Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale; tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (Nella specie i ricorrenti, imputati di partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, avevano eccepito, al fine di ottenere una sentenza assolutoria ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che in un separato giudizio era stata negata l'esistenza stessa dell'associazione a delinquere; la S.C. nell'accogliere il ricorso ha affermato che la decisione resa nel separato giudizio doveva essere valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. L’art. 238 bis c.p.p.: la pregiudiziabilità penale sotto mentite spoglie.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 15 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2016, n. 18343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18343 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
18343-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - N.1303/2016 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38195/2015 -Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL OL N. IL 05/08/1950 RI AV N. IL 14/12/1940 avverso la sentenza n. 2752/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 20/11/2014 RM visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Augerillis, che ha concluso per il rigento di ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv F. Caierza, che be clicesso il rigens alli ricors Udit i difensor Avv. F. P. Sisto, due he chusto l'eccoplimento dei ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre del 2014 la Corte di Appello di AR ha confermato la decisione con cui il Tribunale di AR in data 12 aprile 2010 - aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione nei confronti di BI PA e IS AV. L'imputazione ascritta a costoro concerne la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso descritta al capo A oggetto di giudizio in separato - procedimento, conclusosi con sentenza emessa dalla Corte di Appello di AR in data 17 dicembre 2009 . Con la decisione da ultimo citata la Corte di Appello aveva confermato l'assoluzione dei coimputati RA CE ed altri trenta soggetti, pronunziata dal Tribunale di AR in data 27 maggio 2003. 1.2 In effetti, giova precisare che : a) in sede di esercizio dell'azione penale si era ipotizzata la sussistenza di un accordo criminoso intervenuto tra RI NC (presidente delle 'case di cura riunite' srl) da un lato e gli esponenti di vertice di cosche mafiose operanti in AR (IS AV, IA TO ed altri) dall'altro, teso alla 'protezione' di interessi economici del primo in cambio di assunzioni di persone segnalate dai RM secondi;
b) il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avevano ritenuto non provata la costituzione di un simile organismo associativo, ontologicamente distinto ed autonomo rispetto alle singole cosche già esistenti, per come descritto nella imputazione;
c) nel giudizio di primo grado, le posizioni di BI PA e IS AV erano state stralciate al termine dell'intera istruttoria, in data 27 maggio 2003 (udienza in cui veniva emesso il dispositivo di sentenza nei confronti dei coimputati) in virtù dell'accoglimento di una istanza di ricusazione proposta da una delle costituite parti civili.
1.2 Ciò posto, il Tribunale di AR, con sentenza emessa il 12 aprile 2010 - nei confronti dei soli BI e IS - ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato. Quanto alla ricognizione di ipotesi di assoluzione nel merito, il Tribunale ritiene non applicabile l'ipotesi di prevalenza di cui all'art. 129 co.2 cod.proc.pen. ritenendo assente il presupposto della evidenza della insussistenza del fatto. In particolare, si rappresenta l'esito assolutorio nei confronti dei coimputati come emesso ai sensi dell'art. 530 co.2 cod. proc.pen., il che preclude la applicazione della formula più favorevole rispetto alla presa d'atto della maturata prescrizione. 2 2. L'oggetto del giudizio di appello è, pertanto, rappresentato dall'esame della doglianza difensiva relativa alla mancata applicazione della previsione di legge di cui all'art. 129 co.2 cod. proc.pen., data la riconosciuta insussistenza dell'ipotesi associativa nel separato giudizio. La Corte di merito ribadisce l'autonomia dei separati giudizi e ritiene di confermare la decisione di primo grado non sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 129 co.2 cod. proc.pen.. In motivazione, si rappresenta che la decisione di assoluzione emessa nei confronti dei coimputati non può essere meramente traslata nella decisione da prendersi nel separato giudizio, anche facendosi riferimento alla disposizione di cui all'art. 238 bis cod. proc.pen. . Si conferma che la