Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 2
Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria all'interno di deposito di azienda municipalizzata non sono omologabili a quelle effettuate in luoghi di privato domicilio, qual è anche l'ufficio, cui il singolo soggetto titolare può precludere l'accesso a terzi e, pertanto, non configurano una forma di intercettazioni tra presenti ai sensi dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.
Riveste qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società di diritto privato ad intera partecipazione pubblica, che operi per il soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche (Nella specie, la S.C. ha ritenuto configurabile il reato di peculato nella condotta di impossessamento di materiali di consumo in dotazione della società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani, posta in essere da operaio addetto a tale servizio in concorso con il responsabile della struttura).
Commentario • 1
- 1. La definizione del luogo di privata dimora in materia di intercettazioni ambientaliRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 29 gennaio 2023
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 32010 del 25 maggio 2022 (depositata in data 30 agosto 2022), si è occupata del delicato tema della determinazione del “luogo di privata dimora” in relazione al mezzo di ricerca della prova dell' intercettazione, al fine di valutare la sua ammissibilità ed utilizzabilità in giudizio. Per la giurisprudenza, vige la necessità di garantire che alla corretta esecuzione delle indagini, non corrisponda una lesione ingiustificata e continuativa del diritto alla libertà personale ed individuale dell'individuo, sebbene indagato (art. 13 Cost.), nonché del diritto alla segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza privata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2015, n. 49286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49286 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
49 2 8 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1208 Agrò Presidente Antonio S. relatore -CC 07/07/2015 Giacomo Paoloni Anna Petruzzellis R.G. n. 24604/2015 Emanuele Di Salvo Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal DI RA VA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 08/05/2015 del Tribunale di Palermo;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Ferdinando Di RA, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale distrettuale di Palermo ha respinto, in punto di gravità degli indizi di colpevolezza, l'istanza di riesame proposta da VA Di RA avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti l'8.4.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Palermo per il delitto di concorso in peculato continuato. Contestazione mossa al Di RA per essersi, nella sua veste di incaricato di un pubblico servizio quale dipendente della società R.A.P. (Risorse Ambiente Palermo) S.p.A. partecipata dal Comune di Palermo e addetta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cittadini, impossessato a più riprese (dal luglio 2013 al febbraio 2014), in concorso con terzi e con altri dipendenti della società municipalizzata, di beni della predetta società R.A.P. (ingenti quantità di Nach gasolio, tute da lavoro, detersivi e altri materiali di consumo in dotazione della società). Pur ritenendo persistenti concomitanti esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello contestato (avuto riguardo alla "sistematicità" e continuità temporale dei fatti ablativi attuati dal prevenuto), il Tribunale ha tuttavia ritenuto mezzo cautelare idoneo a fronteggiare tali esigenze socialpreventive l'obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., che ha sostituito all'originaria misura degli arresti domiciliari. In sintesi i giudici del riesame hanno valutato inequivoci gli elementi probatori delineatisi nei confronti del Di RA, autista polifunzionale della società comunale e responsabile di fatto delle colonnine di rifornimento dell'impianto di carburante (gasolio) per gli automezzi aziendali. Elementi desumibili dalle mirate operazioni di osservazione diretta predisposte dalla polizia giudiziaria unitamente a ripetuti servizi di videoripresa effettuati nell'area del deposito della società R.A.P. nonché di intercettazione fonica. Elementi che hanno permesso di individuare molteplici episodi criminosi di sottrazione di carburante commessi dal Di RA e da più coindagati (rifornimento di autovetture private e di "sversamento" del gasolio in bidoni e taniche trasportati da mezzi privati all'esterno del deposito aziendale).
2. Avverso la decisione del riesame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VA Di RA che ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione di seguito riassunti.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 314 e 358 c.p. e mancanza di motivazione. Incongruamente il g.i.p. emittente la misura cautelare e il Tribunale del riesame hanno attribuito al Di RA la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, pur trattandosi di un semplice operaio dell'azienda palermitana svolgente mansioni materiali e soltanto occasionalmente addetto al controllo dell'erogazione del gasolio presso l'unico distributore allocato nel deposito degli automezzi della società R.A.P., per altro sotto la supervisione del responsabile del settore magazzino della società (il coindagato Maurizio NE). L'assenza di concreta autonomia decisionale in capo al ricorrente esclude che lo stesso possa considerarsi responsabile del reato di peculato.
2.2. Violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, 291, e 293, comma 3, c.p.p. e difetto di motivazione. Il procedente pubblico ministero ha omesso di trasmettere prima al g.i.p. e poi allo stesso Tribunale tutti gli atti delle indagini e in particolare le videoriprese eseguite all'interno dell'azienda. I giudici del riesame hanno inesattamente ritenuto, da un lato, pienamente valida l'adozione della originaria misura cautelare siccome basata sui brogliacci delle operazioni di osservazione (diretta o a mezzo cinepresa) e sulle esaurienti informative della polizia giudiziaria ed hanno comunque tralasciato, d'altro 2 lato, di vagliare circostanze confliggenti con l'assunto accusatorio della avvenuta sottrazione di carburante aziendale pur enunciate nella memoria difensiva depositata per l'udienza del riesame cautelare.
