Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione, da parte di un autista in servizio presso un comando regionale della Guardia di Finanza, di un documento contenente notizie riservate circa attività investigative da svolgere in merito a condotte delittuose riconducibili ad un ufficiale di P.G., a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, la notizia sia risultata inconferente o priva di fondamento, atteso che la configurabilità del reato può escludersi solo quando la rivelazione abbia ad oggetto informazioni di pubblico dominio o prive di significato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 33609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33609 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/06/2010
Dott. AGRÒ Antonio S.- rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1323
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26350/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL IZ, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 20 giugno 2007 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Giancarlo Laganà, sostituto processuale dell'avvocato Massimo Carosi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del 16 settembre 2005 con cui il Tribunale di quella città aveva condannato IZ UL alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 326 c.p.. Dalla sentenza si apprende che l'imputato, appartenente alla Guardia di finanza, in violazione dei doveri inerenti le proprie funzioni, rivelava telefonicamente al maresciallo IZ CI notizie apprese in occasione dello svolgimento del servizio di autista presso il Comando regionale della Guardia di finanza e relative ad un appunto informativo contenente notizie riservate circa indagini da svolgere in relazione a comportamenti delittuosi riconducibili al maresciallo NI Di MA, che di ciò veniva avvisato dal collega CI.
2. - Contro tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia.
Deduce l'erronea applicazione dell'art. 326 c.p., sostenendo che il documento contenente la notizia divulgata non poteva essere considerato segreto o riservato, in quanto solo la legge può attribuire l'obbligo del segreto e non anche la semplice dicitura "riservato" apposta dall'amministrazione, come nel caso in esame. Inoltre, rileva la contraddittorietà della motivazione rispetto alla deposizione resa dal teste TA, esperto nel settore della "sicurezza morale" e nella gestione di informazioni riservate, secondo cui l'appunto contenente la notizia rivelata dall'imputato sarebbe stata ictu oculi inattendibile, perciò inefficiente rispetto a qualsiasi interesse protetto.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 326 c.p. sul presupposto che la notizia indebitamente rivelata fosse "segreta". La notizia rivelata riguardava l'ufficio di appartenenza dell'imputato, che all'epoca prestava servizio di autista presso il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di finanza, ed aveva ad oggetto informazioni circa contatti che il maresciallo NI Di MA, anch'egli appartenente alla Guardia di finanza, avrebbe avuto con un imprenditore campano a cui avrebbe illecitamente richiesto del denaro. Si trattava, pertanto, di informazioni rispetto alle quali esisteva un evidente dovere di segretezza, non solo perché sussisteva un interesse oggettivo giuridicamente apprezzabile alla tutela del segreto da parte dell'amministrazione per un corretto ed efficiente esercizio dei propri poteri disciplinari, ma anche perché, potendo la notizia avere rilievo penale, incombeva alla stessa amministrazione l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, tale obbligo di segretezza trova la sua fonte nella L. n. 241 del 1990 stesso art. 24, invocato dalla difesa dell'imputato, che individua quattro categorie di interessi tutelabili con il segreto, tra cui l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, entro cui deve essere ricompresa la notizia divulgata da IZ UL.
3.2. - Nessun rilievo può essere dato alla circostanza che, successivamente, la notizia sia risultata infondata e che un esperto l'abbia ritenuta inattendibile sin dall'origine, in quanto la sostanziale infondatezza della notizia, anche di quella criminis, non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 316 c.p., poiché la rivelazione è penalmente irrilevante solo se si tratta di informazioni di pubblico dominio o prive di significato e non quando i fatti si rivelino inconferenti o privi di fondamento. 4. - In conclusione, la infondatezza dei motivi determina necessariamente il rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010