Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2015, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 07/01/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 39207/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL SE N. IL 23/07/1978;
avverso la sentenza n. 3494/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 settembre 2013, ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Como dell'11 marzo 2010, che aveva condannato all'esito di giudizio abbreviato, per quanto d'interesse del presente ricorso, LA EL per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice documentale, quale amministratore unico della s.r.l. Lumilux, dichiarata fallita il 20 giugno 2007.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione della legge processuale, per il mancato rinvio dell'udienza del giudizio di appello a seguito di apposita istanza di legittimo impedimento dell'unico difensore dell'imputata appellante;
b) una violazione di legge per l'erronea configurazione della bancarotta per distrazione rispetto a quanto risultante dal relativo capo d'imputazione;
c) una omessa o illogica motivazione in merito alla affermazione della sua penale responsabilità per la bancarotta per distrazione con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
d) una omessa motivazione circa il motivo di gravame relativo alla condanna per la bancarotta documentale semplice;
e) una omessa valutazione della richiesta di revoca della provvisionale concessa in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Come affermato dalla stessa ricorrente e come ricavabile dal consentito esame degli atti del giudizio di merito si nota che il giudizio di appello era relativo ad un giudizio svoltosi in primo grado con il rito abbreviato e pertanto svolto in sede di udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.. Giova pertanto ribadire, in punto di diritto e relativamente al primo motivo, il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale "al procedimento camerale del giudizio abbreviato d'appello, regolato, ex art. 443 cod. proc. pen., dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., non s'applichi l'art. 420 ter cod. proc. pen., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso d'impedimento del difensore, dal momento che la presenza delle parti è facoltativa (le parti sono sentite se compaiono) e solo per l'imputato è espressamente previsto (art. 599 cod. proc. pen., comma 2) che ove abbia manifestato la volontà di presenziare all'udienza questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento" (v. a partire da Cass. Sez. 5 6 aprile 2006 n. 16555 fino a Sez. 6 4 dicembre 2013 n. 51498). Non può ravvisarsi, dunque, alcuna nullità nel fatto che, nonostante il difensore di fiducia del ricorrente avesse chiesto il differimento dell'udienza per un proprio impedimento, la Corte d'appello abbia proceduto ugualmente al giudizio.
3. Del tutto infondato è il secondo motivo che ripropone una doglianza già versata in appello, secondo la quale la distrazione delle somme derivanti dal mutuo del quale aveva beneficiato la società poi fallita non avrebbe potuto integrare la distrazione di cui al capo d'imputazione non essendo tale somma entrata nel patrimonio della società.
L'ottenimento di un mutuo in favore della società poi fallita, per l'importo di Euro 800.000,00 in data 10 dicembre 2003 e il quasi contestuale prelevamento (10 e 16 dicembre 2003) della quasi totalità della somma (Euro 771.297,73) risultano chiaramente indicati nel capo d'imputazione ed ascritti al comportamento antidoveroso anche dell'attuale ricorrente nella sua veste di amministratore di diritto della società.
La Corte territoriale ha a tal proposito ribadito la sussistenza dell'elemento materiale dell'ascritto reato in conseguenza del transito della somma erogata sul conto corrente della società, dal quale vennero prelevate le somme, ormai entrate nel patrimonio della stessa, con pregiudizio dei creditori.
Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v. Cass. Sez. 2 15 maggio 2008 n. 19947). La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4 13 maggio 2011 n. 26660).
4. Quanto al terzo motivo del ricorso, deve osservarsi come lo stesso si appalesi ai limiti dell'inammissibilità, in quanto enfatizzare genericamente la totale estraneità alla gestione societaria dell'odierna ricorrente, peraltro investita formalmente di un incarico di vertice all'interno della stessa, appare operazione che cozza, da un lato, contro il concorde accertamento in fatto operato dai Giudici del merito e, d'altra parte, contro i poteri di questa Corte di legittimità che deve soltanto accertare l'esistenza, come nella specie, di una motivazione non manifestamente illogica e del mancato compimento da parte dei Giudicanti di violazioni di legge, sostanziale o processuale.
Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire;
a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (v. Cass. Sez. 5, 26 gennaio 2006 n. 7208).
5. Il quarto motivo investe una doglianza relativamente alla contestata ed acclarata bancarotta semplice documentale, che è stata ritenuta sussistente sulla base degli accertamenti del Curatore ma non è stata conteggiata ai fini del computo finale della pena. Il suddetto comportamento dei Giudici del merito non ha provocato alcun "giudicato" implicito sulla insussistenza del reato ma ha determinato una situazione in punto di pena più favorevole all'imputata che non è legittimo modificare nella presente sede.
6. Quanto all'ultimo motivo, si osserva come la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale abbia carattere meramente delibativo e non acquisti efficacia di giudicato in sede civile e la determinazione dell'ammontare della stessa sia rimessa alla discrezionalità del Giudice del merito che non è tenuto ad una motivazione specifica sul punto.
Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per Cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (vedi per tutte, Cass. Sez. 5 18 marzo 2004 n. 40410).
7. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015