Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
5 marzo 1986
5 marzo 1986
>
Versione
9 dicembre 2000
9 dicembre 2000
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2444.
(( (Iscrizione nel registro delle imprese).)) ((Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.))
(( (Iscrizione nel registro delle imprese).)) ((Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.))
Commentari • 63
- 1. Il modello rolling negli aumenti di capitale iperdiluitivi: le indicazioni di Consob e le precisazioni del MiseDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 26 settembre 2016 · 227.4698
[…] In primis, è stato sottolineato che, l'inserimento – nel corso dell'aumento di capitale – di più occasioni di consegna delle nuove azioni potrebbe portare maggiori oneri burocratici e amministrativi a carico degli emittenti. L'art. 2444 c.c. dispone infatti che: “Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 53
- 1. Trib. Bologna, sentenza 14/10/2024, n. 2668Provvedimento: […] Individuazione del < Occorre, in relazione alla prima doglianza, determinare il tema del decidere. Va infatti rilevato, innanzi tutto, come vi sia un riferimento, nelle conclusioni, all'articolo 2444 c.c.. Tale riferimento si legge sia nelle conclusioni della citazione sia nelle conclusioni del foglio di p.c. di cui si è detto sopra sia, ancora, nella prima memoria di cui all'articolo 183 c.p.c.. Pur se menzione di articolo del codice inconferente; pur se menzione non isolata ma ripetuta in tre snodi fondamentali del processo – conclusioni della citazione;Leggi di più...
- giurisdizione specializzata in materia di impresa·
- responsabilità amministratori·
- scioglimento anticipato società·
- invalidità delibera assembleare·
- art. 2484 c.c.·
- lite temeraria·
- abuso della regola di maggioranza·
- interesse legittimo·
- diritto di difesa