Sentenza 13 novembre 2017
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato.
Commentari • 2
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La verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore: il fatto va apprezzato "secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento", ma, a smentire la possibile riemersione dell'idem legale, "ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto". Per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2017, n. 11049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11049 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2017 |
Testo completo
1 1049 - 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/11/2017 Maria Vessichelli - Presidente - Sent. n. sez. 2519/2017 Irene Scordamaglia REGISTRO GENERALE Paola Borrelli N.1380/2017 Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AV, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/06/2016 della Corte Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto;
uditi i difensori, Avv. Settimio Biondi e Avv. Giovanni Trombini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2016 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 04/12/2013, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di De NS LA e EL AV, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e liquidatore il primo, e di amministratore di fatto della G.E.I.C.S. (Gruppo Energetico Industriale Combustibili Alternativi e Impianti) s.r.l. il secondo, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di scritture contabili al GR fine di evadere le imposte di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, assolvendo De NS dal reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, trattandosi di omissione contributiva inferiore alla soglia di rilevanza penale modificata dal d.lgs. 158/2015. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione EL AV, mediante i difensori Avv. Settimio Biondi e Avv. Giovanni Trombini, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto assunta in relazione alla sottrazione della documentazione contabile: le sentenze di merito hanno affermato che il EL era amministratore di fatto della GEICS in quanto si occupava della parte gestionale, mentre la parte amministrativa e contabile era di competenza dell'amministratore di diritto De NS;
sarebbe pacifico, secondo le sentenze di merito, che le scritture contabili sono state tenute fino al novembre del 2009, e che la loro sottrazione o distruzione sarebbe avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento (23 dicembre 2009), allorquando liquidatore e amministratore di diritto era il solo De NS, mentre EL non aveva più posto in essere attività gestionali;
i principi di effettività e di stretto collegamento fattuale e temporale tra specifica attività gestoria, attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e conseguente responsabilità impediscono di ritenere il EL amministratore di fatto nel momento in cui sarebbe stata consumata la condotta di sottrazione, essendo, con la liquidazione della società il data 06/11/2009, cessata qualsiasi attività gestionale del medesimo;
peraltro, anche in precedenza egli non si occupava dell'attività amministrativa e contabile della società. Ne consegue la contraddittorietà e l'erroneità dell'affermazione delle sentenze di merito secondo cui EL era amministratore di fatto al momento della sottrazione delle scritture contabili.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla qualità di amministratore di fatto: lamenta che la sentenza abbia riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto della società valorizzando alcuni elementi (la documentazione presente negli uffici della GEICS prima della dichiarazione di fallimento, la mancata consegna al curatore, il ritardo nel consentire l'accesso allo stabile al curatore, l'assenza di collaborazione con la curatela) che sarebbero smentiti dalla testimonianza dell'Avv. Campi (all'epoca collaboratrice del curatore fallimentare), richiamata per estratto, che it 2 ha escluso la mancanza di collaborazione del EL, riferendo della differenza degli uffici della GEICS e della ICA s.p.a.; la condotta soppressiva della documentazione attribuita al EL sarebbe stata desunta da elementi privi di capacità esplicativa;
il fatto di non avere informato il curatore della denuncia del furto avvenuto nel gennaio 2010 presso la società ICA, di cui il EL era legale rappresentante, è irrilevante, avendo interessato uffici diversi da quelli della GEICA;
e tale circostanza, del resto, non è stata utilizzata quale scusante per il mancato ritrovamento della documentazione;
il comportamento complessivo dei due imputati nel corso dell'attività societaria ed il loro comune coinvolgimento nell'amministrazione contrasta con quanto accertato, ovvero che la parte gestionale competeva al solo EL, e la parte amministrativa e contabile al solo De NS;
questi, inoltre, era presente negli uffici della GEICA nel novembre 2009, ed è stato l'ultimo ad avere contatto diretto con la documentazione, e, dopo un primo incontro con il curatore nel gennaio 2010, rifiutò ogni ulteriore incontro, limitandosi a consegnare per posta una chiavetta usb con dati contabili e prospetti di bilancio. Le sentenze di merito, dunque, avrebbero erroneamente affermato che la condotta di sottrazione della contabilità è stata eseguita dal solo EL.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva tenuta dei libri contabili: la prova è stata desunta dalla presenza di numerazione progressiva sulle fatture ritrovate in possesso dei clienti della società, e dalla redazione, da parte del De NS, di bilanci provvisori, come inseriti nella chiavetta usb inviata al curatore, che presupporrebbe almeno la tenuta del libro giornale e del libro inventari. Tali indizi, tuttavia, sarebbero privi di autonoma capacità dimostrativa della tenuta dei libri e delle scritture contabili, e, al più, sarebbe ipotizzabile una bancarotta semplice, che comunque non potrebbe essere addebitata al EL.
