Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 2
In tema di "ne bis in idem", il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, l'esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravamento o la determinazione del dissesto determina la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali).
In tema di bancarotta, l'assoggettabilità al fallimento delle società di capitali "in house", a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell'art. 7 CEDU, non essendo mai stata posta in dubbio dall'interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
01835-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3018/2021 ANTONIO SETTEMBRE - Presidente - UP 26/11/2021- RENATA SESSA R.G.N. 37481/2020 LA BORRELLI Relatore MATILDE BRANCACCIO GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO AZ nato a [...] il [...] GA ZO nato a [...] il [...] AN NG nato a [...] il [...] RB SO LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati GIOVANNI MANNINO in sost dell'Avv. CLAUDIO GALLINA MONTANA per NZ, MA FR, per BA GA, Avv. VALENTINA CASTELLUCCI, per TI, Avv. GIULIANO DOMINICI per OT, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Palermo il 3 luglio 2020 e, per quanto di interesse in questa sede, ha riformato parzialmente la condanna anche a fini civili di IO TI, NC OT, LO NZ e PA BA GA, deliberata dal Tribunale della stessa città, per il reato di bancarotta fraudolenta da reato societario in relazione alla A.M.I.A. s.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Palermo e dichiarata in stato di insolvenza con decisione del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2010. La riforma è consistita nella rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., commisurata dalla Corte di appello a quella delle pene principali. Il Tribunale di Palermo, rispetto alla cristallizzazione, operata dal pubblico ministero, delle condotte in due diversi capi di imputazione, l'uno relativo al bilancio del 2005, l'altro a quello del 2006, aveva ritenuto che si trattasse di un fatto unico, cui avevano contribuito tutte le azioni poste in essere a decorrere dal 2005, idonee a cagionare il dissesto della società.
2. Quanto al contesto fattuale in cui la vicenda si inquadra, il Collegio rappresenta che la A.M.I.A. s.p.a. era deputata alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti della città di Palermo e che vedeva la partecipazione totalitaria del Comune di Palermo. Il falso in bilancio presupposto della bancarotta per cui si procede secondo i Giudici di merito era rappresentato dall'inserimento, nei bilanci di A.M.I.A. s.p.a. chiusi al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006 (rispettivamente approvati dall'assemblea dei soci il 20 luglio 2006 e il 23 luglio 2007) di voci di proventi straordinari da plusvalenze per attività smobilizzate e da cessioni di contratti in realtà non corrispondenti ad effettive acquisizioni di utili al patrimonio della società, in modo tale, dunque, da far apparire un bilancio in attivo di 113 mila euro per il 2005, nonostante quello chiuso in tale annualità dovesse registrare una reale perdita di quasi 16 milioni di euro;
ed un bilancio relativo al 2006 in attivo di 200.335 euro, mentre quello chiuso in tale annualità aveva registrato una perdita pari a più di 31 milioni e 800.000 euro. In particolare, era stata iscritta, nel bilancio del 2005, al conto economico e nella voce proventi straordinari, una falsa plusvalenza derivante dalla cessione simulata, in favore di una società controllata da A.M.I.A. s.p.a. (Amia Servizi s.r.l.), di automezzi e immobili, che però erano rimasti nella disponibilità della cedente (Amia s.p.a.) con l'artificio di stipulare un contratto di affitto dei medesimi beni dalla società cessionaria alla società cedente e di compensare il credito derivante dalla vendita con il debito dei canoni di locazione dovuti per il contestuale affitto dei beni stessi. Nel bilancio del 2006, invece, era stato iscritto nello stesso conto economico, un provento straordinario di 44.391.971,30 euro, 2 apparentemente derivante dalla cessione, sempre in favore di Amia Servizi s.r.l., di contratti con società terze, per la gestione e manutenzione di stazioni di trasferenza e discariche, il trasporto e l'inertizzazione delle ceneri leggere e della linea fumi. Secondo la sentenza impugnata, tali contratti erano stati sopravvalutati, non essendo state considerate, tra l'altro, anche numerose condizioni risolutive espresse che ne determinavano l'assoluta incertezza e diversi elementi che rendevano quei contratti a forte rischio di risoluzione. Gli imputati sopra menzionati rispondono dell'addebito in ragione delle cariche rivestite in A.M.I.A. s.p.a. nei seguenti periodi: NC OT quale presidente del consiglio di amministrazione dal 29 settembre 2001 al dicembre 2008, LO NZ quale vicepresidente del consiglio di amministrazione dal 29 settembre 2001 al 20 dicembre 2008, - PA BA GA quale componente del consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2005 al 20 dicembre 2008, IO TI quale direttore generale dal 23 giugno 2004 al 2010. - 3. Per esigenze di chiarezza espositiva dati i molteplici riferimenti che i ricorsi fanno agli accadimenti processuali pregressi, su cui il Collegio dovrà intrattenersi – è altresì opportuno precisare che questa Corte ha già conosciuto la vicenda in discorso, quando si è pronunziata nel processo circa il falso in bilancio. La sentenza n. 24289 del 5 marzo 2015 di questa sezione, infatti, ha delibato, tra l'altro, sui ricorsi di IO TI, NC OT, LO NZ e PA BA GA avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 novembre 2013 con la quale era stato definito il giudizio in cui erano stati riuniti due diversi processi, rispettivamente conclusi con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2011 (relativa ai primi tre imputati) e con sentenza dello stesso Tribunale di Palermo dell'8 ottobre 2012, che aveva riguardato la posizione della quarta imputata, prosciolta fin dal primo grado per prescrizione. Con la prima delle sentenze del Tribunale appena citate, era stata pronunciata condanna nei confronti di TI, OT e NZ in ordine ai reati di false comunicazioni sociali ex art. 2621, comma 1, cod. civ., commessi, rispettivamente, il 20 luglio 2006 e il 23 luglio 2007. La Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione per IO TI, NC OT e LO NZ, decidendo, quindi, i ricorsi agli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. e confermando la condanna generica al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo e della società A.M.I.A. s.p.a. e la condanna al pagamento di una provvisionale;
la Corte di merito aveva, inoltre, 3 vagliato la decisione sulla BA GA quanto al mancato proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della BA GA ed ha respinto i ricorsi dei restanti imputati, affrontando, in motivazione, alcune delle questioni che oggi pongono i ricorrenti.
