Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2010, n. 36265
CASS
Sentenza 8 luglio 2010

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Massime1

Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. (Fattispecie in cui il giudice ha proceduto ad una valutazione di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti).

Commentario1

  • 1Morte durante attività sadmoasochiste (Cass. 44986/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2010, n. 36265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36265
Data del deposito : 8 luglio 2010

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