2.4. Violazione di legge in relazione al concorso formale di reati: in seguito alla riforma del 2000, la previsione di una clausola di riserva impedirebbe di affermare un concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed il reato di occultamento di scritture contabili, dovendo al contrario ritenersi ricorrere un'ipotesi di concorso apparente di norme, con assorbimento nella più grave fattispecie fallimentare.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche: lamenta che al De NS sia stato riservato un trattamento sanzionatorio più mite, e siano state riconosciute le attenuanti generiche, per aver reso dichiarazioni nel corso delle я indagini preliminari;
deduce l'erroneità del diniego delle attenuanti generiche sulla base del fatto di essersi avvalso del diritto di non rispondere all'interrogatorio, e della differenziazione di trattamento tra i coimputati, avendo EL collaborato con la curatela.
2.6. Con motivi nuovi depositati il 18/10/2017 sono state ribadite le doglianze proposte con il secondo motivo, sotto il profilo dell'assenza di elementi e di motivazione in relazione al dolo specifico richiesto sia per la bancarotta fraudolenta documentale (lo scopo di procurare un ingiusto vantaggio o di recare pregiudizio ai creditori), sia per l'occultamento di scritture contabili (il fine di evadere le imposte). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo ed il secondo motivo, che meritano una valutazione congiunta, concernendo la questione della qualità di amministratore di fatto, sono inammissibili, nella parte in cui sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati. richiamando l'orientamento2.1. Con il primo motivo, infatti, giurisprudenziale secondo cui, se la gestione della società da parte di chi non ricopre la qualifica di amministratore legale viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, solamente in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento ad uno specifico e circoscritto compito, l'attribuzione a detto soggetto della qualifica di amministratore di fatto può trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv. 233651), viene sostenuto che l'imputato si era sempre occupato esclusivamente della "parte gestionale" della società poi fallita, mentre la "parte amministrativa e contabile" era curata dal coimputato De NS, e che, pertanto, non avrebbe avuto alcuna disponibilità delle scritture contabili, tanto meno dopo la messa in liquidazione e la successiva dichiarazione di fallimento;
sicché, dovendo ritenersi che la sottrazione delle scritture contabili sia avvenuta successivamente al fallimento, non è possibile affermare la qualifica di amministratore di fatto al momento della condotta contestata. La doglianza, oltre a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, come tale inammissibile (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), è manifestamente infondata, per la preliminare ragione che, dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata - unico parametro, unitamente al ricorso, per il sindacato di legittimità, essendo precluso alla Corte di Cassazione l'accesso diretto agli atti non risulta alcuna ' suddivisione di ruoli nella gestione della società fallita tra l'amministratore di diritto (De NS) e l'amministratore di fatto (EL); in altri termini, non viene in alcun modo delineata una competenza (asseritamente esclusiva) del De NS nella tenuta delle scritture contabili, ed una competenza esclusiva del EL nella vita gestionale della società, con una sorta di impermeabilità assoluta tra le due sfere di competenza;
al contrario, emerge un ruolo assolutamente dominante del EL nell'amministrazione attiva della GEICS, desunta da una serie di circostanze fattuali univoche (i dipendenti erano stati assunti dal EL, e da lui ricevevano le direttive di lavoro, i clienti ed i fornitori avevano sempre avuto contatti esclusivamente con lui, e le attività venivano svolte nei medesimi locali di altre due società da lui amministrate), che, a prescindere dalla qualifica formale (prima di amministratore e poi di liquidatore) del De NS, delineano l'esercizio attivo di pieni poteri di amministrazione da parte dell'odierno ricorrente. Assorbente appare, dunque, il rilievo che l'esercizio di fatto dei poteri di amministrazione da parte dell'odierno ricorrente implichi l'assunzione della relativa responsabilità anche in relazione alla corretta e completa tenuta delle scritture contabili, essendo pacifico, in tema di reati fallimentari, che l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844, in tema di bancarotta fraudolenta documentale). Peraltro, giova aggiungere che la deduzione secondo cui il