2.3. Violazione degli artt. 191, 266, comma 2, 267 c.p.p. e 614 c.p. La fonte principale, se non esclusiva, della contestazione mossa all'indagato è costituita dalle videoriprese di comportamenti non comunicativi avvenuti presso il deposito della società R.A.P. I giudici del riesame hanno affermato l'utilizzabilità di tali videoriprese sul presupposto che le stesse integrerebbero delle prove non disciplinate dalla legge ed effettuabili senza previa autorizzazione del giudice. Tale assunto, che il Tribunale del riesame ha formulato anche richiamando una decisione delle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, SC, Rv. 234269), non è però applicabile al caso di specie, perché le videoriprese coinvolgenti gli indagati non sono state effettuate in area o luogo pubblici, ma all'interno (rectius attraverso) "un ufficietto immediatamente limitrofo al distributore" di carburante. Cioè in un locale posto in un deposito della R.A.P. accessibile ai soli dipendenti della società e, quindi, interdetto al pubblico, sì da doversi assimilare ad un domicilio o luogo privato. Con la conseguenza della necessità della previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 266, co. 2, c.p.p.
3. Il ricorso, incentrato sul tema della gravità del quadro indiziario, deve essere rigettato per l'infondatezza degli illustrati motivi di censura, ai quali i giudici del riesame hanno già fornito congrue risposte con argomenti di cui va in questa sede riconosciuta la giuridica correttezza.
3.1. Il rilievo sulla qualifica soggettiva del Di RA non ha pregio. L'ordinanza impugnata ha diffusamente rilevato, per un verso, che la formale natura privata (societaria) della R.A.P. S.p.A., società ad intera partecipazione pubblica, non elide la sua univoca operatività per il soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche e in particolare del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dell'area di Palermo (cfr., ex plurimis: Sez. 2, n. 769 del 11/11/2005, dep. 2006, Lupo, Rv. 232989; Sez. 6, n. 34359 del 04/06/2010, Ragazzo, Rv. 248269). Per altro verso, il provvedimento del riesame cautelare, che (al contrario di quanto si adduce nel ricorso) non ha ignorato i rilievi critici sollevati dalla difesa dell'indagato, ha sottolineato come le specifiche mansioni di operaio svolte dal Di RA non sono di ostacolo alla contestazione del reato di peculato alla stregua della puntuale imputazione elevata nei suoi confronti (e di altri indagati operai dipendenti della azienda municipalizzata palermitana) con la contestazione del concorso criminoso, ai sensi degli artt. 110 e 117 c.p., con dipendenti della società R.A.P. con compiti di responsabilità, espressivi della volontà della struttura, specificamente preposti all'organizzazione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. In rapporto alla peculiare hace 3 posizione del Di RA, correlata ai fatti di sottrazione del carburante aziendale, il provvedimento del Tribunale richiama, per gli effetti di cui all'art. 117 c.p. (concorso nel reato proprio dell'incaricato di un pubblico servizio), la concorrente condotta criminosa dei responsabili (i coindagati NE e EL) degli impianti di rifornimento e dell'acquisto del gasolio per gli automezzi aziendali (cfr. Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia, Rv. 241129).
3.2. Ineccepibile deve valutarsi la motivazione con cui già i giudici del riesame hanno evidenziato l'infondatezza della doglianza replicata con il secondo motivo di ricorso. Premessa la piena utilizzabilità a fini cautelari dei brogliacci delle operazioni di p.g. e delle corrispondenti informative sulla cui base il g.i.p. ha emesso l'originaria misura cautelare (cfr: Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovampaola, Rv. 248747; Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107), l'ordinanza impugnata ha rilevato come le videoriprese disposte (autorizzate) dal procedente p.m. ed eseguite all'interno del deposito dell'azienda municipalizzata non richiedessero l'applicazione della disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. Come già statuito dalla richiamata sentenza SC resa dalle Sezioni Unite nel 2006, le videoregistrazioni in ambiti non riconducibili alla nozione di domicilio, costituiscono "prove atipiche", soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. (cfr., altresì: Sez. 6, n. 42711 del 23/10/2008, Destro, Rv. 241880; Sez. 4, n. 10697 del 24/01/2012, Parietti, Rv. 252673; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261053). Ne discende che i servizi di osservazione attuati dalla p.g. con telecamere installate in luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico non configurano una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266, comma 2, c.p.p. e non necessitano della autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
3.3. Parimenti corretti sono gli argomenti con cui i giudici del riesame hanno escluso la complementare omologazione (per gli effetti di cui al citato art. 266, comma 2, c.p.p.) ad un "domicilio" del luogo interno all'azienda municipalizzata ove sono state attivate le videoriprese, atteso che per "ufficio" tutelato dalla garanzia del domicilio ex art. 614 c.p. deve intendersi la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l'ingresso ad altri contro la sua volontà (cfr., ex multis: Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942). Nel caso in esame, come rimarca l'ordinanza impugnata, all'area del deposito aziendale sottoposta a videoriprese è estranea qualsivoglia garanzia di riservatezza delle persone che vi accedano o la frequentino ("il piazzale antistante il magazzino e le parti comuni dell'azienda non sono estensione di un domicilio privato, non essendovi affatto la possibilità per ciascuno dei numerosi dipendenti di fruirne con una pienezza haa corrispondente ad un domicilio"). 4 Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Stefano Agrò Kareli DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 14 DIC 2015 IL A O C M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito T 5