa dal Collegio, si è di nuovo posto l'accento sugli obblighi giuridici che gravano sull'amministratore di diritto, pur in presenza di un amministratore di fatto. Si è, infatti, ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, c.p., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Rv. 283136). Inammissibile deve considerarsi anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, con tale motivo si deduce la questione di diritto in punto di erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, laddove essa, ad avviso del ricorrente, va qualificata come bancarotta semplice, questione non sottoposta specificamente al vaglio della corte di appello, ragione per la quale non può essere proposta per la prima volta in questa sede, giusto il disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. In ordine al terzo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione 8 dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità dei fatti, anche alla luce della durata non breve del sostegno fornito dal ricorrente al RO, di cui ha condiviso le finalità illecite, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. 4.2. Passando a esaminare la posizione del RO, con riferimento ai motivi di impugnazione relativi al fallimento della "Acquario s.r.l." se ne deve rilevare l'inammissibilità, innanzitutto, per le stesse ragioni già illustrate affrontando il ricorso del coimputato IB. Anche in questo caso, infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato come, sulla base di un'esaustiva valutazione delle risultanze processuali, "la cessione del ramo d'azienda del 31 luglio 2008 ha comportato un distacco dalla società fallita 9 dell'avviamento commerciale e dei beni destinati all'esercizio dell'attività sociale in alcun modo giustificabile in termini di logica d'impresa, il tutto al fine di continuare l'unica attività di rilievo con altra società appositamente reperita e di impedire l'apprensione dei beni da parte degli organi fallimentari e del fisco. La circostanza che sia stato concepito un negozio formalmente oneroso, a prestazioni corrispettive, con relativo pagamento del prezzo, non esclude l'evidente anomalia genetica e funzionale del contratto, che corrispondeva alla differenza tra il valore degli elementi attivi per euro 1.136.059,00 giacché il fine perseguito era estraneo alla salvaguardia del patrimonio e al benessere dell'impresa fallita", che corrispondeva alla differenza tra il valore degli elementi attivi per euro 1.136.059,00. Ciò in quanto, rileva la corte territoriale con logico argomentare, in continuità con la motivazione del giudice di primo grado, il prezzo corrisposto dalla società cessionaria, pari a 10.000,00 euro, corrispondente alla differenza formale tra il valore degli elementi attivi (avviamento e beni strumentali) valutati nel contratto di cessione in euro 1.136.059, e degli elementi passivi costituiti dai debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti, indicati in contratto in 1.126.059,00 euro, era notevolmente inferiore rispetto al reale valore del ramo d'azienda ceduto, posto che in virtù del contratto di appalto con la società "Selex", oggetto della menzionata cessione, che, all'epoca della cessione, rappresentava la principale attività economica della società fallita, consentiva a quest'ultima di ricevere ben 150.000,00 euro mensili quale corrispettivo dei servizi prestati alla "Selex". Al riguardo la corte territoriale, con motivazione dottata di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come in realtà l'intera operazione perseguisse la finalità di compromettere la par condicio creditorum, consentendo alla società fallita di continuare la sua attività, mantenendo inalterati i rapporti commerciali con i suoi principali clienti (la "Selex S.I. S.p.a." e la "M.B.D.A. S.p.a."), attraverso l'indicata cessione del ramo d'azienda in favore di una società, la "Lavori Globali S.r.l.", appositamente creata e amministrata di fatto dallo stesso RO, in 10 collaborazione con il IB, nella consapevolezza del concreto rischio di essere esposti a una dichiarazione di fallimento, in considerazione della palese situazione di insolvenza irreversibile in cui si trovava l'"Acquario", già prima dell'atto di cessione, a causa della sistematica omissione del pagamento delle imposte e del mancato accantonamento del "TFR" relativo a propri dipendenti. In questa puntuale ricostruzione, la corte di appello, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha sottolineato come, tenuto conto che nel solo anno 2008 la società fallita ha incassato dai suoi clienti la rilevante somma di euro 2.503.128,19 e che analoghi importi erano stati incassati negli anni precedenti, i valori indicati nel contratto di cessione "devono ritenersi predisposti ad hoc per determinare un prezzo irrisorio", anche perché, dato invero illuminante, sia nel contratto di cessione, che dalla documentazione societaria non è stato possibile desumere quali siano stati i criteri utilizzati dalla cedente e dalla cessionaria per determinare il valore dell'avviamento commerciale. Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che la dimostrata fuoriuscita dal patrimonio della società fallita del ramo d'azienda, comprensivo dell'avviamento e dei beni strumentali, sulla base di un'operazione ideata ed attuata dall'imputato, amministratore di fatto dell'"Acquario", come pacificamente emerso da tutte le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Carai, Barone, De TE, RI e dalla deposizione assistita del AL, amministratore di diritto della "Lavori Globali", cessione effettuata in favore di una società gestita di fatto dallo stesso RO, senza che nessuna giustificazione plausibile sia emersa in ordine alla compatibilità di tale operazione con le finalità dell'impresa, in irreversibile stato di insolvenza, integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Al riguardo giova ricordare come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di cui si discute, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893) e che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812). In conclusione può dirsi che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo reale, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Proprio in applicazione di tali principi risulta costante nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui anche attraverso la cessione o il fitto di un ramo d'azienda risulta integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando si accerti che tali operazioni, in sé astrattamente lecite, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si rivelino volutamente depauperatorie del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, come, ad esempio, 12 quando non sia assicurato un reale corrispettivo ovvero si tratti di operazioni del tutto avulse dall'interesse dell'impresa poi fallita (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818). Del pari costate risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, come accaduto nel caso che ci occupa, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, integrato, come è noto, dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha correttamente desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), essendo il RO l'autore e il beneficiario, attraverso la società da lui controllata, della descritta operazione distrattiva. Generica, di natura fattuale, oltre che manifestamente infondata, appare la censura difensiva volta a contestare la sussistenza del dolo in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, fondata esclusivamente sul rilievo che il RO non avrebbe svolto il ruolo di 13 amministratore di fatto della società fallita, successivamente al 2008, a fronte di un fallimento intervenuto nel 2011, senza tacere che solo l'amministratore di diritto è destinatario degli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità sociale. La corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune dai denunciati vizi, ha evidenziato come l'omessa tenuta delle scritture contabili, dal 2008 sino alla data del fallimento, si inquadri nella strategia di svuotamento del patrimonio sociale della società "Acquario", in favore della cessionaria, posta in essere, con la collaborazione dell'amministratore di diritto IB, dal RO, vero dominus di entrambe le società, anche dopo la dichiarazione di fallimento della cedente, "sicché", rileva con logico argomentare il giudice di appello, "la carenza documentale può ragionevolmente ritenersi frutto di una comune determinazione tra il soggetto che era formalmente tenuto alla sua tenuta e l'amministratore che di fatto gestiva la società". Al riguardo non può non rilevarsi come tale conclusione sia del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto" (cfr. Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. V, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094). Senza tacere che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i 14 /1 poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040). Generici, versati in fatto e manifestamente infondati appaiono anche le censure relative all'affermazione di responsabilità del RO per il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose, con cui si conclude il primo motivo di ricorso. Sul punto è sufficiente ribadire, come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I.fall., possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, che nel caso che ci occupa era ben anteriore all'atto di cessione del ramo d'azienda, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). Orbene, nel caso in esame, al netto dei rilevanti debiti relativi al pagamento del TFR in favore dei lavoratori dipendenti, istituiti bancari e debitori, è stata accertata dal curatore fallimentare la presenza nello stato passivo di debiti nei confronti dell'Erario, sotto la forma di debiti INPS, INAIL e IVA, per l'importo di euro 14.175.309,27, che non sono mai stati onorati dalla società nel corso degli anni, nemmeno nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008, quando la società riceveva regolarmente il corrispettivo dell'appalto, senza che vi fosse stato alcun concreto tentativo di ripianare tale situazione debitoria Sotto questo profilo il ricorrente non considera, inoltre, che, come sottolineato da entrambi i giudici di merito, la stessa operazione di cessione del ramo d'azienda, portando allo svuotamento della società "Acquario", ha determinato l'impossibilità per quest'ultima di far fronte ai propri obblighi, ponendo in essere le condizioni per l'intervenuta dichiarazione di fallimento. 15 Sul punto giova ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori. Nel caso portato all'attenzione della Corte, come in quello oggetto della presente trattazione, l'iniziativa economica era consistita nella cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento (cfr. Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42218 del 19/10/2021, Rv. 282040). Tali profili non sono stati presi in considerazione dal ricorrente, che lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale dei motivi di appello, che, tuttavia, non affrontano le questioni decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui si discute. E, come è noto, secondo un costante approdo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Identiche considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente si limita a riproporre acriticamente le 16 medesime censure già rigettate dalla corte territoriale, il cui percorso argomentativo, con il quale il ricorrente non si confronta realmente, si pone in irriducibile e motivato contrasto con gli assunti difensivi. Si tratta, invero, del logico epilogo dell'operazione architettata dagli imputati e ricostruita nei minimi particolari dai giudici di merito. La cessione del ramo d'azienda in favore della "Lavori Globali s.r.l.", società appositamente creata, gestita di fatto dal RO, con il concorso del IB, infatti, come si è detto, aveva avuto come unico obiettivo quello di consentire ai ricorrenti di continuare a svolgere l'unica attività per loro economicamente vantaggiosa, rappresentata dall'appalto della "Selex", mettendosi al riparo dal rischio di fallimento della "Aquarius", senza che vi fosse alcuna intenzione di adempiere alle pregresse obbligazioni e di far operare la società cessionaria, secondo le regole del mercato. E invero, come accertato dal curatore fallimentare, non sono stati rinvenuti beni o altre attività riconducibili alla società fallita, men che mai quelli entrati a far parte del suo patrimonio in conseguenza della cessione del ramo d'azienda; erano stati accertati solo debiti nei confronti dei dipendenti passati dalla "Acquario" alla "Lavori Globali", di un fornitore e della concessionaria "Equitalia Gerit s.p.a." e la documentazione reperita, che si fermava all'anno 2007, non ha consentito di ricostruire il patrimonio societario e il movimento degli affari della società cessionaria del ramo d'azienda. Le censure difensive, del resto, sono incentrate su rilievi di natura fattuale, incentrati sulla impossibilità della "Lavori Globali" di potere operare per il mancato rinnovo delle precedenti commesse e sulla mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto svolto dal RO, che, come si è detto in precedenza, è stato invece compiutamente delineato proprio dal AL, amministratore di diritto della società fallita, e dal teste De TE, commercialista, sia dell'"Acquario", che della "Lavori Globali", le cui dichiarazioni sul punto non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, sicché correttamente la corte territoriale ha ritenuto del tutto 17 ininfluente la mancata convocazione del AL da parte del curatore fallimentare. Inammissibili appaiono anche i rilievi articolati con il terzo motivo di ricorso, volti a sollecitare una rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione con cui la corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla individuazione del reato più grave e sull'entità dell'aumento da operare a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, desunta dalle modalità della condotta e dall'entità del passivo fallimentare, nonché della negativa personalità del prevenuto, desunta dalla spregiudicatezza del disegno criminoso perseguito dal RO e dall'esistenza a suo carico di precedenti penali specifici, dunque nel pieno rispetto dei parametri fissati dall'art. 133, c.p. Il quarto motivo di ricorso in tema di recidiva appare motivo inedito, non essendo stata sollevata la relativa questione in sede di appello, per cui esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Non può non rilevarsi, peraltro, che nel rigettare il motivo di appello sull'entità della pena da irrogare la corte territoriale ha operato un puntuale giudizio sulla pericolosità del RO, fondato sulla gravità dei fatti;
sulla negativa personalità del prevenuto, che ha dimostrato una pervicace volontà di svolgere attività imprenditoriale in danno della collettività, come pure delle esigenze previdenziali e occupazionali dei lavoratori dipendenti;
sui precedenti penali specifici del ricorrente, che appare del tutto idoneo a motivare il convincimento di riconoscere la sussistenza della contestata recidiva, come si ricava dall'affermazione del giudice di appello che proprio nella disposizione di cui all'art. 69, c.p., in tema di recidiva, ha indicato l'ostacolo a un bilanciamento delle circostanze del reato più favorevole al RO. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa 18 //< nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma il 18.5.2023. A