Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un'iniziativa economica in sè legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori. (Nella specie, l'iniziativa economica era consistita nella cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento).
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, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2015, n. 24024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24024 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 01/04/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 490
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 7838/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CO N. IL 30/03/1981;
avverso l'ordinanza n. 37/2014 TRIB. LIBERTÀ di TERAMO, del 05/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la corte di cassazione, Dott. PINELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. IADECOLA Gianfrancesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/1/2015 il Tribunale del riesame di Teramo ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari della medesima città, avente ad oggetto due opifici e tre appezzamenti di terreno fuoriusciti, in maniera fraudolenta, dalla disponibilità della Diesel Meccanica di AC RL & C. snc, poi trasformatasi in Di.Me. srl, dichiarata fallita il 12/4/2013.
Rilevano i giudici che la spoliazione della fallita, contestata come bancarotta per distrazione al capo A), risulta posta in essere con una sequenza contrattuale - posta in essere dinanzi a notaio - così congegnata:
- alle ore 18,15 del 29/7/2011 Di SI TI, socio al 50% della Diesel Meccanica di AC RL & C. snc, recedeva "per giusta causa" dalla società suddetta, lasciando come unico socio AC RL;
- alle ore 18,35 dello steso giorno, la Diesel Meccanica di AC RL & C. snc cedeva alla Immobiliare Di SI sas di TO Di SI & C. (composta dai figli - TO e Marco - DI GIOSIA TI), costituita nella mattinata dello stesso giorno, la piena proprietà di un opificio artigianale e di una bottega (gli immobili indicati ai punti 1 e 2 del capo A), di cui era proprietaria, del valore stimato di Euro 805.000, per il prezzo di Euro 360.000; prezzo che veniva corrisposto mediante accollo liberatorio del debito gravante sulla Diesel Meccanica di AC RL & C. snc per la liquidazione della quota di Di SI TI;
- con altro atto dello stesso giorno, formato alle ore 19,00, la Diesel Meccanica di AC RL & C. Snc si trasformava in DI.ME. srl unipersonale, con capitale sociale di 20.000 euro, nonostante il 50% della società in nome collettivo fosse stato valutato, prima della trasformazione e nello stesso contesto, in 360 mila Euro.
Successivamente, in data 29/8/2011, veniva costituita la Diesel Meccanica srl, con capitale sociale di Euro 50.000, sottoscritto da DI.ME. srl per Euro 4.000, da AC BA per Euro 23.000 e da AC OL per Euro 23.000 (entrambi figli di AC RL). La DI.ME. srl sottoscriveva la propria quota di capitale col conferimento di un proprio ramo d'azienda (in pratica, gli immobili specificati ai punti 3-4-5 del capo A), valutato appunto - con relazione giurata del perito Dott. Di Sabatino Vincenzo - in Euro 4.000.
Infine, in data 1/9/2011, veniva stipulato un contratto di comodato per mezzo del quale la Immobiliare Di SI sas di TO Di SI & C. concedeva in uso gratuito alla Diesel Meccanica srl gli immobili specificati ai punti 1 e 2 del capo A, acquistati appena un mese prima, privandosi dell'unica risorsa economica disponibile. Una particolare clausola del contratto permetteva al comodatario di concedere - anche senza il consenso del comodante - ad un terzo il godimento dell'immobile. Cosa che in effetti avveniva il giorno dopo, allorché la Diesel Meccanica srl concedeva in uso gratuito alla DI.Me. srl, con contratto di comodato, gli immobili in parola. Questi immobili, tornavano al punto di partenza, ma a titolo diverso: non più in proprietà, ma a titolo di godimento. Tutte queste operazioni venivano poste in essere - aggiunge il decidente - in epoca in cui era già ampiamente maturato lo stato di decozione della Diesel Meccanica di AC RL & C. snc, poi trasformata in Di.Me. srl, sia per debiti verso banche che verso l'Erario. Attraverso queste operazioni veniva azzerato il patrimonio della DI.ME. srl, che veniva dichiarata fallita i 12/4/2013, rivelando un'esposizione debitoria di 557.785 euro. Tutti beni della società rimanevano, invece, a vario titolo, nella disponibilità dei soci.
