Articolo 2444 del Codice civile
Articolo 2443Articolo 2423
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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
Art. 2444.

(( (Iscrizione nel registro delle imprese).)) ((Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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