Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.), richiede che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione; pertanto, essa non può essere desunta dall'accertamento del passivo, giacché, in tal caso, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento. (In applicazione di questo principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che nulla opponendo alla difesa dell'imputato - la quale aveva negato le distrazioni sottolineando che la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel 1992, che l'attività della società era totalmente cessata dal 1989 e che, comunque, non erano stati individuati i beni oggetto di condotte distrattive - aveva ritenuto sussistente la condotta distrattiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2004, n. 42382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42382 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1301
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023276/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC LD N. IL 02/02/1951;
avverso SENTENZA del 15/04/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AR AN ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 15 aprile 2002 con la quale la Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente l'attenuante dell'art. 219 comma ult. l. fall, e ha ridotto la pena che gli era stata inflitta dal giudice di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, dei quali il ricorrente era imputato perché, "quale amministratore della fallita s.r.l. 'Computer and Services', sottraeva tutti i beni societari al fine di procurarsi ingiusto profitto e un pregiudizio ai creditori e sottraeva altresì le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società e il movimento degli affari".
Il ricorrente ha enunciato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che egli avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato;
con il secondo ha censurato il mancato accoglimento della richiesta, formulata sia in primo grado, sia in appello, di una perizia per accertare le cause del dissesto e le vicende dei beni della società fallita, ricostruendone la contabilità; con il terzo ha sostenuto che "l'imputazione doveva comunque essere derubricata da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice".
I tre motivi sono collegati e muovono dall'asserzione che i fatti in realtà non sono stati correttamente accertati e sono diversi da quelli assunti a fondamento della condanna.
Il ricorrente ha ricordato che la dichiarazione di fallimento è del 1992 e ha asserito che la società aveva cessato del tutto di operare dal 1989, che l'entità del passivo ammontava a poco più di 4.000.000 di lire, che non erano stati individuati beni che avrebbero potuto formare oggetto di distrazione e che "in difetto assoluto di elementi probatori a sostegno della contestata condotta distrattiva, mancando del tutto la prova dell'asserita distrazione ascrivibile al fallito ed anche quella sulla dolosa sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili ... tutt'al più, la mancata presentazione di tale documentazione" doveva integrare "la più lieve ipotesi, quella di bancarotta semplice di cui all'art. 217 l. fall.". Il ricorso è fondato.
La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che i motivi di appello erano articolati ma nonostante ciò è pervenuta a una conclusione di conferma della responsabilità del ricorrente senza alcun effettivo accertamento al riguardo e ignorando sostanzialmente le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.
Sotto l'aspetto probatorio la sentenza impugnata non ha opposto nulla alla difesa dell'imputato, il quale ha negato la distrazione sostenendo che l'attività della società era totalmente cessata fin dal 1989 e che non era stata accertata l'esistenza di beni o denaro distratti o comunque usciti dal patrimonio sociale senza alcuna giustificazione.
In presenza di una imputazione generica la sentenza di primo grado e quella impugnata non hanno neppure indicato i beni che sarebbero stati distratti, ed è evidente che l'esistenza di una distrazione non può desumersi solo dall'esistenza di un passivo, perché altrimenti in ogni caso di fallimento dovrebbe ravvisarsi una bancarotta fraudolenta.
Con ragione il ricorrente ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha negato la derubricazione della bancarotta documentale da fraudolenta in semplice.
La sentenza ha affermato che non si poteva "evidenziare dagli atti la sussistenza del relativo elemento psicologico", cioè dell'elemento psicologico della bancarotta semplice, ma questo secondo la giurisprudenza è costituito dal dolo generico o anche dalla sola colpa, mentre è l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale che richiede il dolo specifico. Perciò la corte di appello per rigettare il motivo e ritenere sussistente la bancarotta fraudolenta avrebbe dovuto ravvisare motivatamente il dolo specifico, cosa che non ha fatto, e che non ha fatto neppure il giudice di primo grado, il quale si è limitato ad affermare genericamente la "evidente strumentalità" della condotta "alla distrazione dei beni societari". Beni che però non si dice quali fossero.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004