Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in "leasing" in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).
Commentari • 3
- 1. La distrazione nella bancarotta si prova dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
Leggi di più… - 2. Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
Leggi di più… - 3. L’attività non episodicahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 19896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19896 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 07/03/2014
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 704
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 19088/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NN AL N. IL 19/12/1944;
avverso la sentenza n. 3373/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il procuratore generale il persona del sost.proc.gen. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato, in dispositivo, la pronuncia di primo grado con la quale RA GI LD fu condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale con riferimento al fallimento della S.r.l. POSTE PRIVATE LOMBARDE, dichiarato con sentenza 18 aprile 2002. In particolare, al RA è contestato di aver occultato beni derivanti dal contratto di locazione finanziaria stipulato da con S.p.A. INTESA LEASING e di aver omesso di consegnare al curatore fallimentare tutti documenti, i libri e le scritture obbligatorie, impedendo in tal modo la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ed articola due censure.
3. Con la prima, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza;
in particolare per contrasto della parte motiva con il dispositivo. La corte d'appello infatti da atto del fatto che il curatore, ascoltato la seconda volta nel corso del dibattimento, ebbe a dichiarare di aver ricevuto, in un grosso contenitore, tutta la documentazione contabile della società e ciò pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento e non, come originariamente sostenuto, un anno dopo la stessa. Tale dichiarazione ha fatto cadere la imputazione di bancarotta documentale. Ebbene, tutto ciò è stato del tutto ignorato dal tribunale, ma non dalla corte d'appello che, nella parte motiva della sentenza impugnata, ha provveduto alla eliminazione della relativa imputazione. Sta di fatto, tuttavia, che nel dispositivo non vi è traccia di tale eliminazione, in quanto il giudice di secondo grado si è limitato a confermare, puramente e semplicemente, la sentenza di primo grado.
4. Con la seconda censura, il ricorrente si duole del fatto che i giudici del merito sono giunti al loro convincimento anche a seguito di travisamento della prova, in quanto essi hanno ritenuto che il RA avrebbe distrutto, ovvero dissipato suoi beni, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Così non è, in quanto si tratterebbe solo di alcuni mobili ottenuti in leasing e non rinvenuti dal curatore.
4.1. Sta di fatto che la S.p.A. INTESA LEASING, non solo non ha presentato istanza di fallimento, ma non si è nemmeno insinuata nella procedura concorsuale. Segno evidente che la stessa non aveva crediti da esigere. Si deve dunque ragionevolmente ritenere che i predetti beni siano stati restituiti all'Istituto sopraindicato. D'altra parte, trattandosi di beni in leasing, essi non sono mai entrati a far parte del patrimonio della società fallita. A tutto voler concedere, poi, ci si trova al cospetto della fattispecie di minore gravita di cui all'art. 217 L.Fall.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui motivazione.
2. Quanto alla mancata assoluzione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, si rileva che effettivamente in sentenza, nella parte motiva, la corte di appello chiarisce che il predetto delitto non sussiste. Si legge infatti, a proposito delle seconde dichiarazioni del curatore, che nnon sussiste alcun motivo per non fornire piena credibilità alla versione fornita dal curatore, il quale confermava l'avvenuta consegna di documenti e scritture contabili da parte del RA, con un minimo ritardo di circa un mese, e non di oltre un anno, come dallo stesso denunciato. In relazione a tale imputazione, il procuratore generale ha chiesto la eliminazione della relativa imputazione a cui provvede l'odierno collegio, rilevandosi tuttavia che la pronuncia di assoluzione per il menzionato aspetto non comporta alcuna conseguenza in ordine all'entità della pena finale...che risulta infatti determinata nel minimo edittale...".
2.1. Orbene, pur non dovendo, come specificato dalla corte di appello, riformarsi il trattamento sanzionatorio, la intervenuta parziale assoluzione avrebbe dovuto essere menzionata nel dispositivo della sentenza.
3. Quanto alla bancarotta per distrazione, va innanzitutto chiarito che integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice (ASN 200833380-RV 241397).
3.1. È dunque errato l'assunto contenuto del ricorso con riferimento ai beni ottenuti in leasing. Nondimeno non può essere trascurata la circostanza che il soggetto che aveva concesso in locazione finanziaria i predetti beni abbia ritenuto di non insinuarsi nella procedura concorsuale.
3.2. Al proposito, costituisce certamente giurisprudenza costante quella in base alla quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (ASN 200907048 - RV 243295).
4. Tuttavia, in presenza di affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali, ovvero di averli restituiti all'avente diritto, la mancanza dì una chiara smentita emergente dagli elementi probatori raccolti non può essere ignorata dal giudicante, il quale non può, sic et simpliciter, limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito.
5. In merito si impone, dunque, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima corte d'appello, per nuovo esame, a seguito del quale dovrà accertarsi (anche eventualmente ascoltando personale della S.p.A. INTESA LEASING) se effettivamente i beni a suo tempo ottenuti in leasing dalla POSTE PRIVATE LOMBARDE Srl siano stati restituiti all'avente diritto.
A tale accertamento conseguiranno le necessarie statuizioni.
5.1. In sede di rinvio, comunque, dovrà provvedersi, nei termini sopra indicati, anche con riferimento la bancarotta documentale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014