ricorrente non aveva la disponibilità delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento contrasta con la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, secondo cui il EL, e non il De NS, aveva la disponibilità dei locali aziendali ove è stata rinvenuta parte della documentazione contabile, essendo in possesso delle chiavi dello stabile ove aveva sede la società, ed avendo egli consentito l'accesso al curatore ben dopo la dichiarazione di fallimento (intervenuta nel dicembre 2009), nell'agosto del 2010, allorquando, oltre al recupero di una parte della contabilità (per lo più fatture), consegnava anche le chiavi al curatore. GR 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando estratti di dichiarazioni dibattimentali, lamenta che il ruolo di amministratore di fatto e la condotta soppressiva della documentazione contabile siano stati desunti da elementi privi di capacità dimostrativa (la documentazione presente negli uffici della GEICS prima della dichiarazione di fallimento, la mancata consegna al curatore, il ritardo nel consentire l'accesso allo stabile al curatore, l'assenza di collaborazione con la curatela, la omessa comunicazione al curatore della denuncia del furto subito presso i locali della società ICA). Preliminarmente va evidenziato che con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, al contrario, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Tanto premesso, la sentenza impugnata appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione da parte dell'imputato: come già evidenziato (infra § 2.1.), i dipendenti erano stati assunti dal EL, e da lui ricevevano le direttive di lavoro, i clienti ed i fornitori avevano sempre avuto contatti esclusivamente con lui, e le attività venivano svolte nei medesimi locali di altre due società dallo stesso amministrate, egli aveva la disponibilità dei locali aziendali ove è stata rinvenuta parte della documentazione contabile, essendo in possesso delle chiavi dello stabile ove aveva sede la società. Ebbene, nel rammentare che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare che costituisce oggetto di una- C 6 valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101), va evidenziato che gli indici sintomatici valorizzati dalla sentenza impugnata per affermare il ruolo di amministratore di fatto del EL non coincidono con quelli contestati dal ricorrente. Non appare ridondante chiarire che, sebbene le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate ad escludere la sua compartecipazione alla condotta soppressiva delle scritture contabili, la sua responsabilità discende dalla violazione degli obblighi connessi, anche con riferimento alla corretta e completa tenuta delle stesse, al ruolo di amministratore di fatto concretamente esercitato;
peraltro, che la sottrazione e dispersione delle scritture contabili fosse ascrivibile, anche materialmente, al EL, è stato desunto dalla sua esclusiva disponibilità dei locali aziendali ove erano custodite e dal ritardo con il quale, per mesi, aveva consentito al curatore di accedervi.
2.3. Con riferimento ai motivi nuovi depositati il 18/10/2017, ne va innanzitutto rilevata l'inammissibilità, in quanto non risultano dedotti con i motivi di appello. Peraltro, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del dolo specifico sulla base delle chiare dichiarazioni del coimputato De NS, che ha ammesso che la sottrazione delle scritture era stata posta in essere per impedire la ricostruzione degli affari della società (p. 3).
3. Il terzo motivo è inammissibile, non soltanto in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello, ma altresì perché propone doglianze di fatto, riservate al merito della decisione, e perché è manifestamente infondato. Invero, l'effettiva tenuta di almeno alcune scritture contabili, quale presupposto della condotta di sottrazione contestata, è stata desunta, con ragionamento logico immune da censure, dal rinvenimento di fatture dotate di numerazione progressiva, indice dell'istituzione dei registri IVA, e dalla predisposizione dei bilanci relativi al 2008 ed al 2009 (consegnati dal De NS con una pen drive USB) che, sebbene non approvati, implicavano la disponibilità quantomeno del libro giornale e del libro degli inventari.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che dalla clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" prevista dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 discenda l'assorbimento del reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili nel più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale, anche in considerazione dell'identità del fatto storico.
4.1. Giova, al riguardo, premettere che il discrimen tra concorso apparente di norme o concorso formale (o materiale) di reati non può essere tracciato sulla base di criteri regolativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che è unicamente incentrato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme effettuata dal legislatore (ex multis, di recente, Sez. U, n. 20664 del 23 febbraio 2017, Stalla, Rv. 269668). Ne discende non solo l'estromissione dei criteri di natura valutativo- sostanziali della sussidiarietà e della consunzione da quelli legittimamente impiegabili nella valutazione che ci occupa, in quanto intrinsecamente ambigui e fondati su considerazioni arbitrarie che finirebbero per assegnare al giudice una discrezionalità esorbitante e contraria al principio di legalità (ex multis, Sez. U, n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino, Rv. 232302, § 2.1.), ma anche del criterio della c.d. specialità in concreto, che ammette il concorso apparente di norme laddove queste concorrano a sanzionare il medesimo fatto o gruppo di fatti storici, per l'assorbente considerazione che non ha senso far dipendere da un fatto concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra due norme;
la specialità, infatti, è una relazione tra norme astratte, non già tra fatti concreti e norme, e, dunque, o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722). Non rileva quindi né la omogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie incriminatrici (salvo quanto si dirà a proposito della clausola di riserva prevista dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000), né il loro contingente convergere sul medesimo avvenimento concreto. È invece decisivo che sussista tra di esse un rapporto di specialità in astratto, tale per cui, dal loro confronto strutturale, emerga che l'una contiene gli stessi elementi dell'altra ad eccezione di alcuni, presenti in una soltanto e perciò detti "specializzanti".
4.2. Tanto premesso, va escluso l'assorbimento invocato nel ricorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e quello di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000. Al riguardo, non appare irrilevante la valutazione dei rispettivi interessi tutelati, atteso che il disposto della norma tributaria ha mantenuto la clausola di riserva, a differenza del successivo art. 11 d.lgs. 74/2000, laddove è stata soppressa dalla I. n. 122/2010. È stato, infatti, costantemente ribadito da questa Corte il principio secondo cui, in presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (ex multis Sez. 2, n. 25363 del 15 maggio 2015, Belleri, Rv. 265045). In tal senso non è in dubbio che le due norme tutelino beni giuridici differenti: quella penal-tributaria è posta a presidio dell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente in funzione del corretto e completo adempimento dell'obbligo tributario (Sez. 3, n. 3057 del 14 novembre 2007, Lanteri, Rv. 238613), mentre quella penal-fallimentare protegge l'interesse dei creditori del fallito alla conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende dell'impresa in funzione della concreta realizzazione degli obiettivi della liquidazione concorsuale. E' dunque evidente come la prima norma incriminatrice sia posta a presidio di interessi di carattere pubblico strettamente connessi ai valori costituzionali che informano il sistema fiscale, laddove la seconda tutela interessi eminentemente privati. Né in senso contrario potrebbe obiettarsi che in definitiva anche l'Erario è un creditore del fallito, giacché la tutela rafforzata di cui gode il suo credito è conseguenza proprio della peculiarità dell'interesse collettivo che viene garantito attraverso la sua realizzazione, e comunque le ragioni creditizie dell'erario nei confronti del fallito possono essere meramente eventuali (benché, nella prassi, ricorrenti). Tale conclusione - seppure a volte impropriamente raggiunta nella contigua, ma diversa, materia del ne bis in idem processuale, che ha un ambito di applicabilità differente e comunque più ampio rispetto al principio del ne bis in idem sostanziale risulta pacifica in giurisprudenza (Sez. 3, n. 18927 del - 24/02/2017, Signo', Rv. 269910; Sez. 5, n. 32367 del 29/11/2016, dep. 2017, Mannai;
Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015 Rv. 266133; Sez. 3, n. 38725 del 26/09/2012, Meli) e giustifica da sola, a prescindere dunque dalle molteplici divergenze strutturali che pur esistono tra le due fattispecie, l'inoperatività della clausola e l'impossibilità di ricorrere al criterio di sussidiarietà.
4.2.1. Appare comunque opportuno evidenziare le differenze strutturali tra le due fattispecie incriminatrici, per affermare in positivo il concorso di reati. GR Intanto un problema di eventuale sovrapposizione si pone unicamente in relazione alle condotte di sottrazione o distruzione previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, l.f., in quanto le condotte di falsificazione e di tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari non trovano corrispondenti nell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Ma anche a voler limitare il confronto a tali ipotesi specifiche, emerge che: 1) diverge l'oggetto materiale degli illeciti, nell'uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell'altro invece comprensivo di tutte scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa indipendentemente dall'obbligo di conservazione fiscale;
2) divergono i destinatari del precetto penale, posto che l'uno è indirizzato a chiunque, o meglio al "contribuente", mentre l'altro unicamente all'imprenditore dichiarato fallito;
3) diverge l'oggetto del dolo specifico (il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi", da un lato, il "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", dall'altro); 4) diverge la dimensione dell'offesa delle condotte poste in essere: nel caso della norma fallimentare, sono dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del "movimento" degli affari, nel caso della norma tributaria, sono dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del "volume" d'affari.