2. Agli indagati, tra cui AC OL, viene anche contestato, al capo B), il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, per avere, con le condotte sopra descritte e nella qualità sopradetta, posto in essere atti fraudolenti sui beni della Di.Me., srl idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dei debiti gravanti - per IVA non versata e relative interessi e sanzioni - sulla società suddetta, per un ammontare di 135.154,62 Euro.
In relazione a questo titolo di reato è stato disposto il sequestro per equivalente, preordinato alla confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p., dei beni mobili ed immobili nella disponibilità di
AC RL, AC OL, Di SI TI e Di SI TO, per un valore non superiore all'importo di Euro 135.154,62.
3.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di AC OL - avv. Franco Iadecola - lamentando l'adozione della misura al di fuori delle condizioni di legge, sia per quanto riguarda il fumus commissi delicti che il periculum in mora (AC OL ricorre sia come rappresentante della Diesel Meccanica srl, colpita dal sequestro preventivo degli immobili specificati ai punti 3-4-5 del capo A, sia come persona colpita, in proprio, dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente)
3.1. Premette di aver rappresentato al Tribunale l'estraneità di AC OL agli atti stipulati dalla fallita in data 29/7/2011 e che AC, in qualità di amministratore della Diesel Meccanica s.r.l., costituita in data 29/8/2011, aveva solo partecipato alla cessione di un ramo d'azienda della DI.ME. s.r.l. alla Diesel Meccanica srl;
in particolare, il ramo rappresentato dall'attività di officina meccanica per la riparazione di automezzi e autoveicoli industriali (mentre rimaneva alla DI.ME. s.r.l. l'attività di rivendita dei veicoli nuovi ed usati e dei pezzi di ricambio), in cui erano compresi gli immobili indicati ai nn, 3-4-5 del capo A) dell'imputazione, i mutui su di essi gravanti e i debiti relativi al ramo ceduto, ammontanti ad Euro 3.113.918. Tale operazione non aveva comportato nessuna locupletazione per la cessionaria, ma nemmeno aveva danneggiato i creditori della DI.ME. s.r.l., giacché questi "conservavano integra la garanzia patrimoniale costituita dai beni della società debitrice conferiti nella Diesel Meccanica s.r.l.". Rileva, inoltre, che la concessione in comodato, da parte della Immobiliare Di SI sas alla Dieselmeccanica srl, degli immobili strumentali non poteva considerarsi frutto di un accordo fraudolento, tant'è che due anni dopo la Di SI sas aveva agito giudizialmente per il loro rilascio.
3.2. Aggiunge di aver rappresentato al Tribunale l'assenza di qualsiasi esigenza cautelare giustificativa della misura, sia in termini di attualità che di concretezza del periculum in mora, e di aver rappresentato la "sproporzionalità" del sequestro, facendo rilevare che - per come accertato con perizia giurata di parte - la differenza tra attività e passività conferite superava di poco i 4.000 Euro, sicché aveva senso la richiesta di riduzione del sequestro all'ammontare del profitto.
3.3. Lamenta che nessuna disamina sia stata fatta intorno alla dedotta estraneità di AC OL alle attività che hanno preceduto il trasferimento del ramo d'azienda, ne' che sia stata contestata - con pertinenti argomenti - la piena liceità dell'operazione cui l'indagato ha partecipato;
operazione attuata dalla DI.ME. srl al solo fine di realizzare un proficuo piano di ristrutturazione e riorganizzazione della propria attività. Deduce la erroneità del presupposto da cui è partito il giudice della decisione impugnata (quello che la Diesel Meccanica srl sia stata costituita per svolgere, ed abbia effettivamente svolto, la stessa attività della DI.ME. srl), in quanto smentito per tabulas dalla perizia di parte, e lamenta l'opacità della motivazione con cui è stata esclusa la "neutralità", per i creditori della DI.ME. srl, del trasferimento del ramo d'azienda, posto che, come detto e ripetuto, la cessionaria era subentrata "nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al ramo d'azienda trasferito" (in cui erano compresi, quindi, sia i crediti che i debiti).