3. Avverso la pronunzia della Corte di appello di Palermo del 3 luglio 2020 hanno proposto ricorso per cassazione IO TI, NC OT, LO NZ e PA BA GA a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di LO NZ dall'Avvocato Claudio Gallina Montana è affidato a tre motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Esordisce il ricorrente sostenendo che, in ordine al tema della partecipazione dell'imputato al reato nonostante la sua qualifica di mero consigliere senza deleghe, debitamente posto nell'atto di appello, la Corte territoriale avrebbe adoperato una considerazione priva di contenuti probatori, affermando che il prevenuto aveva partecipato a tutte le sedute del consiglio di amministrazione in cui erano state affrontate le questioni relative alle operazioni in contestazione e, soprattutto, alle sedute di approvazione dei bilanci degli anni 2005 e 2006; di contro, nessuna valutazione era stata svolta sull'effettivo ruolo causale che il predetto aveva svolto. Osserva il ricorrente che deve innanzitutto escludersi un suo concorso commissivo nelle decisioni assunte dai due vertici dell'azienda mediante un contributo attivo, materiale o morale, che avesse agevolato la realizzazione dell'illecito da parte del componente esecutivo;
la figura del ricorrente, infatti, era del tutto estranea e del tutto assente rispetto alle scelte aziendali "incriminate", giacché tutto era ascrivibile a OT, Presidente del consiglio di amministrazione, e a TI, direttore generale della società fin dal 2002. In secondo luogo, non vi sarebbero gli estremi per ritenere che vi fosse un concorso omissivo improprio o mediante omissione, sostanziatosi nella consapevole e volontaria abdicazione dall'obbligo giuridico di impedire la commissione di reati nell'esercizio dell'attività di impresa. Sarebbe stato necessario, a tal fine, dimostrare in primis la conoscenza e non la mera conoscibilità, in capo al ricorrente, del comportamento illecito in itinere degli altri imputati. Sotto questo profilo, sostiene il ricorrente che vi erano molteplici circostanze e dati di fatto da cui desumere oggettivamente la sua buona fede, innanzitutto le dimensioni ampie e complesse dell'A.M.I.A. s.p.a., con la presenza di tecnici che supportavano i vertici nell'assunzione delle decisioni e con la presenza del collegio sindacale, istituzionalmente deputato al controllo della correttezza, della trasparenza e della fedele rappresentazione della realtà economica dell'azienda. Non solo: vi era anche una società che si occupava della revisione dei conti e lo stesso Comune di Palermo, socio unico dell'azienda, controllava e avallava le scelte aziendali ed economiche. Di fronte a questo complesso di figure, un consigliere come NZ, di tutt'altra estrazione siccome insegnante di scuola media di educazione tecnica in pensione, nutriva una completa fiducia nell'opera degli altri. Per non parlare dell'incidenza dell'univoca destinazione dei servizi della A.M.I.A. s.p.a. al Comune di Palermo e della genesi della sua insolvenza, legata al mancato pagamento dei debiti e al mancato adeguamento del corrispettivo per i servizi svolti da parte dell'ente territoriale;
di fronte a questi dati, il Comune di Palermo ripetutamente - compulsato dal consiglio di amministrazione aveva promesso di intervenire quanto prima, impegnandosi pubblicamente in tal senso e ciò lasciava presagire un imminente risanamento dei conti della società, che intanto però doveva portare avanti la gestione del servizio in quanto essenziale. Il ricorrente osserva, inoltre, che i membri del collegio sindacale erano stati assolti, nonostante vi fosse un nesso eziologico, riconosciuto in sentenza, tra la condotta omissiva dei predetti e le alterazioni di bilancio costituite dalle fittizie plusvalenze, paradosso che la sentenza impugnata ha ritenuto di non affrontare. Prosegue il ricorso affermando che la riforma del diritto societario ha ristretto la responsabilità degli amministratori senza delega, superando il vecchio modello del generico dovere di vigilanza sulla gestione con l'obbligo di agire informato, che presuppone la conoscenza dell'evento nella sua portata illecita. Quanto all'incidenza causale della condotta dell'imputato, sarebbe stato necessario, per la Corte d'appello, motivare la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta omissiva e causazione o agevolazione delle attività illecite dei vertici dell'azienda, eziologia paradossalmente esclusa per i membri del collegio sindacale. Inoltre il ricorrente doveva fare i conti con i limiti all'impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione, anche tenuto conto della storia della società, del ruolo politico del socio unico Comune di Palermo e dell'essenzialità del servizio svolto per conto di quest'ultimo. Il ricorrente sottolinea che questo processo pare la trasposizione di quello già conclusosi per falso in bilancio, trascurando però la sentenza impugnata la circostanza che la conoscenza di una determinata appostazione come aleatoria non costituisce certo prova dell'ulteriore volontà di aggravare il dissesto, elemento essenziale per riconoscere l'ipotesi della bancarotta da reato societario.
3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella bancarotta 5 semplice di cui all'articolo 224, n. 2 legge fall. Su questo aspetto vi sarebbe mancata risposta a uno specifico motivo di appello, dal momento che già la sentenza di primo grado aveva sottolineato in molti passaggi che le principali cause del dissesto della società andavano ricercate nelle condizioni di antieconomicità dentro le quali la stessa era costretta ad operare per i ripetuti inadempimenti del Comune di Palermo ed il consulente tecnico del pubblico ministero aveva collocato al 31 dicembre 2006 il momento nel quale si era avuta l'erosione del capitale sociale e quello in cui, di conseguenza, gli amministratori avrebbero dovuto dare impulso alla messa in liquidazione della società. Anche la sentenza di primo grado collocava al momento successivo alla chiusura dell'esercizio 2006 la necessità di attivare le procedure di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ. Ciò determinava la necessità di cristallizzare l'imputazione al momento della perdita del capitale sociale e di ritenere le successive false appostazioni in bilancio come momenti autonomi. Al più, agli amministratori, era addebitabile un atteggiamento imprudente per aver temporeggiato prima di portare la società in liquidazione in ragione delle plurime promesse del Comune di Palermo, che aveva prospettato l'imminente risanamento della società.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, la cui giustificazione era affidata ad argomentazioni omnibus.
4. Il ricorso di NC OT a firma degli Avvocati Giuliano Dominici e Roberto Mangano è composto da cinque motivi, preceduti da una premessa in cui si illustra l'impalcatura della sentenza impugnata.
