Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 28517
CASS
Sentenza 1 aprile 2014

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Il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sè sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate. (Nella specie, la Corte ha censurato l'affermazione del giudice di appello secondo cui, accertato il rapporto di parentela intercorrente tra i soci, sarebbe spettato agli imputati dimostrare l'insussistenza di un "unico centro di interesse" fra le due società coinvolte, realizzandosi così una inversione dell'onere della prova non consentita nel giudizio penale).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 28517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28517
Data del deposito : 1 aprile 2014

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