3.4. Quanto al fumus del reato tributario, lamenta che il Tribunale abbia operato, in motivazione, un semplice rinvio agli elementi addotti a sostegno dell'addebito di bancarotta, mancando di apprezzare la diversità degli elementi costitutivi delle due fattispecie, tra cui, in primis, il dolo specifico di evadere le imposte e l'idoneità della condotta a ledere l'interesse tutelato (assicurare la riscossione coattiva delle imposte), tant'è che non è nemmeno indicato l'anno di imposta a cui si riferiscono i tributi. Apprezzamento tanto più necessario in quanto AC OL non è nemmeno il soggetto debitore del fisco e non è, pertanto, portatore di un interesse alle "elusione" delle imposte.
3.5. Lamenta, infine, che sia mancato - con riguardo alla bancarotta - ogni vaglio del periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato a operare un richiamo, per relationem, alle motivazioni del provvedimento di sequestro e senza farsi carico dei rilievi difensivi, che avevano protestato l'assenza - nella specie - di un pericolo attuale e concreto e la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto collegato ai reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Giova premettere che, in tema di misure cautelari reali, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del tribunale del riesame e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto: ciò in quanto, in tema di misure cautelari reali, è preclusa ogni valutazione riguardo agli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi e alla colpevolezza dell'indagato, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 273 c.p.p., relativo all'applicabilità delle misure cautelari personali (Cassazione penale, sez. 6^, 05/05/2009, n. 20958). Da ciò consegue che al giudice della cautela reale era preclusa ogni valutazione - così come è preclusa a questa Corte - riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico di AM OL per i reati che gli sono contestati, alla gravità di essi e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, dovendosi solo indagare se i fatti che gli sono addebitati rientrano nelle fattispecie incriminatrici delineate dagli artt. 216 e segg. della L. Fall., ovvero dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Per questo non verranno prese in considerazione le parti, abbondanti, del ricorso il cui si afferma la estraneità di AC OL ai reati contestati, per la sua dedotta estraneità alle operazioni che precedettero il trasferimento del ramo d'azienda, e le parti in cui si deduce l'assenza di prova sull'elemento soggettivo.
2. Ciò, posto, occorre affrontare la prima (e sostanzialmente unica, per quanto attiene alla bancarotta) questione posta dal ricorrente, rilevante ai fini della decisione del ricorso: la legittimità - e quindi l'irrilevanza penale - del trasferimento di un ramo d'azienda da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza.
Al riguardo, non può che convenirsi col ricorrente sul fatto il trasferimento di un ramo d'azienda (così come la scissione, la fusione o la cessione d'azienda) non rappresenta, in astratto, una operazione illecita, rientrando nella sfera dell'autonomia privata dell'imprenditore, che mantiene, fino allo spossessamento attuato con. la dichiarazione di fallimento, la disponibilità dei beni di cui si compone l'azienda. Tale facoltà va però esercitata nel rispetto delle norme e dei principi che regolano il concorso dei creditori sui beni dell'impresa, poiché è pacifico che la libertà di autodeterminazione, riconosciuta all'imprenditore, subisce i limiti connessi non solo alla rilevanza sociale della proprietà, ex art. 42 Cost., ma anche quelli derivanti dai rapporti giuridici instaurati dall'impresa; tra cui, principalmente, quelli con i creditori.
È questo il fondamento della punibilità delle condotte che comportano la distrazione dei beni dalla funzione loro assegnata dall'ordinamento (quella di fungere da garanzia generica per i creditori), nonché delle condotte che violano il principio della par condicio creditorum: principio che, pur essendo stato significativamente intaccato dal proliferare dei privilegi e dal ridimensionamento operato dalla riforma delle legge fallimentare - D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e norme successive -, che ha previsto la possibilità di attuare - nell'ambito del concordato preventivo - trattamenti differenziati per classi di creditori, resta tuttavia uno dei cardini dell'ordinamento d'impresa, tant'è che la sua violazione è tuttora sanzionata a titolo di bancarotta preferenziale.
3. Tanto premesso, vanno richiamate, per la condivisibilità dei principi enunciati, le pronunce di questa Corte che hanno affermato l'illiceità delle operazioni (scissione, trasferimento d'azienda) che, per il modo in cui sono attuate, comportano la sottrazione ai creditori di una parte, o della totalità, delle risorse aziendali:
A) le sentenze nn. 42272 del 13/6/2014 e 10201 del 18/1/2013 (sebbene quest'ultima sia apparentemente discordante dalla prima), che hanno ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiarla, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale;
B) la sentenza n. 10778 del 10/1/2012, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale - garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società;
C) la sentenza n. 40998 del 20/5/2014, per cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa.
