Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2011, n. 39593
CASS
Sentenza 20 maggio 2011

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Massime1

In tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale).

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    [1] Sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, si veda nella manualistica, ex multis, N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell'economia, Milano, 6° ed., 2023, p. 240 ss. Si veda, altresì, F. Martin, Sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio, in questa Rivista, 6 dicembre 2022. [2] Cfr. Cass., sez. V, n. 18634 del 1 febbraio 2017, Rv. 269904. [3] Sul punto si veda anche Cass. sez. V, n. 19049 del 19 maggio 2010, Rv 247251: “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2011, n. 39593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39593
Data del deposito : 20 maggio 2011

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