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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6009 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/07/2025, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera e condannato OG NT alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione e euro 5.950,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente all'interno della propria automobile. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione OG NT, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione le deduzioni difensive in ordine all'uso personale dello stupefacente ed avendo affermato la responsabilità esclusivamente sulla base della relazione tecnica, dalla quale emerge un dato erroneo. In particolare, il ricorrente afferma che erroneamente si è ritenuto 1,7..t' che dal iqiiietativo di stupefacente detenuto sarebbero estraibili n. 658 dosi, avendo la sostanza un principio attivo di grammi 16,454. Specifica che, con riferimento alla sostanza stupefacente appartenente alla tabella II, da un quantitativo di principio attivo di grammi 16,454 sono estraibili grammi 32,908 di sostanza, per cui il calcolo del numero delle dosi è erroneo. Per quanto attiene alla sostanza stupefacente di cui alla tabella IV, le dosi sarebbero 2,712. Inoltre, evidenzia che il mero possesso del bilancino non supporta l'ipotesi accusatoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio e difetto di motivazione con riferimento al motivo di appello subordinato concernente la richiesta di concessione della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 1.689/1981. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, non essendo la pena pecuniaria sostitutiva compatibile con la pena comminata dai giudici. 4. Con memoria di replica il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, in particolare, evidenziando di non aver chiesto con l'atto di appello la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, incompatibile con la pena applicata, potendo applicarsi nel caso in disamina il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, 1 dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente era alla guida dell'auto, senza peraltro essere abilitato da patente di guida, ove è stato rinvenuto anche un bilancino recante tracce di sostanza stupefacente, e quindi di recente utilizzo, sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all'interno di un pacchetto di sigarette rinvenuto nell'auto, sostanza stupefacente in parte consegnata agli operanti dallo stesso imputato e sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta in prossimità dell'autovettura, tra la vegetazione, in quanto, all'atto del controllo il ricorrente aveva lanciato qualcosa fuori dall'auto. Il giudice ha quindi ritenuto che le modalità della detenzione siano chiaramente indicative della finalità di spaccio, escludendo l'uso personale, e ha evidenziato la diversa tipologia di sostanza stupefacente, la suddivisione della stupefacente in singole dosi, nonché il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata (grammi 72,85 di hashish e grammi 2,18 di cocaina). 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Al riguardo, si precisa che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792 - 01). Nel caso in disamina, il giudice di primo grado aveva negato l'applicazione delle pene sostitutive. L'appello conteneva in via subordinata la richiesta di applicazione di pene sostitutive. Tuttavia, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta di conversione della pena detentiva non è stata accolta. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa all'applicazione di pene sostitutive alla pena detentiva breve. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 2 3.Si impone, quindi, sul punto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Il ricorso è inammissibile nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6009 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/07/2025, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera e condannato OG NT alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione e euro 5.950,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente all'interno della propria automobile. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione OG NT, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione le deduzioni difensive in ordine all'uso personale dello stupefacente ed avendo affermato la responsabilità esclusivamente sulla base della relazione tecnica, dalla quale emerge un dato erroneo. In particolare, il ricorrente afferma che erroneamente si è ritenuto 1,7..t' che dal iqiiietativo di stupefacente detenuto sarebbero estraibili n. 658 dosi, avendo la sostanza un principio attivo di grammi 16,454. Specifica che, con riferimento alla sostanza stupefacente appartenente alla tabella II, da un quantitativo di principio attivo di grammi 16,454 sono estraibili grammi 32,908 di sostanza, per cui il calcolo del numero delle dosi è erroneo. Per quanto attiene alla sostanza stupefacente di cui alla tabella IV, le dosi sarebbero 2,712. Inoltre, evidenzia che il mero possesso del bilancino non supporta l'ipotesi accusatoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio e difetto di motivazione con riferimento al motivo di appello subordinato concernente la richiesta di concessione della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 1.689/1981. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, non essendo la pena pecuniaria sostitutiva compatibile con la pena comminata dai giudici. 4. Con memoria di replica il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, in particolare, evidenziando di non aver chiesto con l'atto di appello la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, incompatibile con la pena applicata, potendo applicarsi nel caso in disamina il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, 1 dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente era alla guida dell'auto, senza peraltro essere abilitato da patente di guida, ove è stato rinvenuto anche un bilancino recante tracce di sostanza stupefacente, e quindi di recente utilizzo, sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all'interno di un pacchetto di sigarette rinvenuto nell'auto, sostanza stupefacente in parte consegnata agli operanti dallo stesso imputato e sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta in prossimità dell'autovettura, tra la vegetazione, in quanto, all'atto del controllo il ricorrente aveva lanciato qualcosa fuori dall'auto. Il giudice ha quindi ritenuto che le modalità della detenzione siano chiaramente indicative della finalità di spaccio, escludendo l'uso personale, e ha evidenziato la diversa tipologia di sostanza stupefacente, la suddivisione della stupefacente in singole dosi, nonché il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata (grammi 72,85 di hashish e grammi 2,18 di cocaina). 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Al riguardo, si precisa che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792 - 01). Nel caso in disamina, il giudice di primo grado aveva negato l'applicazione delle pene sostitutive. L'appello conteneva in via subordinata la richiesta di applicazione di pene sostitutive. Tuttavia, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la richiesta di conversione della pena detentiva non è stata accolta. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa all'applicazione di pene sostitutive alla pena detentiva breve. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 2 3.Si impone, quindi, sul punto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Il ricorso è inammissibile nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 il Consigliere estensore Il Presidente