Sentenza 20 maggio 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale).
Commentari • 12
- 1. Condanna per bancarotta fraudolenta: responsabilità degli amministratori di diritto e di fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Bancarotta fraudolenta e continuità aziendale: responsabilità di amministratori e prestanome (Giudice Diego Vargas)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. La responsabilità dell’amministratore di diritto e di quello di fatto nel reato di bancarotta fraudolenta documentaleRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 ottobre 2024
[1] Sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, si veda nella manualistica, ex multis, N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell'economia, Milano, 6° ed., 2023, p. 240 ss. Si veda, altresì, F. Martin, Sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio, in questa Rivista, 6 dicembre 2022. [2] Cfr. Cass., sez. V, n. 18634 del 1 febbraio 2017, Rv. 269904. [3] Sul punto si veda anche Cass. sez. V, n. 19049 del 19 maggio 2010, Rv 247251: “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo …
Leggi di più… - 4. Il concetto di amministratore di fatto nella bancarotta: la rilevanza della continua attività gestoria e cogestoria. (Cassazione penale n. 2514/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell'assetto societario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 04/12/2023 , n. 2514 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza del 24 aprile 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di …
Leggi di più… - 5. Bancarotta: la presenza in azienda dell'imputato può provare la qualità di amministratore di fatto?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 gennaio 2023
Il caso riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi dall'imputato in qualità di amministratore di fatto. In particolare, all'imputato veniva contestata: a) la distrazione di beni per un valore di oltre 690.000 euro; b) l'omissione assoluta della tenuta delle scritture contabili e la loro mancata consegna al curatore. All'esito del processo di primo grado, l'imputato veniva condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione. Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva appello. Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di appello di Lecce. Autorità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2011, n. 39593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39593 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI PA - Presidente - del 20/05/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1358
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 37661/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IO N. IL 07/12/1959;
avverso la sentenza n. 1975/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi, che ha concluso per rigetto;
Udito il difensore Avv. Tripodo.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione EL TT avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 23 maggio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il reato gli era stato addebitato nella qualità di amministratore di fatto della srl Sicilia Pesca dichiarata fallita con sentenza del 6 maggio 2004, ed in concorso con l'amministratore legale NA ER.
Deduce:
1) La violazione dell'art. 2 c.p., comma 3, in riferimento al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 1, non essendo adeguatamente valorizzata la qualità di piccolo imprenditore propria del ricorrente. 2) La violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p.. La qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente era stata desunta dalle dichiarazioni, inutilizzabili, di due soggetti interessati: il coimputato NA ER e altro soggetto che aveva rivestito in passato la qualità di amministratore della fallita, tal Di ER PA. Entrambi tali soggetti avevano reso le proprie dichiarazioni alla GdF durante la indagini fiscali da questa condotta.
Nel merito comunque le dichiarazioni di costoro non avevano pregio dal momento che avevano fatto semplicemente riferimento ad attività delegate al ricorrente dall'amministratore in carica (come quella di seguire la verifica fiscale) mentre l'imputato aveva sostenuto di avere svolto attività saltuarie per le quali percepiva uno stipendio.
Non era stata adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico del reato, essendo rimasta aperta la eventualità che il ricorrente avesse gito per mera negligenza attesa la circostanza di fatto che le scritture semplicemente mancavano.
3) Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche nonostante la quasi - incensuratezza del prevenuto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
La parte si limita a criticare in maniera generica la decisione del primo giudice che motivatamente ha aderito al principio enunciato dalle Sezioni unite in materia. Vale la pena ricordare che il supremo consesso ha posto termine al contrasto giurisprudenziale sorto sulla portata della novella del 2006 formulando il principio - che si condivide appieno e che si reitera - secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 216 e ss., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso. (Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239398).
Sul punto, peraltro, era stato significativamente sottolineato da altre pronunzie che la L. n. 5 del 2006, art. 150, detta una chiara disciplina transitoria per la quale "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore" (Rv. 237025). Ai fini dell'accoglimento del motivo non incide, d'altra parte, la circostanza che il prevenuto sia stato chiamato a rispondere del reato di bancarotta nella qualità di amministratore di fatto. È univoco in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, Sentenza n. 7203 del 11/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008) Rv. 239040). Nel caso di specie, dunque, l'EL è stato chiamato a rispondere in una veste perfettamente equiparata a quella dell'amministratore di diritto della srl dichiarata fallita e tale qualità era esaustiva dei requisiti soggettivi della fattispecie criminosa ritenuta sussistente L. Fall., ex art. 223, indipendentemente dalla ricorrenza (o meno) dei presupposti per la estensione del fallimento alla sua persona, quale imprenditore individuale.
Il secondo motivo è infondato.
Come bene sottolineato nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei soggetti (anche coimputato) che hanno attribuito al ricorrente la qualità di amministratore di fatto (acquisite nel rito abbreviato) non soffrono certo di inutilizzabilità in ragione della qualità soggettiva dei dichiaranti.
Infatti le loro affermazioni furono rese in un contesto di ispezione amministrativa nel quale non erano in corso indagini penali. Quanto alla valutazione delle stesse, ritenuta positiva dal giudice del merito, le censure del ricorrente risultano volte a sollecitarne una autonoma da parte del giudice della legittimità, non essendo ciò consentito ad opera della Cassazione. Non fondata è d'altra parte la censura alla motivazione in punto di dolo specifico. La Corte di merito ha ben sciolto il nodo della dolosità della condotta ponendo in evidenza come le scritture - così come desunto dalle indagini compiute dalla Gdf - erano state solo in parte esibite nel 1998 e quindi, sia pure nella loro incompletezza, e cioè per la parte esibita, non erano state conservate: ciò che equivaleva a ritenere che fossero state sottratte alla verifica. E tale condotta correttamente è stata attribuita all'EL sia dal punto di vista materiale che da quello dell'elemento psicologico, essendo stato segnalato che il ricorrente era proprio il soggetto che aveva seguito la verifica fiscale della Guardia di finanza. In altri termini, il comportamento dallo stesso tenuto, considerato che la assenza delle scritture aveva impedito di verificare le cause del passivo ammontante a 417 mila Euro, era stato plausibilmente ritenuto - come detto - quello della soppressione delle scritture stesse assistito dalla precisa volontà di ostacolare i doverosi accertamenti.
Tale ricostruzione logica include la configurazione del dolo specifico mentre è sufficiente la sussistenza del dolo generico in relazione alla condotta delineabile come omessa tenuta delle altre scritture: quelle cioè che, non essendo state nemmeno esibite alla Gdf, sono state ritenute oggetto di un/a tenuta del tutto manchevole ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, u.p.. Infine inammissibile è il motivo col quale si censura il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte ha formulato un giudizio negativo sulla capacità a delinquere del soggetto in ragione della condotta tenuta e dei precedenti penali che costituisce valido canone ai fini della adozione della decisione sollecitata.
La doglianza della parte, tesa a evidenziare la "quasi" incensuratezza dell'imputato si risolve in una allegazione di puro fatto, tesa a sovvertire il giudizio spettante sul tema al solo giudice del merito e dunque al limite della inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011