Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9279
CASS
Sentenza 8 gennaio 2009

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Massime1

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a promotore finanziario dichiarato fallito quale imprenditore di fatto).

Commentari3

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  • 2Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10
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  • 3Bancarotta fraudolenta: lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante, né escludere il dolo (Corte Appello Napoli n. 13164/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta per distrazione, lo stato emotivo/psicologico non può assumere il ruolo di esimente o di scriminante rispetto ai fatti contestati né sostenere una asserita assenza del dolo del reato contestato. Le norme che vengono in rilievo pongono in capo all'imprenditore una serie di imperativi in ordine alla gestione patrimoniale e alla rendicontazione della società amministrata, dai quali non va certo esente colui che meramente si disinteressi o abbandoni, o assuma un atteggiamento inerte verso l'attività imprenditoriale. 2. La sentenza integrale Corte appello Napoli sez. VI, 17/01/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 17/01/2024), n.13164 Svolgimento del processo Con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9279
Data del deposito : 8 gennaio 2009

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