Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale.
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La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 50348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50348 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/10/2014
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 3087
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 51667/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RP NO, nato a [...], il [...];
RP IA, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 30/1/2013 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di RP IA e il rigetto del ricorso di RP NO;
udito per gli imputati l'avv. Lombardi Carlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di RP IA e RP NO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della Eurosaniterm s.r.l. fallita nel 2006. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di RP NO deduce con unico motivo l'errata applicazione dell'art. 81 c.p. in ordine al denegato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli relativi ad altro fallimento giudicati con sentenza divenuta definitiva nel 2006. Rileva il ricorrente come la Corte territoriale avrebbe giustificato tale diniego esclusivamente in riferimento all'intervallo temporale intercorso tra la consumazione dei diversi fatti di reato, senza tener conto dell'omogeneità del tipo di illecito e della sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale nel cui contesto gli stessi sono stati commessi.
2.2 Con il ricorso presentato nell'interesse di RP IA, invece, vengono dedotti vizi della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputata, nonostante sia stato provato - anche attraverso le dichiarazioni rese dal curatore e dal coimputato non valorizzate dal giudice d'appello - come ella avesse ricoperto solo formalmente la carica di amministratore della fallita non interessandosi in alcun modo della gestione della fallita, fungendo da mero prestanome del padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RP NO è inammissibile.
1.1 La Corte territoriale ha escluso la continuazione tra i delitti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati in altra occasione argomentando dal rilevante (quindici anni) spazio temporale intercorso tra le due serie di reati e dal difetto di elementi indicativi della possibilità di ricondurle ad un disegno criminoso unitario, escludendo in tal senso la rilevanza dell'identità del tipo di illecito additata dalla difesa come circostanza sintomatica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'invocato capoverso dell'art. 81 c.p.. 1.2 Questa Corte ha costantemente individuato i potenziali indici della continuazione nella distanza cronologica tra i fatti, nelle modalità della condotta, nella tipologia dei reati, nell'omogeneità del bene tutelato e delle violazioni, nell'identità della loro causale, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui vengono consumati. Si è altresì precisato che ai fini dell'affermazione dell'unicità del disegno criminoso può essere sufficiente anche la constatazione di alcuni soltanto dei sopraelencati indici, purché gli stessi risultino effettivamente significativi di una unitaria preordinazione idonea a cementare le singole violazioni (ex multis e da ult. Sez. 1, n. 11564/13 del 13 novembre 2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 8513 del 9 gennaio 2013, Cardinale, Rv. 254809).
1.3 Facendo buon governo di tali principi, la sentenza impugnata ha dunque logicamente ritenuto l'ampio arco temporale intercorso tra i reati commessi dall'imputato ostativo all'applicazione del capoverso dell'art. 81 c.p., trattandosi di un dato fortemente incompatibile con la programmazione unitaria di tutti gli illeciti in assenza di ulteriori concreti elementi di segno contrario. E del tutto logica e coerente con gli stessi principi è l'affermazione per cui la registrata omogeneità del tipo di illeciti non è di per sè sufficiente, da sola, a neutralizzare il gap temporale tra le due serie criminose e comunque a dimostrare la matrice unitaria della loro programmazione. Ed infatti tale tipo di indice è, tra quelli suindicati, quello meno significativo e certamente meno idoneo ad esprimere in maniera autonoma tale matrice unitaria.
1.4 Il ricorso sul punto si limita a riproporre l'omogeneità del tipo di illecito quale criterio in concreto dirimente ai fini della riconoscibilità della continuazione e segnala come la continuità "aziendale" tra la ditta individuale oggetto del primo fallimento e la citata Eurosaniterm costituirebbe ulteriore sintomo della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto. Sotto il primo profilo la doglianza del ricorrente si rivela invero apoditticamente sganciata dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale e dai principi richiamati in precedenza. Quanto alla seconda obiezione la sua irrilevanza è del tutto evidente, atteso che, a tacer d'altro, la crisi che ha colpito la società portandola al dissesto, non risultando indotta dall'imputato (nè lo stesso si è arrischiato a sostenerlo), non può considerarsi un evento nemmeno preso in considerazione all'epoca della consumazione della prima bancarotta.
1.5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
2. Il ricorso di RP IA è invece infondato.
2.1 Per il consolidato insegnamento di questa Corte, in caso di concorso dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (ex multis Sez. 5, n. 38712 del 19 giugno 2008, Prandelli e altro, Rv. 242022).
2.2 In applicazione di tali principi la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputata sostanzialmente ritenendo che la stessa, al fine di favorire il padre reale dominus della fallita, abbia consapevolmente rinunziato ad esercitare i doveri della propria carica, lasciando nelle mani di RP NO la gestione di fatto della società, che agevolava apponendo la propria firma su tutti gli atti che da questo gli venivano sottoposti e rinunziando a vigilare sulla tenuta e sulla conservazione delle scritture contabili.
2.3 La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio probatorio di riferimento, mentre il tentativo del ricorrente di proporre una diversa interpretazione dei fatti si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
2.4 Quanto alle dichiarazioni del curatore di cui la ricorrente lamenta l'omessa valutazione, deve rilevarsi innanzi tutto come la doglianza risulti generica, atteso che delle stesse il ricorso riporta un mero brano e non l'integrale contenuto. Va infatti ricordato in proposito che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023;
Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141). In secondo luogo deve osservarsi che in ogni caso il suddetto brano conferma semplicemente che la RP fosse una mera "testa di legno", circostanza che la sentenza impugnata non mette in discussione, rilevando però - si ribadisce, in linea con i principi affermati da questa Corte - come proprio la consapevole astensione dal controllo della gestione posta in essere per garantire ma no libera al padre abbia costituito la fonte della sua responsabilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RP IA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di RP NO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014