pronunzia di assoluzione è stata emessa in secondo grado in rapporto a profili di insufficienza della prova - anche circa l'esistenza della associazione - e non in rapporto alla totale assenza della medesima. Ciò contrasterebbe con il carattere di 'constatazione' della assenza di prova a carico espresso nella disposizione di cui all'art. 129 co.2 cod. proc.pen.. Si prende in considerazione l'avvenuto annullamento con rinvio, da parte di questa Corte, della decisione con cui la Corte di Appello di Lecce aveva negato la RM revisione della decisione di patteggiamento relativa alla medesima vicenda storica in relazione alla posizione di RI NC (sentenza n. - 43516/2014) e si afferma che la decisione in sede di rinvio non è ancora intervenuta, il che rende irrilevante tale aspetto, dovendosi ritenere tuttora esistente la decisione applicativa di pena in danno del RI. -aSi evidenzia l'esistenza di una ulteriore decisione di condanna - in abbreviato carico di IA IO, il che determina la inconsistenza delle obiezioni difensive in riferimento al tema del contrasto tra giudicati, essendovi decisioni dal tenore diverso emesse in base a diverse modalità di definizione dei giudizi.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione BI PA e IS AV, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 BI PA deduce l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 129 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione. Si afferma, in sintesi, che la particolare valenza della decisione irrevocabile emessa nel procedimento principale con cui tutti i residui imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto (manca la prova della esistenza della particolare associazione ipotizzata dall'accusa) avrebbe dovuto condurre - anche ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen. alla emissione della più favorevole - sentenza di assoluzione . Si contesta la validità logica e giuridica del 3 ragionamento realizzato dalla Corte di merito per escludere tale effetto, atteso che la pronunzia di assoluzione emessa nel giudizio principale rende insussistente la possibilità di ritenere costituita l'associazione, così come ribadito da questa Corte nella decisione numero 43516 del 2014 (giudizio su revisione sentenza RI). Si evidenziano passaggi motivazionali contenuti nella decisione di secondo grado del giudizio correlato da cui emerge, obiettivamente, la insussistenza del fatto circa l'esistenza della particolare compagine criminosa ipotizzata dall'accusa, sicchè la valorizzazione di profili di contraddittorietà della prova a carico utilizzata dalla Corte di merito per negare l'effetto assolutorio più favorevole rispetto alla prescrizione sarebbe erronea.
3.2 Analoghe le deduzioni e le argomentazioni argomentazioni poste a fondamento del ricorso del AV. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi risultano fondati, per le ragioni che seguono. RM 1.1 La decisione impugnata non analizza in modo adeguato la particolare condizione processuale vissuta dagli attuali ricorrenti, arrestandosi al dato formale della inapplicabilità della particolare regola di giudizio di cui all'art. 129 co.2 cod.proc.pen. in ipotesi di ritenuta contraddittorietà della prova a carico (art. 530 co.2 cod. proc.pen.). Tale orientamento interpretativo si è infatti stabilizzato nelle ipotesi di sopravvenuto effetto estintivo del reato durante la celebrazione del medesimo procedimento, mentre nel caso in esame vi è questione relativa alla possibilità o meno di «importare» nell'attuale giudizio l'esito di un procedimento correlato, avente ad oggetto il medesimo fatto storico.
2. In termini generali, l'emissione di sentenza più favorevole (proscioglimento) in presenza di causa estintiva del reato è correlata alla presa d'atto dell'evidenza della insussistenza di ipotesi di responsabilità. In ciò si è ritenuto di dover parificare esclusivamente la prova positiva dell'innocenza alla totale mancanza di prova a carico, mentre le ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova (che darebbero luogo ad assoluzione ai sensi dell'art. 530 co.2 cod. proc.pen.) non si ritiene che possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 129 co.2, contrastando con il presupposto normativo dell' evidenza, ivi richiamato ( in tal senso, a partire da Sez. III n. 9096 del 23.6.1993, rv 195202, la prevalente successiva elaborazione, sino a Sez. IV n. 23680 del 7.5.2013, rv 256202). 4 Ma il caso in esame involge, in realtà, l'applicazione di due norme diverse, rappresentate dall'art. 129 e dall'art. 238 bis cod. proc.pen., attesa la esistenza di un giudicato di merito favorevole ai coimputati, nel giudizio principale.