4.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura della società A.M.I.A. s.p.a. Assume il ricorrente che, già nell'appello, aveva addotto, a sostegno della natura pubblica della società, la sentenza n. 466 del 1993 della Corte Costituzionale. Rievoca, quindi, il ricorrente le argomentazioni dell'appello, secondo le quali la A.M.I.A. s.p.a. vedeva come socio unico il Comune di Palermo, che nominava i consiglieri, ed era legata da un contratto di durata definiti nel contratto di trentennale con l'ente per l'erogazione di servizi servizio "pubblici" e "attività di pubblico interesse" le cui condizioni erano - non ultima dettate unilateralmente dal Comune. Insomma una serie di dati che rendeva presupposto l'assunzione dei lavoratori socialmente utili - irrinunciabile di ogni valutazione l'inquadramento della vicenda in un contesto di matrice pubblicistica. Questa tesi aveva condotto la difesa a chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche tenuto conto del 6 fatto che i vertici della A.M.I.A. s.p.a. erano stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per peculato proprio sul presupposto della natura pubblicistica delle funzioni svolte. La Corte di appello ha risolto la questione richiamando, da una parte, la sentenza di questa Corte che ha chiuso la vicenda processuale relativa al falso in bilancio (che avrebbe delibato anche sulla natura privatistica di A.M.I.A. s.p.a.) e, dall'altra, evocando la sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia obietta il ricorrente la Corte di cassazione, nella sentenza sui reati societari, non aveva affatto affrontato l'aspetto in parola, mentre, pur non potendo mettersi in discussione l'assoggettamento in concreto di A.M.I.A. s.p.a. al fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento lasciava scoperti due temi. L'uno è quello della prevedibilità nell'ottica della giurisprudenza della Corte edu con riferimento all'art. 7, par. 1 CEDU — dell'assoggettamento della società a fallimento in un'epoca in cui esso era dibattuto e della conseguente prevedibilità della violazione dei precetti;
in altri termini, anche tenuto conto della natura di reato proprio della bancarotta, sarebbe stato necessario verificare se, all'epoca delle falsificazioni rilevanti, gli amministratori di A.M.I.A. s.p.a. ne contemplassero l'assoggettabilità a fallimento ovvero se avessero agito nel convincimento di non rivestire la qualità di imprenditore commerciale. La questione della natura pubblica o privata delle società in house è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nel 2013 le Sezioni Unite civili hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte, quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre, nel 2016, è ritornata sul punto, ma ha circoscritto la validità dell'assunto limitatamente al riparto di giurisdizione, ferma restando l'applicazione della normativa propria della forma societaria prescelta. Stessa incertezza deriva dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 7759 del 2017, che ha annullato una decisione del Consiglio di Stato che aveva sostenuto la natura pubblicistica delle società in house. La certezza circa l'assoggettabilità a fallimento della società in house si è avuta solo con gli artt. 1 e 2 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non abbia offerto una motivazione originale rispetto alla sussistenza del falso in bilancio, finendo per mutuare pedissequamente quella resa nell'altro processo. Il ricorso lamenta, poi, che il giudizio della Corte di merito abbia considerato che nel bilancio consolidato di gruppo e nelle relative note integrative, sia per il 2005 che per il 2006, cui era tenuta la controllante AMIA s.p.a., non vi era alcun occultamento di perdite ma, anzi, avendo eliminato tutte 7 le operazioni infragruppo poi ritenute fittizie, essi fornivano un'immagine assolutamente reale della condizione economico-patrimoniale della società. Ciò avrebbe implicazioni positive sia perché rendeva inidonei i falsi assenti nel bilancio consolidato ad ingannare in concreto i terzi interessati, sia perché escludeva l'elemento soggettivo. Proprio sulla base delle difficoltà di A.M.I.A. s.p.a. emergenti dal bilancio consolidato, il Comune di Palermo aveva deliberato due aumenti di capitale, l'uno per 15 milioni e l'altro per 80 milioni di euro (solo in parte conferiti). Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare gli elementi fattuali sulla cui base il bilancio consolidato era inidoneo a compensare la portata ingannevole dei bilanci 2005 e 2006. Contesta, poi, il ricorrente che possa essere ritenuta l'incidenza causale delle condotte sull'aggravamento del dissesto, dal momento che era stato accertato come sostenuto dal Giudice di primo grado che non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2484 cod. civ. Su questo aspetto la Corte di appello ha motivato esaltando la falsificazione in sé, trascurando, così, il profilo eziologico. Segue la denunzia di un recepimento acritico delle conclusioni del dott. Reverberi, consulente del pubblico ministero, sordo alle censure dell'appello.
4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo, che sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di appello in re ipsa, senza soffermarsi, invece, sulle sfaccettature di esso che la giurisprudenza di questa Corte riferisce al dolo del reato sub iudice. La sentenza impugnata non indica elementi dimostrativi del dolo di dissesto e che il suddetto obiettivo fosse stato perseguito mediante l'inganno a terzi (dolo intenzionale) per il tramite di appostazioni consapevolmente manipolate (dolo di mendacio). Peraltro la Corte distrettuale avrebbe omesso di inquadrare l'analisi del dolo della fattispecie nel contesto di un'azione di impresa condizionata non già solo dai risultati economici conseguiti, ma anche dagli obiettivi e dalle scelte di un sistema sovraordinato ad A.M.I.A. s.p.a. e dalla necessità stringente di assicurare la continuità del servizio.
4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla mancata derubricazione in bancarotta semplice di cui al combinato disposto degli artt. 224 e 217, nn. 3) e 4) legge fall. La responsabilità del ricorrente sarebbe, al più, quella di avere continuato a fare affidamento sulle continue rassicurazioni del Comune, senza attivare le misure di salvaguardia di cui all'art. 2484, 2446, 2447 cod. civ.
4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione con quella di primo grado, per essere quest'ultima erroneamente indicata come pronunziata il 21 ottobre 2015, mentre la decisione 8 B di prime cure è del 21 aprile 2015. Che non si tratti di mero errore materiale potrebbe dedursi dal fatto che la Corte territoriale argomenta sulla non concedibilità della circostanze attenuanti generiche, mentre queste ultime sono state concesse dal Giudice del primo grado di giudizio.
5. Il ricorso che l'Avv. Valentina Castellucci ha predisposto nell'interesse di IO TI si compone di dieci motivi.
5.1. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione di legge processuale e dell'art. 4, prot. 7 CEDU nonché vizio di motivazione assumendo che vi sarebbe un bis in idem con la sentenza del 5 marzo 2015, denunziato con motivo di appello ed approfondito con memoria, ma ignorato dalla Corte di merito. Opina la parte che, rispetto ai fatti già giudicati, nel processo attualmente pendente non vi sarebbe alcun ulteriore addebito. Nel ricorso è contenuta altresì un'ampia illustrazione della giurisprudenza della Corte edu e della giurisprudenza interna sul tema.
5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 2621 cod. civ. quale fatto presupposto alla contestazione di bancarotta fraudolenta impropria a seguito della modifica di cui alla legge 69 del 2015. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che la stima non è stata effettuata dagli amministratori o da contabili aziendali, ma da quattro soggetti terzi, non imputati nel presente procedimento. La sentenza impugnata, trattandosi di falso valutativo, avrebbe dovuto spiegare perché i criteri adottati dai consulenti designati fossero talmente arbitrari e scollati dai parametri tecnici da integrare la falsità, accertamento tanto più necessario perché si trattava di soggetti estranei alla A.M.I.A. s.p.a. Inoltre, nel processo, non era stato accertato che alcuno, tra gli amministratori, avesse dato indicazioni ai consulenti su quali valori attribuire ai cespiti ed affinché si discostassero dai criteri tecnici estimativi comunemente utilizzati. L'accertamento della falsità delle valutazioni era stato attuato, sulla base del parere di consulenti, ex post, con valori del compendio immobiliare modificati verso il basso in relazione allo stato d'uso e alla crisi economica e immobiliare del 2008-2009. 5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dello status di ente pubblico in senso sostanziale in capo ad A.M.I.A. s.p.a. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il servizio di raccolta integrata dei rifiuti va considerato di primario interesse pubblicistico, da garantirsi anche in condizioni antieconomiche e senza possibilità di interruzione. Di conseguenza, gli amministratori di A.M.I.A. s.p.a. non sapevano che la società potesse fallire. Tale costruzione è testimoniata dalla 9 condanna di TI per abuso di ufficio, intervenuta con decisione del Tribunale di Caltanissetta, ed è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che riconosce agli organi societari la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio qualora la società persegua finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. Sul punto vi sarebbe un contrasto, da rimettere alle Sezioni Unite.
