Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. (Fattispecie in cui il giudice ha proceduto ad una valutazione di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2010, n. 36265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36265 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2783
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 9836/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D?APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) RB UI N. IL *04/08/1978* C/;
avverso la sentenza n. 1750/2009 TRIBUNALE di VERONA, del 16/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d?Appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la sentenza 16.7.2009 con la quale il Tribunale di Verona, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato RB I\ alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e 600,00 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento della custodia in carcere.
L?ufficio della Pubblica accusa lamenta i vizi:
(1) di erronea applicazione dell?art. 62 bis;
(2) carenza di motivazione.
I due motivi verranno esaminati congiuntamente.
Il Tribunale vagliando la posizione del RB I\ sottoposto a giudizio penale per il delitto di rapina aggravata (per avere sottratto dalla cassa di un esercizio commerciale, la somma di Euro 95,00 facendo uso di violenza - consistita nell?esercitare una minaccia con un coltello) ha concesso le attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. facendo riferimento:
a) alle condizioni di vita dell?imputato;
b) al comportamento processuale dell?imputato;
c) alla necessita? di bilanciamento della pena.
Il Tribunale quindi poneva in bilanciamento le suddette attenuanti generiche con le circostanze aggravanti, pervenendo ad un giudizio di equivalenza fra le medesime.
L?ufficio ricorrente lamenta:
1) la non concedibilita? della attenuanti generiche sul motivo della esigenza di rendere piu? equa la pena;
2) la indeterminatezza del concetto "condizioni di vita" indicato dal Tribunale;
3) le ragioni per le quali e? stato riconosciuta la equivalenza fra le circostanze.
Il ricorso e? infondato.
Premesso che nella concessione delle attenuanti generiche il giudice deve dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio Cass. Sez. 2^ 2.12.2008 in Ced Cass. Rv. 242709, va ribadito in questa sede che nell?applicazione delle suddette attenuanti, il giudice deve prendere in considerazione gli indici desumibili dall?art. 133 c.p. Cass. Sez. 4^ 25.6.2008 in Ced Cass. Rv. 241898 e non e? necessario che detti indici debbano valutati uno per uno, essendo sufficiente che il giudice, per formare il proprio convincimento, abbia preso in considerazione anche uno soltanto di essi Cass. Sez. 4^ 24.9.2008 in Ced Cass. Rv. 242419; Cass. Sez. 2^ 19.1.2005, Fanizza, ove: "Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell?art. 133 c.p. che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
anche un solo elemento che attiene alla personalita? del colpevole o all?entita?
del reato ed alle modalita? di esecuzione di esso puo? essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse". Nel caso sottoposto al giudizio di questo collegio si rileva che il Tribunale ai fini della concessione delle attenuanti generiche ha preso in considerazione il "comportamento processuale" (condotta che rientra nella ipotesi di cui all?art. 133 c.p., comma 2, n. 3) che poche righe prima descriveva in termini positivi e "le condizioni di vita" del prevenuto, che possono essere fatte rientrare sub art. 133 c.p., comma 2, n. 2). E? indubbio che mentre in relazione al
"comportamento processuale" dell? imputato la motivazione della sentenza puo? dirsi adeguata, essendo stata data espressa indicazione, in termini concreti e riscontrabili, della condotta processuale assunta dal giudicato, diversamente si deve rilevare con riferimento alle "condizioni di vita" che, nel corpo della motivazione sono rimaste del tutto indefinite, con la conseguenza che su questo ulteriore specifico punto la motivazione non puo? essere ritenuta adeguata o sufficiente. Peraltro, poiche? e? sufficiente che il giudicante nella concessione delle attenuanti dia conto in modo adeguato di almeno uno dei parametri stabiliti dall?art. 133 c.p., va affermato il principio per il quale, qualora piu? siano gli indici richiamati per la concessione delle attenuanti in parola, e solo uno di essi sia adeguatamente motivato, la decisione non e? comunque censurabile in sede di legittimita?, fatto salvo che non emergano dalla motivazione della sentenza incoerenze, o manifeste illogicita?. Il terzo riferimento ("necessita? del bilanciamento della pena") indicato nella sentenza e? da ritenersi irrilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti previste dall?art. 62 bis c.p., perche? e? un parametro esulante dal novero degli elementi di valutazione indicati dall?art. 133 c.p.. La indicazione del suddetto elemento, non essendo stato l?unico e determinante ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non inficia la motivazione della sentenza sul punto, non ponendosi in rapporto di contraddittorieta? con il resto della motivazione della decisione. Pertanto sotto questo profilo il ricorso della Pubblica accusa non puo? essere accolto.
L?ufficio della Pubblica Accusa lamenta anche che il Tribunale, nella propria decisione non dato una indicazione delle ragioni per le quali abbia ritenuto di procedere ad una valutazione di mera equivalenza fra circostanze (aggravanti - ivi compresa la recidiva - e attenuanti).
Sul punto, va richiamato il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire condividendone le ragioni, per il quale "Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell?eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l?obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalita? del giudice, esso non postula un?analitica esposizione dei criteri di valutazione". Cass. 26.3.1990, Di Carlo. Nel caso in esame la complessiva motivazione della sentenza non fa emerge una qualsivoglia sua incoerenza interna collegata al giudizio di equivalenza fra le circostanze, con al conseguenza che sul punto la decisione, esclusivamente di merito, non e? censurabile in questa sede. Per le suddette ragioni si deve quindi affermare che il ricorso va rigettato perche? infondato, avendo il giudice del merito dato comunque adempiuto al proprio dovere di motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi? deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010