Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
In tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. (Fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile di reintegrazione nel possesso).
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Massima In tema di art. 615-ter c.p. e 640-ter c.p., è configurabile il concorso ex art. 110 c.p. anche quando non sia individuato l'autore materiale dell'intrusione informatica, qualora l'imputato abbia messo a disposizione ed attivato la carta/il conto sul quale confluiscono i proventi dell'illecito informatico, senza denunciarne smarrimento o sottrazione. In tali casi, la disponibilità qualificata dello strumento finanziario costituisce frazione causale essenziale della condotta tipica e integra la partecipazione concorsuale ai reati informatici. La sentenza integrale Tribunale Nola, 10/01/2022, (ud. 29/11/2021, dep. 10/01/2022), n.2315 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2011, n. 16465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16465 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/04/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 598
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI NI;
nato il [...], avverso la sentenza 2 dicembre 2008 della Corte di appello di Firenze, la quale in parziale riforma della sentenza 9 novembre 2004 del Tribunale di Prato, ha condannato il ricorrente al risarcimento del danno subito dalla parte civile e liquidate in Euro 1.500;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché il difensore del ricorrente avv. Campagni che si è richiamato ai motivi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ER NI NI ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 2 dicembre 2008 della Corte di appello di Firenze, la quale (in parziale riforma della sentenza 9 novembre 2004 del Tribunale di Prato, che aveva assolto il ricorrente perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento psicologico) ha condannato il ricorrente al risarcimento del danno subito dalla parte civile e liquidate in Euro 1.500, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1.) Il capo di imputazione e le difformi sentenze di merito. L'imputato è accusato del reato di cui all'art. 388 c.p. perché eludeva l'esecuzione del provvedimento emesso il 15 maggio 1997 dal giudice civile del tribunale di Prato nel giudizio possessorio tra DI LB e la società Di AS s.r.l., in quanto, anziché mantenere il passo carraio oggetto della causa "...costantemente aperto", così come disposto dal Giudice, lo faceva chiudere con un cordolo di cemento, paletti e catena metallica, pur offrendo la chiave di apertura alla stessa DI, misura peraltro non idonea a ripristinare il preesistente stato di fatto. Accertato in Prato nel maggio 1998 e permanente fino ai mese di luglio 2001.
Risulta agli atti che DI LB, proprietaria in di un fondo insistente nel comune di Prato, al quale accedeva, tramite una stradello realizzato dal Comune, aveva rilevato che la società Di AS s.r.l. aveva posto in essere una recinzione che impediva di raggiungere rappezzamento.
A seguito di ricorso al giudice civile, questi emetteva, il 15 maggio 1997, un provvedimento con il quale si intimava alla convenuta di mantenere costantemente aperto il passo carraio, oggetto della causa. La s.r.l. Di AS di cui era responsabile ER NI NI, nel maggio 1998, faceva chiudere il passo con un cordolo di cemento, paletti e catena di ferro e solo successivamente provvedeva ad offrire la chiave di apertura alla DI la quale presentava querela.
Con sentenza 9 novembre 2004 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica assolveva, perché il fatto non costituiva reato il ER NI NI.
Il giudice dell'assoluzione, pur rilevando che obiettivamente vi era stata "la elusione del provvedimento del giudice, dato che erano stati apposti una catena e dei paletti ad un sito che, secondo quanto disposto in sede giudiziaria, doveva essere mantenuto aperto in modo da garantire il libero passaggio, non era nella specie ravvisabile la consapevole volontà del ER di porre in essere una condotta diversa da quella prescritta, dato che il prevenuto aveva agito nella convinzione di dovere fronteggiare una questione di sicurezza e di comportarsi nel migliore dei modi offrendo la chiave alla DI, che l'aveva rifiutata".
La Corte di appello, su gravame della costituita Parte Civile, ha ritenuto fondato il gravame, nel quale si era evidenziato che il ER NI NI, all'atto di regolare in tal modo l'accesso al terreno di proprietà dell'appellante, era ben consapevole di violare il provvedimento del giudice civile, essendo di "solare evidenza" la differenza fra la disposizione di mantenere l'accesso "costantemente aperto in qualsiasi momento della giornata", e la difforme condotta di apporre invece, in loco, un cordolo due paletti ed una catena munita di lucchetto.
2.) I motivi di ricorso dell'imputato e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.
Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che la corte distrettuale avrebbe inferito l'esistenza del dolo dalla mera conoscenza del tenore del provvedimento del giudice civile, con un automatismo apodittico, che avrebbe ignorato la condotta successiva del reo, il quale, dopo aver creato "lo sbarramento" (paletti, cordolo, catena munita di lucchetto) aveva offerto le chiavi del lucchetto alla DI, con ciò dimostrando la diversa volontà di rispettare il decisum del giudice civile ed avrebbe del pari non valorizzato la causale della condotta contestata la quale aveva origine dalla necessità di fronteggiare problemi di sicurezza del distributore del gas.
Il motivo è infondato per più profili, senza voler considerare che per ognuna delle questioni oggi riproposte vi è chiara e ragionevole risposta della corte distrettuale che il ricorrente sembra ignorare. Tanto premesso va ribadito che la prova della volontà, che sottende e supporta ogni reato, in mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità in relazione all'evento penalmente rilevante, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 1, 6 giugno 1989/22 febbraio 1990 Caldarelli;
sez. 1, 2 giugno 1989 - 22 febbraio 1990 Pres. Aiello, rel. Pompa, in ric. Della Pasqua), valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. Nella procedura di indagine e verifica della sussistenza dell'elemento intenzionale, che ha sorretto e sostenuto l'azione, è pertanto necessario:
a) considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente (cfr.: Cass. Pen. sez. 1, 27 ottobre 1986 - 28 aprile 1987 n. 2973 in ric. Mazzeo);
b) inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze - salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto a quello normale ed usuale - la sussistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto , sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo cioè ad un estensione analogica, dell'id quod plerumque accidit, al caso concreto (cfr.: Cass. Pen. sez. 1, 13 gennaio - 8 aprile 1986, n. 54 in ric. Comparato;
Cass. Pen. sez. 1, 6 novembre 1986 - 22 maggio 1987 n. 3110 in ric. Marziano);
c) non utilizzare, per la individuazione del processo volitivo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà, che ne costituisce il risultato) lo strumento della usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto, mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed elementi intrinseci alla azione criminosa, che possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas" tipica dell'illecito in questione, ovvero della sua esclusione (cfr.: Cass. Pen. 19 ottobre - 18 maggio 1988 n. 2299, in ric. Battaglino). Orbene, la corte distrettuale risulta aver fatto compiuto e corretto governo di tali regole giungendo ad una coerente affermazione di responsabilità del ER che, per come condotta e giustificata, si sottrae a critiche in sede di legittimità.
In ogni caso va subito rammentato che il comportamento dell'imputato, consistito nella "offerta" delle chiavi alla parte civile, costituisce una attenuazione ma non una elisione della condotta illecita, circostanza questa di cui la Corte ha tenuto doverosamente atto all'atto della quantificazione del risarcimento del danno subito dalla parte civile.
In secondo luogo, come già anticipato, la giustificazione dell'elemento intenzionale della condotta sanzionata risulta conforme alle regole che nel nostro sistema sostanziale informano la ricostruzione e valutazione dei profili soggettivi del comportamento. Nella specie il dolo è stato affermato non per effetto di un apodittico automatismo ("sapeva, quindi ha violato"), ma in relazione ad una complessa disamina della fattispecie e della chiara e non equivocabile decisione del giudice civile, la quale -in modo incontrovertibile- imponeva "di mantenere costantemente aperto il passo carraio oggetto della vertenza".
La volontaria apposizione della "barriera" in tale contesto operativo non abbisognava di ulteriori indagini introspettive, apparendo ogni possibile diversa giustificazione una mera "protestalo contra factum" che, notoriamente, nel broccardo latino e nella comune esperienza, "nihil valet", a fronte della immanente compressione del diritto di passaggio, che è stato giudizialmente affermato nella sua incoercibile pienezza e senza costrizioni modali o di tempo ("costantemente aperto").
Da ultimo va ancora ricordato che il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice),
è configurabile tutte le volte che l'agente ponga in essere, con consapevole volontà e con le modalità che hanno caratterizzato la fattispecie, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto.
Ne deriva che l'elemento psicologico del reato rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento senza che sia richiesto alcun fine specifico (Cass. pen. sez. 6, 11254/1998 Rv. 211739), irrilevante apparendo quindi, nella specie, l'asserita giustificazione, avanzata dal ricorrente e precisata nella volontà di impedire a persone terze - diverse dalla DI - l'accesso al bene immobile.
Il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011