5.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte distrettuale non avrebbe distinto i criteri attributivi della responsabilità tra i vari imputati;
in particolare, TI è stato erroneamente ritenuto responsabile quale membro del Consiglio di amministrazione, mentre si sarebbe dovuto spiegare perché, come sottoscrittore (quale procuratore speciale di A.M.I.A. servizi s.r.l. e quale direttore generale di A.M.I.A. s.p.a.) dei contratti di cessione "incriminati", poi falsamente appostati, avrebbe concorso a cagionare il dissesto della società.
5.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 238-bis, 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La decisione avversata si risolverebbe - sostiene il ricorrente nella trasposizione integrale della sentenza sul falso in bilancio, senza ribattere alle puntuali osservazioni delle consulenze tecniche di parte, che avevano posto in luce l'esistenza di operazioni reali e non fittizie tra A.M.I.A. s.p.a. e A.M.I.A. servizi s.r.l. in chiusura dei bilanci 2005 e 2006. Ciò in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Prosegue il ricorrente sostenendo che vi sarebbe un vuoto motivazionale quanto al nesso eziologico con il dissesto, che opina la parte deve prodursi in conseguenza del reato e non semplicemente aggravarsi. Al più poteva ritenersi sussistente una condotta colposa degli amministratori nel non aver chiesto tempestivamente il fallimento, refluendo il tutto nell'addebito di cui all'art. 217 legge fall.
5.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta appartenenza di TI al Consiglio di amministrazione. Il ricorrente, come direttore generale di A.M.I.A. s.p.a. e/o procuratore speciale di A.M.I.A. servizi s.r.l., non avrebbe potuto porre in essere le attività la cui omissione si contesta, vale a dire quelle di cui agli artt. 2443 e 2444 cod. civ. (così il ricorso). La responsabilità del direttore generale in ordine alle mancate scelte del Consiglio di amministrazione è stata ancorata al disposto di cui all'art. 2396 cod. civ., che tuttavia estende la responsabilità di quest'ultima figura anche ai fatti compiuti dagli amministratori solo in relazione ai compiti a lui affidati, compiti di cui non vi è alcun riferimento in sentenza;
sarebbe stato necessario - prosegue il ricorso accertarli, per verificare se TI avesse 10 ecceduto i limiti del mandato ovvero se gli fosse stata attribuita anche una funzione di garanzia rispetto all'operato dei membri del Consiglio di amministrazione ovvero se egli avesse in qualche modo concorso in dette scelte. A seguire, il ricorso cita l'art. 29 dello statuto di A.M.I.A. s.p.a. a conferma del proprio assunto e rimarca l'iniquità del differente trattamento assicurato ai membri del Collegio sindacale. Sostiene, infine, la parte che gli artt. 2446 e 2447 cod. civ. non prevedono attività che contemplano l'intervento del direttore generale.
5.7. Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo dell'addebito bancarottiero in capo all'imputato. Non si comprende si legge nel ricorso in base a quali indagini - e proiezioni possa sostenersi che TI abbia tenuto un comportamento consapevole e preordinato alla diminuzione delle garanzie patrimoniali dei creditori se, contestualmente, cercava di ogni modo di ottenere un aumento di capitale ovvero del corrispettivo del contratto di servizio da parte del socio unico. I contratti relativi a PEA e PLATANI ENERGIA AMBIENTE non erano privi di valore sol perché condizionati o di esito incerto e la loro svalutazione va attribuita alla fiducia incondizionata riconosciuta ad un consulente, che non aveva motivato e che si era espresso solo ex post. Per finire, il ricorrente contesta il sillogismo che, dalla crisi economica di A.M.I.A. s.p.a. e dalla collocazione delle operazioni in tale periodo, deduce la responsabilità di chi le decise, assumendo che, così facendo, avesse accettato il rischio di cagionare o di concorrere a cagionare o aggravare il dissesto della società.
5.8. L'ottavo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice ex artt. 224 e 217 nn. 3) e 4) legge fall.
5.9. Il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare del divieto di reformatio in peius, in quanto la sentenza impugnata sembra negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, invece, il Tribunale aveva concesso e, comunque, non spiega perché la conseguente riduzione della pena, a differenza che per altre posizioni, non sia stata effettuata nel massimo.
5.10. Il decimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa il quantum del risarcimento del danno a favore del Comune di Palermo, individuato trascurando il concorso di colpa o addirittura il dolo insito nelle scelte politiche dell'Ente che si sono riverberate sulla società.
6. Nell'interesse di PA BA GA ha proposto ricorso l'Avv. Maurizio Frizzi, formulando tre motivi. 11 B 6.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché la ricorrente era stata giudicata due volte per lo stesso fatto, la prima per falso in bilancio (conclusosi con sentenza di prescrizione del Tribunale di Palermo dell'8 ottobre 2012) e la seconda per bancarotta da falso in bilancio. Evoca la ricorrente la sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. Se l'elemento di differenziazione tra falso in bilancio e la violazione ex art. 223, comma 1, n.
1. Legge fall. è la causazione del dissesto, quest'ultimo assume rilievo non come evento diverso, ma come aspetto giuridico incidentale ed eventuale, da cui deriva un figura di reato diversa. Il motivo si conclude con la citazione di un precedente di questa sezione in tema di rapporti tra appropriazione indebita e bancarotta.
6.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per avere confermato la condanna della ricorrente per bancarotta da falso in bilancio senza l'accertamento di responsabilità in ordine a quest'ultima fattispecie perché il processo del Tribunale di Palermo sulle false comunicazioni sociali si era concluso con pronunzia di non doversi procedere. Nel corpo della motivazione, poi, si era giustificato il mancato proscioglimento ex art. 129 codice di rito, solo sulla scorta della sufficienza della colpa (trattandosi di contravvenzione), ma nulla si era detto sulla sussistenza della fattispecie. L'indagine sul coinvolgimento della BA GA nel reato avrebbe dovuto prendere le mosse dalla sua specifica posizione per il falso in bilancio, mentre non si era attardata ad interrogarsi sul coinvolgimento soggettivo della ricorrente, ancorché amministratore senza deleghe.
6.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge per la mancata riqualificazione delle condotte ascritte alla BA GA nel reato di cui all'art. 224, comma 2, legge fall. Nella sentenza impugnata mancherebbe non solo la motivazione circa il concorso della ricorrente nel falso in bilancio, ma anche l'indicazione del suo contributo concorsuale all'aggravamento del dissesto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati e vanno, pertanto, respinti.
