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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2023, n. 37311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37311 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IA AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37311 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.EL D'AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Palermo, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, oltre a spese processuali, per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e 4, commi 1 e 4 bis, L. 401/1989 per aver, quale gestore di fatto dell'esercizio commerciale, in concorso con la moglie AN MA, titolare del medesimo esercizio commerciale, svolto attività di gioco e scommesse per via telematica su eventi sportivi per conto dell'allibratore estero ET 365, privo della concessione governativa e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 88 TULPS. 1.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione evidenziando che il reato non si configura a carico del gestore del locale e che nessuna rilevanza fattuale può essere attribuita alla sua presenza in loco durante l'accertamento della polizia giudiziaria. Evidenzia, altresì, che non è stata raggiunta la prova in ordine alla conoscenza dell'attività svolta all'interno del locale, e precisamente del fatto che fossero riscosse somme per servizi di gioco e scommesse erogati da bookmaker privi dell'autorizzazione ad operare in ItAL, posto che titolare della licenza dell'esercizio commerciale era la moglie. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte di replica illustrando ulteriormente le argomentazioni contenute nel ricorso e chiedendo, con motivo nuovo, l'applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, presente nei locali durante l'accertamento, si è presentato come il gestore del locale, mostrando piena disponibilità e padronanza nella conduzione dell'attività, mentre la moglie, anch'ella coimputata, in quanto formalmente titolare della licenza, era assente. Inoltre, nell'incipit della sentenza impugnata, il giudice ha richiamato il fatto che durante il sopralluogo veniva accertata la presenza di computer collegati al sito dell'allibratore austriaco ET 365, privo di licenza, e che risultava accertata l'attività di riscossione di denaro concernente tali scommesse mediante l'esame della documentazione in atti che attesta le relative movimentazioni di danaro. Pertanto, il ricorrente, nella qualità di gestore del locale, ha fornito un apprezzabile contributo materiale, caratterizzato sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, alla realizzazione della fattispecie criminosa contestata alla moglie, titolare dell'esercizio commerciale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. La doglianza dedotta con i motivi nuovi non può trovare ingresso in questa sede. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati investiti dall'originario atto di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). È pertanto inammissibile un motivo nuovo, presentato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e avente ad oggetto un punto della decisione estraneo all'atto di ricorso originario (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Rv. 230281). Nel caso in esame, i motivi dedotti con il ricorso originario inerivano esclusivamente alla responsabilità, e dunque a questioni connotate da una netta alterità rispetto a quella concernente il trattamento sanzionatorio, dedotta con i motivi nuovi. Quest'ultima doglianza non può dunque che collocarsi al di fuori dell'area cognitiva del presente giudizio di legittimità. 3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. 2
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37311 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.EL D'AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Palermo, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, oltre a spese processuali, per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e 4, commi 1 e 4 bis, L. 401/1989 per aver, quale gestore di fatto dell'esercizio commerciale, in concorso con la moglie AN MA, titolare del medesimo esercizio commerciale, svolto attività di gioco e scommesse per via telematica su eventi sportivi per conto dell'allibratore estero ET 365, privo della concessione governativa e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 88 TULPS. 1.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione evidenziando che il reato non si configura a carico del gestore del locale e che nessuna rilevanza fattuale può essere attribuita alla sua presenza in loco durante l'accertamento della polizia giudiziaria. Evidenzia, altresì, che non è stata raggiunta la prova in ordine alla conoscenza dell'attività svolta all'interno del locale, e precisamente del fatto che fossero riscosse somme per servizi di gioco e scommesse erogati da bookmaker privi dell'autorizzazione ad operare in ItAL, posto che titolare della licenza dell'esercizio commerciale era la moglie. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte di replica illustrando ulteriormente le argomentazioni contenute nel ricorso e chiedendo, con motivo nuovo, l'applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, presente nei locali durante l'accertamento, si è presentato come il gestore del locale, mostrando piena disponibilità e padronanza nella conduzione dell'attività, mentre la moglie, anch'ella coimputata, in quanto formalmente titolare della licenza, era assente. Inoltre, nell'incipit della sentenza impugnata, il giudice ha richiamato il fatto che durante il sopralluogo veniva accertata la presenza di computer collegati al sito dell'allibratore austriaco ET 365, privo di licenza, e che risultava accertata l'attività di riscossione di denaro concernente tali scommesse mediante l'esame della documentazione in atti che attesta le relative movimentazioni di danaro. Pertanto, il ricorrente, nella qualità di gestore del locale, ha fornito un apprezzabile contributo materiale, caratterizzato sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, alla realizzazione della fattispecie criminosa contestata alla moglie, titolare dell'esercizio commerciale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. La doglianza dedotta con i motivi nuovi non può trovare ingresso in questa sede. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati investiti dall'originario atto di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). È pertanto inammissibile un motivo nuovo, presentato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e avente ad oggetto un punto della decisione estraneo all'atto di ricorso originario (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Rv. 230281). Nel caso in esame, i motivi dedotti con il ricorso originario inerivano esclusivamente alla responsabilità, e dunque a questioni connotate da una netta alterità rispetto a quella concernente il trattamento sanzionatorio, dedotta con i motivi nuovi. Quest'ultima doglianza non può dunque che collocarsi al di fuori dell'area cognitiva del presente giudizio di legittimità. 3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. 2
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente