Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2016, n. 18343
CASS
Sentenza 21 dicembre 2016

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Massime1

Nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale; tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (Nella specie i ricorrenti, imputati di partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, avevano eccepito, al fine di ottenere una sentenza assolutoria ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che in un separato giudizio era stata negata l'esistenza stessa dell'associazione a delinquere; la S.C. nell'accogliere il ricorso ha affermato che la decisione resa nel separato giudizio doveva essere valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1L’art. 238 bis c.p.p.: la pregiudiziabilità penale sotto mentite spoglie.Accesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2016, n. 18343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18343
Data del deposito : 21 dicembre 2016

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