1. E' infondato il ricorso di LO NZ per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso vede la sua direttrice critica prevalentemente rivolta a contestare il riconosciuto ruolo concorsuale del prevenuto nelle decisioni alla base delle anomalie contabili in cui si sostanziano le alterazioni di bilancio. Il ricorrente sviluppa, infatti, una serie di considerazioni che mirano a circoscrivere 12 il suo ruolo decisorio e ad escludere una sua responsabilità commissiva ed omissiva, quale mancato controllo rispetto all'amministratore con delega. Ebbene, partendo da quest'ultimo aspetto, il Collegio ritiene che tutte le ampie - proposizioni critiche che il ricorrente ha svolto per escludere una sua - responsabilità omissiva non colgano nel segno siccome aspecifiche rispetto alla ratio decidendi della Corte di merito, giacché il criterio attraverso il quale la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure è quello di una responsabilità commissiva di NZ. Quest'ultimo, infatti, è stato riconosciuto responsabile per avere partecipato a tutte le sedute del consiglio di amministrazione in cui sono state affrontate le questioni relative alle operazioni in contestazione ed alle sedute di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006. Questa argomentazione che pure il ricorso contesta, sia pure con una minore vis censoria rispetto agli enunciati relativi alla responsabilità omissiva non si espone a riserve in punto di tenuta logica, dal momento che quelle "incriminate" sono scelte che sono passate attraverso le delibere del consiglio di amministrazione cui NZ ha partecipato e non già decisioni degli altri amministratori con delega estranee alle scelte del consiglio di cui l'imputato avrebbe dovuto rendersi conto, ipotesi in cui avrebbe senso porsi il problema di una responsabilità omissiva e della presenza di segnali di allarme. Peraltro, la Corte distrettuale ha sottolineato che NZ era vicepresidente di A.M.I.A. s.p.a. ed era altresì nel consiglio di amministrazione di A.M.I.A. servizi s.r.l., la società rispetto alla quale sono state realizzate tutte le operazioni di cui si discute, il che costituisce un duplice canale di conoscenza delle dinamiche contrattuali e delle anomalie che, come si vedrà, le hanno caratterizzate e che rafforza il costrutto della Corte territoriale circa la consapevolezza alla base delle manifestazioni di volontà espresse nelle sedute del consiglio di amministrazione di A.M.I.A. s.p.a. Quanto al dolo del dissesto, il ricorso è inammissibile dal momento che non vi è, nell'atto di appello, alcuna proposizione critica specifica concernente detto argomento, sul quale fondare una doglianza all'ordito motivazionale della sentenza impugnata. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
1.2. Il secondo motivo di ricorso che predica la necessità di una derubricazione nel reato di cui all'art. 224, comma 2, n. 2), legge fall. - è del pari infondato, dal momento che la pregressa commissione del reato di false comunicazioni sociali esclude che la condotta addebitata al prevenuto possa essere ricondotta alla disposizione invocata. D'altronde, l'impugnativa lambisce in parte l'inammissibilità, giacché è densa di argomentazioni in fatto che questa Corte non può valutare se non forzando i limiti dello scrutinio di legittimità.
1.3. Il terzo motivo di ricorso che concerne la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, quando il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non si avvede che il beneficio gli era stato concesso in primo grado. Manifestamente infondata è, poi, la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello si è espressa in termini di "congruità" e l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una sanzione che si collochi al di sotto della media, come accaduto nella specie, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
2. Anche il ricorso di NC OT è, nel suo complesso, infondato.
2.1. Il primo motivo di ricorso affronta il tema della fallibilità della A.M.I.A. s.p.a. e della prevedibilità di tale fallibilità da parte dell'imputato.
2.1.1. In effetti lo stesso ricorrente, pur dedicando ampio spazio alla matrice pubblicistica della società in house, non sembra voler contestare, in questa sede, la decisione del Tribunale fallimentare, quale grimaldello argomentativo per smentire il ragionamento probatorio circa la bancarotta. D'altronde il tema censorio non avrebbe avuto spazio per due ragioni. Da una parte, è principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza dichiarativa di fallimento non è sindacabile in sede penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; in termini Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv. 273188; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, 14 Carottini, Rv. 243160), giacché, «nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della 1. fall., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme non richiama le condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento». Per identità di ratio, neanche può essere oggetto di contestazione nel processo per bancarotta la sentenza con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza di cui al d.lgs. 270 del 1999, anch'essa, come previsto dall'art 95, condizione necessaria per i reati di cui agli artt. 216 e segg. legge fall. D'altra parte, la pronunzia impugnata ha ricordato come la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Tribunale di Palermo avesse affermato che l'A.M.I.A. s.p.a. non era un ente pubblico in senso sostanziale e che svolgeva attività imprenditoriale;
che dallo statuto si evinceva un'organizzazione dell'impresa come quella di una società per azioni, con la sola peculiarità della partecipazione al capitale del Comune di Palermo, che esercitava i suoi poteri attraverso l'assemblea; che il contratto di servizio aveva la natura di un vero e proprio accordo di diritto privato.
2.1.2. Tale approdo non sembra contestato dal ricorrente, che, tuttavia, incentra le proprie censure sul diverso tema della - parzialmente __ prevedibilità, in capo all'imputato, dell'assoggettabilità della A.M.I.A. s.p.a. a procedura concorsuale, anche nell'ottica dell'art. 7 CEDU. Ebbene, su questo aspetto l'inammissibilità del ricorso è legata a due fattori. In primo luogo, il tema della prevedibilità della fallibilità non era stato posto nei motivi di appello, che si erano soffermati lungamente sulla sola assoggettabilità della società in house al fallimento. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa perché, come già osservato a proposito del ricorso NZ (supra § 1.1.), non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. In secondo luogo, l'assoggettamento a fallimento della società in house A.M.I.A. s.p.a. non era un'evoluzione imprevedibile delle vicende che l'hanno contrassegnata, sia per le considerazioni svolte dalla Corte di merito e sopra riportate quanto all'organizzazione ed all'attività che ne denotavano la conformazione privatistica, sia e soprattutto perché la fallibilità delle società in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non è mai stata revocata in dubbio dalla giurisprudenza civile di legittimità che si è occupata specificamente 15 di questo tema. Secondo quest'ultima, infatti, una società per azioni non perde la propria qualità di soggetto privato. e, quindi, ove ne sussistano i presupposti, di soggetto fallibile per il fatto che ad essa partecipino enti pubblici come soci azionisti (Sez. 1, n. 158 del 10/01/1979, Rv. 396227). Si è altresì sostenuto che la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali partecipate da enti locali, e dunque, di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Sez. 1, n. 22209 del 27/09/2013, Rv. 628560, in applicazione del più generale principio sancito da Sez. U, n. 7799 del 15/04/2005, Rv. 580283; cfr. anche, più di recente, Sez. 1, n. 3196 del 07/02/2017, Rv. 643865). Sul versante della prevedibilità di una procedura concorsuale si impone, poi, un'altra osservazione, visto che il ricorrente ha ripetutamente indugiato sulla circostanza che, ad incidere negativamente sul punto, sarebbe stata la sottoposizione di OT a processo per peculato dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per condotte concernenti la A.M.I.A. s.p.a. Orbene, l'argomentazione non è dirimente, giacché attiene ad un altro profilo, che è quello oggettivo-funzionale dell'attività dell'imputato, secondo una prospettiva che da tempo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha adottato, secondo la quale ciò che rileva è l'attività che il soggetto svolge per conto della società a partecipazione pubblica e non già il regime di quest'ultima (Sez. 6, n. 10780 del 17/11/2020, dep. 2021, Spano, Rv. 281083, Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019, dep. 2020, Innocenti, Rv. 278125; Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, Di Franco, Rv. 265702). Si è sostenuto, infatti, che, a seguito della novella ex I. 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen., ciò che conta, per definire un soggetto pubblico ufficiale, è che questi svolga in concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, che può manifestarsi nelle forme della pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, mentre prescinde dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale, non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo 16 Stato o l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché soggetto "privato". Tutto ciò premesso, è evidente, in conclusione, che l'aver subito un processo per un reato del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione non è un dato che avrebbe potuto e dovuto disorientare il ricorrente circa il diverso tema della assoggettabiltà della A.M.I.A. s.p.a. ad una procedura concorsuale.
