Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 19896
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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Massime1

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in "leasing" in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

Commentari3

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    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …

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  • 2Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)
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    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …

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  • 3L’attività non episodica
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 19896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19896
Data del deposito : 7 marzo 2014

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