Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 50348
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale.

Commentari2

  • 1Amministratore “testa di legno”? La Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza e il concorso omissivo (Cass. Pen. n. n.28543/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025

    parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 22 ottobre 2020, ha assolto Ga.Ma. e Ze.Mi. dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata distraendo i beni della 'Gruppo Edil Mecc. Srl', dichiarata fallita il (Omissis), indicati nella fattura di vendita n. 39 del 30.07.2011, con la formula perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato la condanna loro inflitta per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno della stessa società, distraendo risorse dalle casse di questa tramite prelievi, assegni bancari ed operazioni extra-conto, e per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo c), realizzate …

     Leggi di più…

  • 2Dichiarazione infedele: può concorrere con gli altri reati dichiarativi (art. 2, 3 e 5 Dlgs 74/2000)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023

    La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 50348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50348
Data del deposito : 22 ottobre 2014

Testo completo