2.2. Il secondo motivo del ricorso OT pone i temi dell'originalità della sentenza impugnata rispetto a quella di questa sezione che aveva deciso sui falsi in bilancio, della portata chiarificatrice del bilancio consolidato di gruppo e quello dell'incidenza causale delle condotte sul dissesto della A.M.I.A. s.p.a.
2.2.1. Quanto al primo aspetto, va ricordato che questa Corte ha già conosciuto la vicenda in discorso, quando si è pronunziata nel processo circa il falso in bilancio. La sentenza n. 24289 del 5 marzo 2015 di questa sezione, infatti, ha delibato, tra l'altro, sui ricorsi di IO TI, NC OT, LO NZ e PA BA GA avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 novembre 2013 con la quale era stato definito il giudizio in cui erano stati riuniti due diversi processi, rispettivamente conclusi con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2011 (relativa ai primi tre imputati) e con sentenza dello stesso Tribunale di Palermo dell'8 ottobre 2012, che aveva riguardato la posizione della quarta imputata, prosciolta fin dal primo grado per prescrizione. Con la prima delle sentenze del Tribunale appena citate, era stata pronunciata condanna nei confronti di TI, OT e NZ in ordine ai reati di false comunicazioni sociali ex art. 2621, comma 1, cod. civ., commessi, rispettivamente, il 20 luglio 2006 e il 23 luglio 2007. La Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione per IO TI, NC OT e LO NZ, decidendo, quindi, i loro ricorsi agli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. e confermando la condanna generica al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo e della società A.M.I.A. s.p.a. e la condanna al pagamento di una provvisionale;
la Corte di merito aveva, inoltre, vagliato la decisione sulla BA GA quanto al mancato proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della BA GA ed ha respinto i ricorsi dei restanti imputati, affrontando, in motivazione, alcune delle questioni che oggi pongono i ricorrenti. Orbene, il Collegio ritiene che i rapporti della decisione oggi impugnata con le pronunzie di merito nel procedimento definito, attenendo alle medesime contestazioni che, in questo processo, costituiscono un segmento della contestazione di bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali, hanno 17 una peculiare rilevanza ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., che il ricorrente pare avere trascurato e che, secondo un condivisibile arresto di questa Corte, avrebbe richiesto una specifica motivazione qualora, nel nuovo processo, il decidente avesse inteso discostarsene (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 2017, Biallo e altro, Rv. 270658). Quanto alla decisione n. 24289 del 5 marzo 2015 di questa sezione, essa costituisce un riferimento esegetico di grande rilievo per l'odierna decisione con la peculiarità di attenere alla medesima vicenda ―, avendo affrontato una serie di temi di comune interesse secondo un itinerario logico-giuridico che la Corte di merito della sentenza impugnata ha fatto proprio e che, come vedremo, questo Collegio condivide ed intende recepire. Né la circostanza che la sentenza del 2015 riguardi una porzione dello stesso fatto ne sminuisce la rilevanza di riferimento esegetico propria di ogni precedente di questa Corte, dal momento che, oltre ad aver deciso rispetto a quella regiudicanda, quel Collegio ha sancito anche dei principi in diritto che possono costituire un valido riferimento nomofilattico, come accadrebbe per ogni altro precedente di legittimità. Tanto premesso, questa Corte deve innanzitutto rilevare la genericità del ricorso quando assume una carenza motivazionale circa l'esistenza del falso in bilancio, dal momento che questa proposizione critica pare ignorare tutte le osservazioni della Corte distrettuale circa gli indicatori dell'anomalia delle operazioni del 2005 e del 2006, che avevano generato plusvalenze nei rispettivi bilanci del tutto fittizie in quanto non vi era stato un effettivo flusso di denaro verso le casse sociali.
2.2.2. In ordine alla questione del bilancio consolidato di gruppo di cui era capofila A.M.I.A. s.p.a., la Corte territoriale ha fatto corretto governo dei condivisibili principi espressi dalla sentenza n. 24289 del 05/03/2015, laddove quest'ultima ha escluso che l'eliminazione delle operazioni interne al gruppo stesso possa valere a far escludere la rilevanza di falsità contenute nel bilancio di esercizio di una delle società del gruppo e relative ai rapporti con le altre società collegate. Ha rimarcato, infatti, il precedente in discorso che il bilancio consolidato della società capogruppo rappresenta la situazione patrimoniale dell'intero gruppo societario, ma che esso non muta la natura del bilancio stesso, il quale è diverso dal bilancio di esercizio della sola società capogruppo e delle sole controllate e non li sostituisce, né esonera i suoi redattori dalla necessità di esporvi fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Il precedente in discorso ha altresì ricordato che la sentenza n. 2787 del 16/04/1997 (Rv. 207654) aveva tratto da tali premesse il corollario che i falsi che interessino le comunicazioni di ciascuna società del gruppo sono, si, eventualmente correlabili, ma non per questo privi 18 B ciascuno della propria autonomia, posto anche che il bilancio consolidato del gruppo redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio di esercizio سعيد resta ben distinto da quello di esercizio, sia della società capogruppo, sia di quelle controllate. D'altronde affermare che il bilancio consolidato di gruppo possa "annullare" le infedeltà di quelli delle singole società partecipi significherebbe lasciare prive di rilevanza penale proprio le false comunicazioni sociali relative alle operazioni infragruppo, come accaduto nel caso di specie, e consentire un effetto rappresentativo-distorsivo derivante dal solo bilancio consolidato.
2.2.3. Il terzo dei temi che il ricorrente pone nel motivo in esame è quello del nesso eziologico tra le falsificazioni contabili ed il dissesto della A.M.I.A. s.p.a.; su questo versante il ricorso è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, l'appello non aveva posto, con la dovuta specificità, il problema (come necessario alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli rv. 268822), sicché il tema non può essere rievocato oggi. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). In ogni caso va poi rilevato che il problema causale viene affrontato dal ricorrente con l'introduzione, nel percorso argomentativo, di elementi fattuali non sottoposti all'attenzione del giudice di merito, quali la presenza, nella contabilità del 2005, di riserve utilizzabili per il ripianamento delle perdite. In secondo luogo, anche il ricorso non è specifico, dal momento che omette di confrontarsi criticamente con i passaggi della sentenza impugnata che, da pag. 148 e segg., affrontano il tema dell'aggravamento del dissesto in ragione delle condotte poste in essere dagli imputati. A quest'ultimo riguardo, va ricordato come proprio la sentenza della Sezioni Unite Galtelli sopra citata abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 19 св -2.3. Il terzo motivo di ricorso che affronta il versante soggettivo delle condotte, criticando la decisione sia quanto al dolo delle appostazioni che a quello di dissesto —è inammissibile per le seguenti ragioni.