4.2.2. Dalle argomentazioni che precedono, dunque, ne deriva che la norma fiscale è speciale rispetto a quella fallimentare in relazione all'oggetto materiale delle condotte ed alla offesa arrecata, nonché in relazione all'oggetto del dolo specifico. Mentre è generale con riguardo ai soggetti destinatari dell'incriminazione, potendosi la stessa applicare anche all'imprenditore non fallito e, persino, al contribuente non imprenditore. Ad ogni modo, quel che è chiaro è che le due norme possono concorrere, trovandosi in rapporto di specialità reciproca. Tale conclusione, del resto, risulta ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, essendosi in tal senso espresse: Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811: "È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale;
c) del differente oggetto del dolo specifico;
d) del divergente Of 10 effetto lesivo delle condotte di reato"; Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Signo', Rv. 269910: "Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di - procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative".
4.2.3. Analogamente si sono pronunciate, in tal senso, seppur sotto il diverso profilo della valutazione della violazione del ne bis in idem processuale, anche Sez. 5, n. 32367 del 29/11/2016, dep. 2017, Mannai, e Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175 ("Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penal-tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta;
diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'art. 216, n. 2 1. fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale"). I principi di diritto appena richiamati, tuttavia, meritano una precisazione. Il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa GR 11 multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato. Al riguardo, va premesso che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10). La conseguenza della svolta interpretativa si è, dunque, registrata proprio nel punto di convergenza tra il bis in idem sostanziale e processuale (impropriamente) enucleato dal diritto vivente, che riteneva non applicabile l'art. 649 cod. proc. pen., nonostante la medesimezza del fatto, ove il reato già giudicato fosse stato commesso in concorso formale con il reato oggetto della nuova iniziativa penale;
secondo la Corte costituzionale, infatti, il diritto vivente, pur in presenza di un identico fatto storico oggetto di precedente giudizio, aveva "saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem" (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10), sterilizzando la garanzia processuale in ragione della qualificazione normativa multipla consentita dal(l'inoperatività del) principio del bis in idem sostanziale. Al contrario, proprio l'adesione ad una concezione storico-naturalistica del fatto (l'idem factum), ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., implica l'ininfluenza del concorso formale tra i reati GR 12 oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 12). Tanto premesso, ne consegue che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, come pure affermato dalla più consapevole dottrina (secondo cui, efficacemente, il divieto di un secondo giudizio "è puro fenomeno giudiziario"), concerne rapporti diversi: l'art. 649 cod. proc. pen., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico- naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche;
il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. Se, dunque, ai fini della sussistenza del concorso formale tra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la verifica ermeneutica va condotta sulla base delle norme incriminatrici astratte, mediante applicazione del criterio di specialità (art. 15 cod. pen.), viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati (contra, Sez. 5, n. 32367 del 29/11/2016, dep. 2017, Mannai, non massimata, e Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175), dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. In tal caso si apprezza plasticamente la diversa estensione del bis in idem sostanziale e processuale: pur in caso di concorso formale di reati e dunque di - non operatività del bis in idem sostanziale -, potrà venire in rilievo il divieto di un secondo giudizio il bis in idem processuale -, ove il fatto storico oggetto di - giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa penale.
5. Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena finale pari ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, all'esito dell'aumento per il concorso formale di reati), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel if 13 giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), e che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Tanto premesso, va evidenziato che la Corte territoriale ha motivato la conferma della determinazione della pena, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, non soltanto evidenziando la circostanza che l'imputato era già gravato da precedenti penali, ma altresì differenziando il trattamento sanzionatorio riservato al EL rispetto a quello riservato al coimputato De NS, sulla base del diverso ruolo assunto nella commissione dei fatti illeciti, ben più pregnante nel caso dell'odierno ricorrente, reale dominus della società fallita, rispetto a quello esplicato dall'amministratore di diritto, oltre tutto incensurato, come si desume dal complesso argomentativo della sentenza impugnata. Analoghe considerazioni vanno estese al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non essere emersi elementi favorevoli all'imputato, e fondando altresì il diniego sui suoi precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: "In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste of 14 ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli C le Giuseppe ficcardi Depositato in Cancelleria 13 MAR 202018Roma, lì Il Direttore A mmistrativo Dott.ass Odina Cola GALLIAND 15