Tali pronunce hanno messo in chiaro che la bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) non consiste soltanto - com'è ovvio - nella dismissione di beni (in particolare, di rami d'azienda) senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (in questo senso, specificamente, Cass., n. 17965 del 22/1/29 13), ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio.
4. Da quanto detto si desume che le iniziative dell'imprenditore vanno valutate con criteri diversi a seconda che concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare. Infatti, se nel primo caso la potenzialità offensiva (per il ceto creditorio) di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto del livello dell'indebitamento, della consistenza patrimoniale dell'impresa e della sua capacità, anche prospettica, di produrre reddito) - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore -, e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultimo, di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori;
nell'impresa in stato pre-fallimentare quella valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione precaria dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza. Ne consegue - nello scenario da ultimo delineato - che anche iniziative altrimenti legittime possono assumere, per il modo in cui sono attuate, il carattere della illiceità, per i riflessi che hanno sugli interessi del ceto creditorio. È questo il motivo per cui la legge fallimentare, trattando, in apposita sezione (sezione terza del capo terzo),"degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori", contempla la revocabilità - presupponendone, perciò, l'illiceità civile - di una molteplicità di atti che incidono sui diritti dei creditori (o perché sottraggono loro dei beni, o perché alterano la par condicio creditorum) e sancisce la irrevocabilità di altri atti, se posti in essere alle condizioni stabilite dalla legge stessa: tra cui, oltre agli atti necessari allo svolgimento dell'attività caratteristica, gli atti posti in essere in esecuzione di un "piano attestato di risanamento" (atto di un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che appaia idoneo a consentire il risanamento della intera esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria), ovvero gli atti posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo (art. 67, comma 2, lett. c) e d)).
E sempre per lo stesso motivo la legge fallimentare consente alle imprese - al fine di favorire la loro uscita controllata dalla crisi - di stipulare con i creditori "accordi di ristrutturazione dei debiti", sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, con cui viene contrattata, coi creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei credi, una soluzione concordata dell'indebitamento, a condizione che l'accordo sia idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso (art. 182 bis L. Fall.).
Da tali previsioni - certamente influenti sul giudizio di competenza del giudice penale, per il carattere unitario dell'ordinamento giuridico - si trae la conferma che l'imprenditore in stato di crisi non ha più l'ampia libertà riconosciutagli dallo statuto dell'impresa, ma, oltre a dover agire con prudenza aggiuntiva, deve, allorché pone in essere tentativi di risoluzione della crisi d'impresa, tenere conto del particolare contesto in cui si sviluppa la sua attività e delle "opportunità" a lui offerte - ut supra - dall'ordinamento (opportunità che rappresentano altrettanti indici della direzione in cui - secondo il legislatore - è auspicabile si muova); e comunque astenersi da comportamenti aventi impatto negativo sui diritti dei creditori: o nel senso di diminuire la garanzia per loro rappresentata dal patrimonio dell'impresa, o nel senso di attuare politiche discriminatorie tra coloro che hanno aspettative su quel patrimonio.
5. Nel caso in esame il provvedimento impugnato da puntualmente conto della dannosità dell'operazione per il ceto creditorio della fallita, giacché mette in evidenza che - col conferimento, del ramo d'azienda (quello rappresentato dall'attività di riparazione degli autoveicoli) nella Diesel Meccanica srl - una parte dei creditori della Di.Me. srl fu "blindata" ed un'altra parte fu lasciata completamente priva di garanzia. Infatti, trasferendo alla Diesel Meccanica srl gli immobili di cui ai nn. 3-4-5 del capo A) e le relative dotazioni strumentali, la Di.Me. srl - da cui erano già stati distratti gli immobili di cui ai numeri 1 e 2 del capo A) - rimase completamente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività imprenditoriale, con la conseguenza che i crediti non trasferiti insieme al ramo d'azienda (ammontanti ad oltre 550mila euro) furono privati di ogni garanzia.
