Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità.
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- 1. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
Leggi di più… - 2. Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 3. Bancarotta fraudolenta impropria:https://www.fiscooggi.it/
La Cassazione, con la sentenza 8756 del 5 marzo 2026, ha stabilito che l'ingente e preordinata omissione dei versamenti erariali può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (articolo 223, comma 2 legge fallimentare, oggi “Codice della Crisi”, Dlgs n. 14/2019). Le "operazioni dolose" riguardano abusi di gestione, infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o atti pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa. La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Marsala, che aveva condannato tre amministratori di una srl, poi dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta fallimentare per mancato sistematico versamento di tributi e oneri previdenzialihttps://www.dirittobancario.it/ · 13 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2016, n. 15281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15281 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
1528 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2798/2016 MARIA VESSICHELLI -- Presidente - REGISTRO GENERALE N. 12022/2016 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO PE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per (v uterus) Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale FIMIANI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 giugno 2015 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa in data 12 novembre 2012 dal Tribunale di Salerno, con la quale PE BO era stato condannato per il reato di cui all'art. 223, comma 2, legge fallimentare, nella sua qualità di amministratore (dal 8 marzo 2004 al 7 giugno 2007) della "Azienda agricola Medea" s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 3 dicembre 2009. Al suddetto imputato era stato contestato di aver cagionato il fallimento della società attraverso operazioni dolose, consistite "nel mancato pagamento dei debiti risultanti da un contratto di finanziamento stipulato con EFIBANCA nel 2005, per un importo di euro 28.200 e nel mancato pagamento dei debiti tributari, dei diritti camerali, dei contributi obbligatori in favore dei lavoratori".
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di basare il giudizio di responsabilità solo sulle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che non troverebbero riscontro negli atti processuali. Deduce altresì che mancherebbe la prova sia della sussistenza del nesso causale tra operazioni dolose e dissesto, sia della consapevolezza in capo all'imputato del potenziale danno arrecato alle ragioni creditorie, avendo questi cessato dalla carica di amministratore due anni prima del fallimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Inammissibili sono le censure alla sentenza relativamente alla valutazione delle prove dichiarative. Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Le censure del ricorrente, peraltro, risultano generiche, in quanto si contestano le risultanze delle dichiarazioni rese dal curatore, affermando solo che non avrebbero trovato "riscontro negli atti processuali che si appalesano, quindi, come delle congetture e supposizioni su cui la Corte di Appello si basa..." (pag. 2 del ricorso). Né è stato denunziato un travisamento delle risultanze processuali, dovendosi in proposito rimarcare come il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che 2 il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087).
2. Priva di evidente fondamento è anche la censura secondo la quale mancherebbe la prova sia della sussistenza del nesso causale tra operazioni dolose e dissesto, sia della consapevolezza in capo all'imputato del potenziale danno arrecato alle ragioni creditorie. Così come sottolineato dalla sentenza in esame, che in proposito richiama le dichiarazioni rese dal curatore, il fallimento della società è stato cagionato principalmente dal mancato pagamento di contributi previdenziali. In proposito va detto che è emerso che la società è stata costituita al precipuo scopo di assumere numerosi dipendenti che hanno lavorato per conto di altre aziende, mentre sulla fallita sono stati scaricati i relativi oneri, compreso quelli previdenziali. E' allora evidente che è stata creata una realtà aziendale fittizia, con la finalità di "sgravare" i costi dei lavoratori ad altre imprese, imputandoli alla società di cui risultavano apparentemente dipendenti e che, in ragione della sua inadempienza nei confronti dell'INPS, era destinata a fallire sin dal momento della sua fraudolenta costituzione. II BO è stato sicuramente uno dei principali artefici di tale attività fraudolenta, avendo assunto la qualità di amministratore sin dalla costituzione della società (marzo 2004) e avendo rivestito tale incarico per oltre tre anni, sino al 7 giugno 2007, quando gli è subentrato un altro soggetto. Così come desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non sono stati sin dall'inizio adempiuti gli oneri previdenziali nonché gli altri debiti (tra i quali anche quello assunto con la Efibanca per l'acquisto di un macchinario, mai rinvenuto), sicché è pacifico che già alla data del 7 giugno 2007 la società era in dissesto economico. Correttamente, allora, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente sia il nesso di causalità tra le operazioni dolose poste in essere durante il periodo di amministrazione del BO e il dissesto, sia l'elemento soggettivo proprio del reato contestato.
3. Va solo qui ricordato che, sostanziandosi la fattispecie in esame in una eccezionale ipotesi di reato a sfondo preterintenzionale, è stato pienamente assolto dalla accusa l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" delle operazioni cui è seguito il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247315; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 212613). D'altronde è noto che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Questa Corte ha, peraltro, condivisibilmente evidenziato che, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti -come nel caso di specie- un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510). Si è, quindi, reiteratamente sottolineato come le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684). Anche la consumazione di truffe o il sistematico inadempimento di un debito erariale arrecano sicuri immediati vantaggi all'impresa che ricorra a queste prassi illecite, ma nessun dubbio può aversi sul fatto che questi comportamenti rappresentino sovente l'indefettibile innesco del dissesto allorché la prassi illecita venga accertata e sanzionata. Già in altre decisioni questa Corte ha pertanto ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall. il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997). D'altronde, il sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, non può che rendere prevedibile il conseguente dissesto della società, sicché certamente non può escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo - menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (così in motivazione la citata Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016 I consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Grazia Miccoli DEPOGITATA IN CANCILLERIA add 28 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Langu