Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2004, n. 42382
CASS
Sentenza 24 settembre 2004

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La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.), richiede che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione; pertanto, essa non può essere desunta dall'accertamento del passivo, giacché, in tal caso, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento. (In applicazione di questo principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che nulla opponendo alla difesa dell'imputato - la quale aveva negato le distrazioni sottolineando che la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel 1992, che l'attività della società era totalmente cessata dal 1989 e che, comunque, non erano stati individuati i beni oggetto di condotte distrattive - aveva ritenuto sussistente la condotta distrattiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2004, n. 42382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42382
    Data del deposito : 24 settembre 2004

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