2.1 Ora, se si pone mente al testo della seconda norma citata ( ..le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 co.3..] ed alla ratio dell'art. 238 bis cod. proc.pen. è evidente come la volontà del legislatore del 1992 (d.l. n.306) sia stata quella non già di riproporre l'ormai superata tesi della pregiudizialità penale» (codice Rocco, art.18) ma quella di rendere possibile l'apprezzamento critico di «fatti storici>> già accertati lì dove lo stesso, in rapporto al principio di pertinenza (art. 187 cpp) si riveli utile a comporre l'unitarietà di una fattispecie. -In questa sede di legittimità si è precisato sul punto - che, ferma restando la non autosufficienza» del precedente giudicato (tra le molte, Sez. I n. 4704 del 8.1.2014, rv 259414) con necessità di valutazione critica dei contenuti, dette decisioni - nella loro portata oggettiva di accertamento - sono utilizzabili anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo [Sez. V n. 7993 del 13.11.2012, rv 255058, ove si è RM precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento] e si è altresì evidenziato che l'effetto di semiplena probatio si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. V n. 5618 del 14.4.2000, rv 216306).
2.2 Ciò precisato, nel caso in esame, vi sono due innegabili particolarità della vicenda processuale vissuta dagli attuali ricorrenti : a) il materiale probatorio si è interamente formato nel giudizio di primo grado conclusosi con l'assoluzione dei coimputati ed in contraddittorio con gli stessi BI e IS dato che la separazione delle loro posizioni è avvenuta immediatamente prima della decisione, peraltro non per richiesta degli imputati - il che esclude l'avvenuta acquisizione di materiali dimostrativi ulteriori e diversi, non richiamati nelle decisioni di merito;
b) la valutazione dei materiali dimostrativi, nel giudizio concorrente, ha portato ad una valutazione di insussistenza della particolare compagine associativa in quanto tale cui, in tesi, ricondurre l'azione posta in essere dal BI e dal IS. Quand'anche si voglia ritenere che tale giudizio sia stato espresso 5 attraverso un ragionamento dimostrativo declinato in termini di insufficienza più che di totale assenza di prova, è del tutto evidente che il giudizio storico, una volta passato in giudicato, tende ad obiettivizzarsi sul tema preliminare alla - affermazione di penale responsabilità del singolo- consistente nella esistenza o meno della compagine associativa. Si tratta di due circostanze obiettive, non adeguatamente valutate dalla Corte di merito, che portano a ritenere carente l'analisi delle condizioni di applicabilità degli articoli 129 co.2 e 238 bis cod. proc.pen.. 2.3 Se è vero, infatti, che l'assenza di pregiudizialità penale vale qualunque sia l'esito terminativo del giudizio correlato (di condanna o di assoluzione) è anche vero che la norma di cui all'art. 238 bis impone di considerare in concreto - - l'esito del giudizio correlato e di sviluppare una ipotesi «antagonista» a tale esito solo se ed in quanto la diversità dei materiali cognitivi (ad esempio giudizio abbreviato in un caso/ giudizio ordinario nell'altro, o acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori) la giustifichi. In piena assenza di incrementi istruttori, la diversificazione dei giudizi va in termini generali - congruamente motivata, - posto che l'esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda (sia esso favorevole RM o sfavorevole agli attuali imputati) è un dato da cui non si può certo prescindere e la cui influenza può essere ritenuta decisiva.
