Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinchè, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo).
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10289 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/01/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 82
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 22924/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/07/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aprile Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 03/04/2008 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dello stessa città aveva condannato MB NC alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 368 c.p., per avere, in Milano, con denuncia del 09/11/2005, dichiarato falsamente di avere smarrito un assegno bancario che invece aveva consegnato a tal CA affinché lo desse a BI TO, acquirente di una vettura venduta dal MB per il tramite del CA, titolo recante una somma (5.800 Euro) dovuta per il rimborso di quanto pagato per contravvenzioni stradali precedentemente commesse dal MB.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, e come fosse irrilevante, ai fini del riconoscimento del richiesto elemento psicologico, che il MB, che aveva scoperto di essere debitore, per quelle contravvenzioni, di un importo inferiore (pari a 3.352,65 euro) rispetto a quello inizialmente indicatogli, avesse agito allo scopo di impedire che il BI potesse mettere all'incasso l'assegno per tale maggiore somma e non per quella inferiore che egli aveva reputato di dover versare.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il MB, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 43 c.p., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare le ragioni esposte dall'imputato il quale, riconoscendo di aver preso quella iniziativa esclusivamente per impedire che l'assegno di 5.800 potesse essere messo all'incasso da persona diversa dal BI, non aveva voluto accusare falsamente quest'ultimo di alcun reato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto i motivi dedotti sono stati formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge o il vizio di motivazione, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ne' alcuna inosservanza di norme di diritto penale sostanziale, avendo la Corte milanese analiticamente spiegato come la sussistenza del richiesto elemento psicologico necessario per la sussistenza del delitto di calunnia fosse stata dimostrata dal fatto che il MB, nel presentare la denuncia di smarrimento dell'assegno di 8.500 Euro, non avesse affatto spiegato di aver dato quel titolo al CA affinché questi lo consegnasse al BI, ne' avesse chiarito qual era stata la ragione di quel pagamento, ma si era limitato a riferire di aver perso quel titolo, si da rappresentare una situazione dalla quale inevitabilmente sarebbe scaturita una indagine penale a carico di colui che quell'assegno aveva posto all'incasso, così integrando gli estremi costitutivi del contestato delitto di calunnia (v. pag. 2 sent. impugn.).
Nè è configurabile la dedotta violazione di legge, in quanto la decisione adottata è coerente al principio, costituente ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (cosi, tra le tante, Sez. 6^ n 32801 del 02/02/2012, Bracchi e altro, Rv. 253270; Sez. 6^, n.' 31446 del 24/05/2004, Prandelli, Rv. 229271;
Sez. 6^, n. 448/03 del 05/12/2002, Greco, Rv. 223321): elemento psicologico rispetto al quale nessun rilievo assumono almeno in linea di massima, i motivi per i quali l'imputato ha agito (Sez. 6^, n. 2389/92 del 20/11/1991, P.G. in proc. Castelli, Rv. 189286). Non è di ostacolo alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione la circostanza che il reato accertato si sia formalmente prescritto il 08/05/2013, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza gravata. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare dì ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, persino se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014.