2.3.1. In ordine al dolo di dissesto, il ricorso è inammissibile siccome la censura è inedita, non essendo stata formulata nei motivi di appello, sicché l'impugnante non può oggi dolersi delle proposizioni della Corte di merito sul punto, secondo i principi già sanciti supra al § 1.1. 2.3.2. Quanto al dolo delle appostazioni, deve innanzitutto ricordarsi che la piattaforma probatoria da cui sono partiti i Giudici di merito è quella delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Palermo che hanno statuito circa le false comunicazioni sociali nel processo già definito (cfr. supra § 2.2.1). Non solo: la sentenza impugnata (pag. 79), richiamando quella di prime cure, si è dilungata sulla mancanza di ragionevolezza dell'operazione del 2005 nel suo complesso, data la velocità con cui essa era stata effettuata (dando altresì pochissimo tempo agli estimatori, fornendo già i valori da attribuire ai cespiti, scegliendo persone non qualificate e pagandole pochissimo e facendo loro svolgere un'analisi molto superficiale, con una sopravvalutazione del parco automezzi) e la mancanza di una logica alla sua base, considerato che nessun prezzo veniva pagato dalla A.M.I.A. servizi s.r.l. e i veicoli e gli immobili restavano, sulla scorta del coevo contratto di locazione a parti invertite, nella disponibilità di A.M.I.A. s.p.a. In ordine alla cessione dei contratti con PEA e PLATANI da A.M.I.A. s.p.a. a A.M.I.A. servizi s.r.l., la sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado nel processo sul falso in bilancio (pag. 92 e segg.), ha individuato tutte le ragioni per cui la cessione doveva essere iscritta a valore "0". Pur a fronte di dette, specifiche proposizioni, che hanno dato conto della fallacia dell'indicazione delle plusvalenze legate alle anzidette operazioni, il ricorso dell'imputato è apparso generico siccome fondato su meri enunciati teorici e sulla pretesa mancanza di contestualizzazione nell'ambito della gestione di un servizio pubblico essenziale, che è tema che non può scriminare la condotta di soggetti che operavano all'interno di un'entità soggetta alle regole del codice civile ed al dovere di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio. Dette doglianze sono, pertanto, inammissibili.
2.4. Come già osservato per il ricorso NZ (cfr. supra § 1.2.), l'acclarata collocazione della causazione del dissesto a valle di mistificazioni contabili rilevanti ex art. 2621 cod. civ. esclude in radice la possibilità di derubricare il reato contestato in quello di cui all'art. 224, comma 2, n. 2), legge 2 020 fall.; discorso non diverso può farsi quanto alla riqualificazione, pure invocata, nella bancarotta semplice di cui agli artt. 217, nn. 3) e 4) legge fall.
3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione con quella di primo grado, per essere quest'ultima erroneamente indicata come pronunziata il 21 ottobre 2015, mentre la decisione di prime cure è del 21 aprile 2015. Orbene, la doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché l'indicazione della data della sentenza di primo grado è frutto di un errore materiale del tutto ininfluente sull'individuazione della decisione appellata. La svista sulle circostanze attenuanti generiche non è indicativa del fatto che la Corte di appello possa aver fatto riferimento ad un'altra sentenza di primo grado, dato l'ampio richiamo alle sue argomentazioni, che non lascia adito a dubbi di sorta in punto di correlazione con la decisione n. 2468 del 21 aprile 2015 del Tribunale di Palermo.
3. Anche il ricorso di IO TI, direttore generale di A.M.I.A. s.p.a., deve essere respinto perché complessivamente infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione di legge processuale e dell'art. 4, prot. 7 CEDU nonché vizio di motivazione, assumendo che vi sarebbe un bis in idem con la sentenza del 5 marzo 2015. Il motivo di ricorso non coglie nel segno, perché non vi è il propugnato bis in idem né violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
3.1.1. Come condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020, Napoletano, Rv. 279357), un'importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»). In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale. Nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all'interprete quale debba essere il percorso di verifica dell'identità del "fatto" che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai 21 I fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»; criteri normativi opina il Giudice delle - leggi che ricomprendono non solo l'azione o l'omissione, ma anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Tale concetto ha ricordato la Consulta non è estraneo all'esegesi della Corte di - cassazione sull'art. 649 codice di rito (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), laddove si sono valorizzati, quali indicatori della_medesimezza del fatto richiesta dal legislatore, tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore. Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato «secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento», ma, a smentire la possibile riemersione dell'idem legale, ad avere carattere giuridico è sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto» (in termini e per un'ampia ricostruzione del tema, cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna e altri, Rv. 270387).
3.1.2. Sulla base di questa impostazione, il ricorso non può trovare accoglimento, dal momento che la struttura del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), legge fall. vede una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari ivi indicati, il nesso eziologico tra tale condotta l'aggravamento o le genesi del dissesto e, appunto, questi ultimi, che costituiscono le alternative possibili nell'ambito del necessario evento naturalistico. E proprio quest'ultimo tassello della configurazione l'aggravamento o la determinazione del dissesto- che sancisce la differenza strutturale tra il "fatto" del processo già definito e quello oggetto del presente procedimento e consente di escludere che vi sia la sovrapposizione delineata dalla giurisprudenza CEDU, da quella costituzionale e da quella di legittimità.
3.2. Il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione ed erronea applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 2621 cod. civ. -— è inammissibile. 22 Va nuovamente ricordato che, sul falso in bilancio, vanno considerate, con la forza probatoria di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., vieppiù legata all'identità di una porzione del fatto storico, le sentenze di merito che sono poi sfociate nel giudizio di cassazione conclusosi con sentenza di questa Corte n. 24289 del 5 marzo 2015; e, comunque, che il tema specificamente posto con il motivo in esame quello della falsità delle perizie circa il valore dei beni ceduti dalla A.M.I.A. servizi s.r.l. non era stato articolato nei motivi di appello, sicché la - parte non può dolersi della risposta della Corte di merito sul punto (sui principi che regolano i motivi "inediti", cfr. supra §. 1.1.) Peraltro, a questo proposito, il Collegio non può non osservare che problema non è tanto il valore attribuito ai cespiti, ma il fatto che nel bilancio della A.M.I.A. s.p.a. era stato annotato che quelle operazioni avevano determinato una plusvalenza, che nella realtà non vi era stata, perché la somma pattuita come corrispettivo della vendita, grazie all'escamotage del coevo contratto di locazione a parti invertite, non era mai entrata nel patrimonio della A.M.I.A. s.p.a.. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dello status di ente pubblico in senso sostanziale in capo ad A.M.I.A. s.p.a., con ogni conseguenza in tema di fallibilità e di prevedibilità di essa. Ebbene, il motivo di ricorso è inammissibile innanzitutto perché inedito, in quanto l'atto di appello non si era soffermato su questo aspetto (sui principi che regolano questa preclusione, cfr. supra, § 1.1.). Dopodiché, anche in questo caso, possono essere ribadite le argomentazioni sopra sviluppate a proposito del ricorso OT, circa il tema della fallibilità della A.M.I.A. s.p.a. e della prevedibilità di tale fallibilità (cfr. supra § 2.1.).