2.4 Ciò posto, nel caso in esame, il giudicato favorevole agli imputati verte, come si è detto, su una pre-condizione, rappresentata dalla esistenza (negata) della compagine associativa, per come descritta in imputazione. Come si è osservato nella sentenza emessa da questa Sezione n. 43516 del 2014 (con cui sono state accolte le doglianze del RI avverso il diniego della revisione della sentenza di patteggiamento relativa alla medesima vicenda), l'intervenuta assoluzione dei coimputati - al di là del percorso valutativo che la sostiene è di per sè un dato oggettivo che mina alla radice la stessa - configurabilità in fatto e in diritto della ipotesi di accusa (non essendo stata riconosciuta l'esistenza della compagine associativa). E' appena il caso di rilevare, sul tema, che la inconciliabilità tra i giudicati (aspetto tipico del giudizio di revisione, ma che rappresenta un virus sistematico da prevenire, posto che pone in crisi ove si realizzi i principi costituzionali di uguaglianza e le stesse - ricadute della presunzione di non colpevolezza) viene apprezzata sul piano oggettivo e prescinde dall'analisi del percorso giustificativo della singola decisione (sia stata emessa ai sensi del co.1 o del co.2 dell'art. 530 cod.proc.pen.). Cosa ben diversa sarebbe stata l'assoluzione dei coimputati in rapporto alla emersione di dubbi circa la configurabilità, in fatto, del singolo apporto associativo. E' evidente che in un caso del genere il peso dimostrativo-ex art.
6 -238 bis cod.proc.pen. della decisione emessa nel separato giudizio sarebbe stato profondamente diverso, posto che la valutazione di insussistenza non avrebbe coinvolto l'in sè della associazione ipotizzata dall'accusa. Ma lì dove la decisione «importata» abbia negato la ricorrenza dell'organismo associativo, in quanto tale, la stessa concorre all'apprezzamento, in modo decisivo, dell'assenza di prova a carico, con pieno rilievo ex art. 129 comma 2, salva l'esistenza di specifici motivi di dissenso (in primis sulla esistenza della associazione) che è obbligo del giudice del diverso procedimento evidenziare lì dove intenda negare la produzione dell'effetto più favorevole ai coimputati, rappresentato dalla estensione dell'assoluzione nel merito, pur in presenza della causa estintiva del reato. Ciò perchè, lo si ripete, in tal caso la decisione emessa nel diverso procedimento comporta la necessità di ritenere insussistente la prova di una pre-condizione di fatto e di diritto, rappresentata dalla esistenza dell'organismo associativo delineato nella contestazione. RM Non si tratta, pertanto, di valutare aspetti di materialità o meno del singolo apporto verso la associazione - aspetto su cui sarebbe di certo rilevante il profilo di contraddittorietà degli elementi di prova, sì da impedire l'applicazione della formula più favorevole di cui all'art. 129 co.2 quanto di tener conto, con mero - apprezzamento ed in assenza di dati contrari, della esistenza di un giudicato che nega la venuta in essere dell'organismo associativo.
2.5 Vanno pertanto espressi i seguenti principi di diritto : il principio di autonomia dei separati giudizi relativi al medesimo fatto storico si fonda sulla assenza di pregiudizialità penale ma impone la necessità di una motivazione espressa, circa le ragioni per cui il giudice del diverso procedimento pervenga, in ipotesi, a diverse conclusioni;
lì dove nel giudizio separato sia stata negata l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso, la relativa decisione è elemento valutabile ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen. anche se emessa per insufficienza 0 contraddittorietà della prova -, nel giudizio a carico di altri soggetti imputati di partecipazione alla medesima associazione, al fine di constatare l'evidenza della insussistenza del «fatto>> di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc.pen.. Le considerazioni sin qui esposte conducono all'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di Appello di AR.
P.Q.M.
7 Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di AR. Così deciso il 21 dicembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Cristina Sotto Raffaello Magi Rico DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 800