Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 1835
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Sentenza 26 novembre 2021

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In tema di "ne bis in idem", il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, l'esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravamento o la determinazione del dissesto determina la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali).

In tema di bancarotta, l'assoggettabilità al fallimento delle società di capitali "in house", a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell'art. 7 CEDU, non essendo mai stata posta in dubbio dall'interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 1835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1835
    Data del deposito : 26 novembre 2021

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