3.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte distrettuale non avrebbe distinto i criteri attributivi della responsabilità tra i vari imputati, assegnando erroneamente a TI il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di A.M.I.A. s.p.a., mentre si trattava del direttore generale. Orbene, il motivo di ricorso è infondato giacché, anche a voler trascurare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte palermitana che ha sancito la sua responsabilità per il falso in bilancio, occorre precisare che non è manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello quando ha fatto discendere la responsabilità di TI dalla sua partecipazione quale direttore generale di A.M.I.A. s.p.a. e procuratore - speciale di A.M.I.A. servizi s.r.l. alla stipula dei contratti cui si riferiscono le false annotazioni. Se è vero, come sostenuto nel ricorso, che TI non è mai stato membro del consiglio di amministrazione della A.M.I.A. s.p.a. e che, di 23 conseguenza, non ha partecipato alle delibere di approvazione dei progetti dei bilanci 2005 e 2006, la sua partecipazione, con ruolo centrale, alle attività negoziali che costituivano il presupposto necessario di queste annotazioni può essere stato ritenuto significativo di un concorso morale nella complessiva operazione: ciò appare razionalmente sostenibile tenuto conto della preordinazione delle operazioni rispetto alle annotazioni, apparendo evidente, dal complesso della sentenza impugnata, che si sia trattato di contratti che avevano come unica finalità quella di creare le condizioni per il maquillage dei bilanci che si è determinato con l'indicazione delle false plusvalenze. Ne consegue che non è censurabile il percorso induttivo che ha condotto il Collegio di merito a trarre dal ruolo centrale e strategico rivestito nell'operazione la prova di una partecipazione morale all'in se della falsa appostazione, vale a dire alla decisione di predisporre dei bilanci infedeli.
3.5. Il quinto motivo di ricorso contiene diversi argomenti di censura che attengono alla sussistenza oggettiva del fatto. Il motivo si presenta, in parte, aspecifico in quanto, pur dolendosi della pretermissione delle argomentazioni delle consulenze di parte, non indica specificamente come la sentenza impugnata sarebbe smentita dalle conclusioni anzidette che si assumono neglette. Ciò a maggior ragione laddove, a pag. 148 e segg. della pronunzia avversata, mediante il richiamo alla consulenza Reverberi, vi è una ricostruzione sia della perdita netta in tema di IRES, sia del quantum di aggravamento del deficit in epoca successiva a quella in cui si è determinato l'azzeramento del patrimonio netto. Peraltro il motivo in esame fonda su un presupposto errato, sostenendo che l'evento del reato sarebbe costituito dal solo determinarsi del dissesto e non dal suo aggravamento. Il Collegio, invero, accede alla giurisprudenza di legittimità — che non registra arresti difformi secondo la quale il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti e altro, Rv. 255090) secondo un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen. La sentenza Mannino ha altresì evidenziato che lo stesso dato testuale milita in questo senso, dal momento che l'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. punisce anche chi ha "concorso a cagionare" il dissesto, sia aggravando l'effetto di cause preesistenti che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente, come accaduto nel caso di specie, laddove la deriva verso il 24 0 dissesto si è andato determinando fin dal 2005, per poi conclamarsi negli anni successivi.
3.6. Il sesto motivo di ricorso ritorna sul coinvolgimento soggettivo di TI quale direttore generale. Rispetto alle argomentazioni ivi contenute, si rimanda al § 3.4. 3.7. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sposta il fuoco della critica dalla singola condotta addebitata al ricorrente al complesso delle vicende di A.M.I.A. s.p.a., secondo una prospettiva che finisce con il diventare, così facendo, aspecifica. In ordine ai contratti relativi a PEA e PLATANI ENERGIA AMBIENTE, il ricorso è altresì aspecifico giacché non si confronta con le argomentazioni, ampiamente sviluppate dalla Corte territoriale, circa le anomalie che caratterizzavano i contratti anzidetti e che avrebbero sconsigliato, in un'ottica di correttezza e veridicità delle poste di bilancio, di annotare le corrispondenti plusvalenze.
3.8. Quanto all'invocata riqualificazione nei reati di cui agli artt. 224 e 217 nn. 3) e 4) legge fall., possono essere riprodotte le stesse argomentazioni sopra sviluppate in ordine ai ricorsi degli altri imputati (cfr. supra § 1.2. e 2.4.).
3.9. Il ricorso sul trattamento sanzionatorio è infondato, dal momento che la pena non ha subito alcuna modifica in malam partem, né ha disapplicato le circostanze attenuanti generiche, cadendo solo in errore nel non avvedersi che il Tribunale le aveva concesse. Quanto alla diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, che ricorrente lamenta non essere avvenuta nella massima estensione, la giurisprudenza di questa Corte ha espressamente sancito che tale operazione commisurativa rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al concreto esercizio del dovere motivazionale del Giudice di merito sul punto, la giurisprudenza non esige un particolare sforzo argomentativo, tanto che, rispetto al quantum della diminuzione di pena per l'applicazione di una circostanza attenuante, si è reputata sufficiente una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata S e altri, Rv. 211583), congruità cui i Giudici di appello hanno fatto riferimento in relazione al giudizio sul trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 161 sentenza impugnata). 25 св -3.10. Il decimo e ultimo motivo di ricorso di TI che denunzia vizio di motivazione circa il quantum del risarcimento del danno a favore del Comune di Palermo è inammissibile siccome manifestamente infondato, perché la Corte territoriale, dopo aver spiegato che era indiscutibile che il Comune di Palermo avesse patito un danno, ha rimesso la quantificazione al Giudice civile 4. Anche il ricorso di PA BA GA è infondato. -4.1. Il primo motivo di ricorso che lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché la ricorrente era stata giudicata due volte per lo stesso fatto, la prima per falso in bilancio e la seconda per bancarotta da falso in bilancio - è infondato per le stesse ragioni già sviluppate quanto al ricorso di TI, cui si rinvia (cfr. supra § 3.1.).
4.2. Il secondo motivo di ricorso che sostiene non esservi stata pronunzia di responsabilità per il falso in bilancio, data la prescrizione dichiarata già in primo grado è infondato in quanto, come desumibile dalla sentenza - di questa Corte del 2015, la Corte di appello, nella decisione allora impugnata per cassazione, aveva escluso che vi fosse spazio per una pronunzia ex art 129 cod. proc. pen. in quanto, sulla base alle emergenze raccolte, l'imputata aveva partecipato a tutti gli atti di gestione fraudolenti indirizzati a consentire le false appostazioni nei bilanci del 2005 e del 2006. A seguire il ricorso sviluppa anch'esso, come quello di NZ, proposizioni critiche che lamentano la mancata valorizzazione a discarico della mancanza di deleghe, tema che, come si è affermato per il concorrente, non varrebbe ad escludere la responsabilità dell'imputata, giacché la Corte di merito l'ha ancorata alla sua partecipazione ad entrambe le delibere del consiglio di amministrazione di approvazione dei progetti di bilancio 2005 e 2006. 4.3. Venendo al terzo motivo di ricorso, anche per la posizione della BA GA vanno ribadite le osservazioni già svolte supra ai §§ 1.2. e 2.4. a proposito dell'impossibilità di operare una riqualificazione nella fattispecie ex art. 224 legge fall.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Settenfore 1 PA Borrelli Poll S ell 26