A nulla vale insistere - come fa il ricorrente - sul fatto che insieme ai beni furono trasferiti alla Diesel Meccanica srl anche debiti di importo pressoché corrispondente (Euro 3.113.918 di debiti, a fronte di una attivo minimamente superiore: fatto che renderebbe il trasferimento, secondo il ricorrente, "neutro" per i creditori), giacché questo fatto non toglie che altri crediti, non trasferiti insieme al ramo d'azienda, furono privati della possibilità di concorrere sui beni (quelli trasferiti) dell'impresa. Non è esatto, invero, affermare (come fa il ricorrente) che i creditori della DI.ME. s.r.l. conservarono "integra la garanzia patrimoniale costituita dai beni della società debitrice conferiti nella Diesel Meccanica s.r.l." (evidentemente, per il disposto dell'art. 2560 c.c., - non citato nel ricorso -, secondo cui l'acquirente d'azienda risponde dei debiti del cedente, ove risultanti dalla scritture contabili), giacché tale principio vale per la cessione d'azienda, ma non anche per un suo ramo. A meno di non voler compromettere del tutto la possibilità di operare cessioni di rami d'azienda, l'art. 2560 c.c., va interpretato, infatti, nel senso che il cessionario risponde dei debiti della cedente - risultanti dalle scritture contabili - nel caso di trasferimento della "intera" azienda, e non anche in caso di trasferimento di una sua parte.
Il "ramo d'azienda", infatti, è un "bene" dell'azienda e come tale porta con sè - in caso di trasferimento - i debiti su di esso gravanti;
non certo i debiti gravanti sui rami non oggetto di trasferimento (circostanza che sembra, peraltro, condivisa dal ricorrente, laddove afferma che la cessionaria era subentrata "nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al ramo d'azienda trasferito": quindi, non anche nei rapporti giuridici che facevano capo ai rami non trasferiti).
Consegue a quanto si è detto che il conferimento nella Diesel Meccanica del ramo d'azienda in questione - sebbene attuato con le procedure di cui agli artt. 2464 c.c. e segg. - ha avuto un sicuro impatto negativo sul ceto creditorio della Di.Me. srl, per cui non può certamente escludersi la sua illiceità penale, sotto forma di distrazione, aggravamento del dissesto o trattamento preferenziale di alcuni creditori: tutte situazioni legittimanti il sequestro preventivo dei beni che ne sono stati oggetto.
6. Quanto al fumus del reato tributario - ferma restando, anche in questo caso, l'irrilevanza delle questioni attinenti all'elemento soggettivo -, la sua sussistenza è collegata alle stesse ragioni che rendono concreta l'ipotesi della bancarotta: con la spoliazione, completa, della Di.Me. srl, attuata nella maniera sopra specificata, è venuta meno la possibilità di operare coattivamente sui beni della società suddetta, in vista della riscossione coattiva dell'IVA da essa dovuta (il cui ammontare, quantificato in Euro 135.000, non è nemmeno stato contestato). Non corrisponde a verità, quindi, che i giudici di merito abbiano omesso di motivare circa l'idoneità della condotta a realizzare l'evento del reato, giacché il riferimento alle imposte evase e all'impossibilità di utilmente escutere il debitore - stante l'impossidenza patrimoniale a questi procurata - spiegano ampiamente la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Inconferente, per il resto, è la circostanza che AC OL non sia il debitore del tributo, giacché il sequestro disposto a suo carico trae fondamento non già dalla soggettività tributaria, ma dal concorso nell'illecito; così come irrilevante è il fatto che non sia stato specificato l'anno d'imposta, se non viene contestata (come non lo è stata) la 7. Infondate sono anche le doglianze relative all'ulteriore requisito del sequestro preventivo. Il "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Tale pericolo è insito nella destinazione di beni a finalità estranee a quelle dell'impresa, specie se attuata - come nella specie - in maniera fraudolenta, attraverso un'attività negoziale idonea a schermare il bene rispetto alle iniziative dei creditori, per la facilità con può essere ulteriormente trasferito;
inoltre, perché rimane esposto alle iniziative cautelari o esecutive dei creditori della cessionaria, con sostanziale vanificazione della funzione di garanzia per i creditori della cedente (la Di.Me. Srl, in questo caso).
Quanto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Cass. n. 31229 del 26/6/2014): circostanza nemmeno contestata dal ricorrente.
8. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015