Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a promotore finanziario dichiarato fallito quale imprenditore di fatto).
Commentari • 3
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
Leggi di più… - 3. Bancarotta fraudolenta: lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante, né escludere il dolo (Corte Appello Napoli n. 13164/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta per distrazione, lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante rispetto ai fatti contestati né sostenere una asserita assenza del dolo del reato contestato. Le norme che vengono in rilievo pongono in capo all'imprenditore una serie di imperativi in ordine alla gestione patrimoniale e alla rendicontazione della società amministrata, dai quali non va certo esente colui che meramente si disinteressi o abbandoni, o assuma un atteggiamento inerte verso l'attività imprenditoriale. 2. La sentenza integrale Corte appello Napoli sez. VI, 17/01/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 17/01/2024), n.13164 Svolgimento del processo Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9279 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/01/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 23
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 033991/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AE N. IL 16/10/1950;
avverso SENTENZA del 26/05/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di inammissibilità del S.P.G. Dott. Iacoviello F.M.;
udito il difensore avv. Ambrosetti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La Difesa di TT TA ricorre contro sentenza della Corte di Venezia che, in parziale riforma di sentenza del GUP di Vicenza, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui alla L. Fall., art. 217, ha determinato la pena a lui inflitta per il più grave reato di cui alla L. Fall., art. 216 (bancarotta patrimoniale di somma rilevante) in a. 3 e m. 4 rec..
La sentenza da conto che TT, che già aveva svolto negli anni 80 attività di operatore finanziario per conto di Programma Italia, aveva continuato in proprio tale attività, ricevendo da numerose persone somme rilevanti (centinaia di milioni), perché le investisse. TT rilasciava al cliente un assegno postdatato con riferimento al termine pattuito di restituzione con interessi, con la possibilità del cliente di riscuotere o reinvestire il tutto o una parte. In alcuni casi rilasciava un fissato bollato, attestante l'investimento. Di seguito TT espatriava senza restituire alcunché e si accertava la falsità dei fissati ed il mancato compimento di investimenti.
Con sentenza del 28.11.06, il Tribunale civile di Vicenza la dichiarava fallito, quale imprenditore di fatto, ed il GUP lo condannava per i reati di cui sopra.
La Corte di appello, con riferimento a S.U. 19601/08, ha respinto anzitutto la tesi che l'imputato fosse stato qualificato erroneamente imprenditore, e non potesse essere dichiarato fallito, riscontrandosi nella sua condotta solo estremi di truffa. Ed ha quindi rigettato anche questione sul dolo, e subordinate in punto di circostanze e pena.
Il ricorso denuncia:
1 - erronea applicazione della L. Fall., art.216 sotto il profilo della qualità di soggetto attivo del ricorrente, contestando con riferimenti a dottrina e giurisprudenza il principio affermato dalle Sezioni Unite;
2 - vizio di motivazione in punto di pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; 3 - erronea applicazione artt. 62 bis e 69 c.p., per mancato riconoscimento di generiche, prevalenti od equivalenti;
4 - vizio di motivazione al riguardo.
2 - Il 1 motivo è infondato.
2.1. - La sentenza Niccoli delle Sezioni Unite, contrastata dal ricorso, ha affermato il principio (CED, rv. 239398) secondo il quale: "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex artt. 216 e ss. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore".
In sintesi rileva che le fattispecie di cui alla L. Fall., artt. 216 e ss. hanno per presupposto formale non le condizioni di fatto richieste per il fallimento di un'impresa, ma l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento".
E spiega: "... quando elemento della fattispecie è una sentenza, il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla sua legittimità, perché le sentenze, ancorché non definitive, possono essere messe in discussione solo con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale)".
Conclude che "lo status di fallito non rappresenta ... una questione pregiudiziale da cui dipende la decisione sui reati di bancarotta, perché questo status è diretto effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, che non è sindacabile dal giudice penale". Pertanto ritiene non condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, poiché, dopo la modifica apportata dagli artt. 2 e 3 c.p.p. alla disciplina delle questioni pregiudiziali, la sentenza dichiarativa di fallimento non ha efficacia di giudicato nel processo penale, lo status di "imprenditore" (fallibile), in quanto richiamato dalle fattispecie di bancarotta, andrebbe accertato autonomamente dal giudice penale.
2.2 - Il ricorso, facendo proprio l'orientamento superato, obietta che il sindacato del giudice penale non ha ad oggetto il dato cd. formale - la dichiarazione di fallimento, bensì solamente l'aspetto contenutistico, relativo alla valutazione dei presupposti, in primis la qualifica di imprenditore commerciale, che il tribunale penale è tenuto ad esaminare.
Ma, prescindendo dalle premesse teoriche e giurisprudenziali, evidentemente tenute da conto dalle Sezioni Unite, l'obiezione non è condivisibile perché, separando la qualifica di imprenditore da quella di fallito, adottata dalle norme penali in endiadi, confonde l'oggetto dell'accertamento di responsabilità penale, con quello delegato al giudice civile.
Il processo penale per reati fallimentari ha ad oggetto l'offesa dell'interesse penalmente tutelato (contenuto) da parte dell'imprenditore fallito, cioè da soggetto, qualificato imprenditore e fallito insieme, dal giudice civile (presupposto). E, poiché spetta solo al giudice civile dichiarare fallito chi riconosca imprenditore, il giudice penale non può assolvere il "fallito" dal reato fallimentare, perché ne esclude la qualificazione di "imprenditore", come non può condannare l'imprenditore, non già dichiarato fallito dal giudice civile. 2.3 - L'ultimo rilievo del ricorso inverte la ragione di separazione dell'endiadi nel caso di specie. E fa riferimento a giurisprudenza (Cass., Sez. 5^, 2.4.03, riportata con nota di Valentini in Cass. Pen. 2004, 1957 e ss.), che ha affermato che, in relazione a condotte analoghe a quelle in esame, si può in esse ravvisare il delitto di abusivismo, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 in concorso con quello di truffa.
Sennonché questa Corte (Cass., Sez. 1^ civile, n. 18135 del 2002, Barzani/Fallimento) ha ritenuto ben ravvisabile il fallimento nel caso di promotore finanziario, che assuma in proprio il rischio connesso all'attività. E, si è detto, non si vede come separare inversamente la qualificazione di "fallito" da quella di "imprenditore", una volta dichiarato il fallimento. All'evidenza, dunque, il motivo nel suo complesso non serve a confutare il principio, perché non esclude affatto la ravvisabilità della distrazione, che ha ad oggetto il patrimonio d'impresa. Ed eventualmente il reato fallimentare concorre con la truffa, che cagiona danno al patrimonio altrui, seppur commessa da chi ha svolto attività di promotore finanziario abusivamente, per procurare ingiustamente all'impresa gli stessi beni.
3 - Gli altri motivi sono inammissibili.
La sentenza d'appello fa proprie le ragioni di primo grado (riassunte nella "spregiudicatezza dell'imputato") quanto alla determinazione della pena, non specificamente contestata con l'appello, e gl'indici alternativi proposti in questa sede sono inapprezzabili. Oltre risponde incensurabilmente sulla sussistenza dell'aggravante del danno grave e sul diniego di generiche, laddove il ricorso ripete argomenti sottratti all'esame di questa Corte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009