Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
La mancata previsione nell'attuale dizione dell'art.168 cod. proc. pen. del principio contenuto nel previgente art.176, comma 2, cod proc. pen., - in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza - non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della natura fidefaciente dell'atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l'art.2700 cod. civ. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell'incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell'art.2700 cod. civ., le attestazioni concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto mentre resta estranea all'ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal consegnatario della copia dell'atto di notifica ovvero anche da terzi.
L'eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, non è inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale. Peraltro, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1999, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 15/6/1999
Dott. Giovanni Caso Componente SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Componente N. 1172
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Componente N. 14508/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IC SS, IC AL, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, pronunciata in data 4.12.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. v. Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di IC SS, e per a.s.r. della sentenza nei confronti di IC AL perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione;
Udito il difensore avv. G.B. Freni;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. IC SS e IC AL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, pronunciata in data 4.12.1998, con la quale veniva dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ex art. 323 c.p. di cui al capo "G" - dell'originario proc. n. 214 /95 R.G. Trib.- nei confronti di IC SS perché estinto per prescrizione, e veniva confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di entrambi i ricorrenti in ordine al reato ex art. 323 c.p. di cui al capo "A" - dell'originario proc. n. 89 /95 R.G. Trib. -, e nei confronti di IC SS in ordine al reato ex art. 323 c.p. di cui al capo d'imputazione dell'originario proc. n. 376/93 R.G. Trib., pur riducendo le pene rispettivamente inflitte in primo grado. Con la sentenza impugnata erano state anche confermate le statuizioni in favore della parte civile, Consorzio di Bonifica del mela, con riguardo all'imputazione di cui al proc. n. 89/95 R.G. Trib.Per fare chiarezza riguardo ai capi d'imputazione sopra richiamati,
va detto che il procedimento di cui alla sentenza della Corte di Appello era la risultante della riunione - relativamente alla posizione - di altri tre riguardanti fatti di abuso di ufficio commessi da pubblici amministratori, i quali avevano disposto, in violazione della normativa in materia di pubbliche forniture, l'acquisto da parte dell'amministrazione di appartenenza di materiale fotografico vario dalla s.r.l. Worldvision Enterprice, così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a IC SS, amministratore della società, ed a IC AL, padre di costui.
Con i motivi i ricorrenti hanno dedotto:
1) la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Dalla relata risultava che la notifica era stata effettuata con consegna a mani dei due ricorrenti, mentre questi avevano dato inconfutabile prova documentale che il giorno della pretesa consegna del documento essi si trovavano in altro luogo. Di qui la non veridicità dell'attestazione stessa compiuta dall'ufficiale notificatore, apprezzabile - secondo i ricorrenti - dal giudice di appello a prescindere della querela di falso;
2) contraddittorietà della contestazione del concorso nel reato mediante determinazione degli amministratori da parte dei due ricorrenti;
3) violazione dell'art. 511 c.p.p., avendo il Tribunale dato lettura integrale di atti assunti in altra udienza da collegio diversamente composto;
4) violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p., non risultando dal processo verbale di udienza che il pubblico ministero avesse fatto l'esposizione introduttiva dei fatti dopo l'avvenuta diversa composizione del collegio giudicante, sempre di primo grado;
5) violazione dell'art. 513 c.p.p., avendo il Tribunale e la Corte di Appello deciso sulla delle dichiarazioni dei coimputati, i cui verbali erano stati acquisiti senza l'assenso del difensore;
6) violazione dell'art. 238 bis c.p.p., per acquisizione ed utilizzazione di sentenze non irrevocabili pronunciate in procedimenti connessi relative a coimputati;
7) violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p., per omessa contestazione del fatto ex art. 323 c.p.p. come novellato dalla legge n. 234 del 1997;
8) violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza e configurabilità nei fatti dei reati contestati;
9) violazione di legge per mancata concessione dell'att. di cui all'art. 114 c.p., nonché di quella di cui all'art. 62 bis c.p. a IC AL, nonché per mancata applicazione dell'art. 53 L. n. 689 del 1981. Con motivi nuovi hanno richiesto che questa Corte disponesse l'acquisizione di copia del verbale di interrogatorio reso da IC AL al g.i.p. in data 10 giugno 1999; ed hanno ancora insistito sulla non veridicità della relata di notifica, secondo il motivo sub 1) sopra indicato.
2. Va premesso che i motivi del ricorso di IC AL sono di seguito esaminati, unitamente a quelli comuni dell'altro ricorrente, nei limiti, però, di cui all'art. 129 c.p.p., perché il reato oggetto del procedimento n. 89/95, a lui addebitato, si è estinto per prescrizione nel febbraio 1999.
Venendo all'esame del motivo sub 1), osserva questa Corte che correttamente la Corte di Appello si è attenuta all'attestazione della relata di notifica, di consegna cioè di copia del decreto di citazione a mani degli imputati-ricorrenti. E ciò in forza del disposto dell'art. 2700 c.c., poiché, trattandosi di atto pubblico, la relata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (come recita la norma citata;
vedi: Cass. civ. 20 maggio 1999, n. 4915). Ora, consegna di copia del decreto di citazione costituisce, appunto, un atto compiuto dal pubblico ufficiale notificatore.
Resta, salva - s'intende - la valutazione dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute, come è stato rilevato nella Rel. al prog. prel. cod. vigente relativamente alla norma dell'art. 136 c.p.p., "dal momento che il verbale deve bensì documentare gli atti, ma non è esso stesso fonte di prova . . ."
Se, perciò, è vero che l'art. 168 c.p.p. ("Relazione di notificazione") non contiene più la previsione, contenuta nel previgente art. 176 comma 2), - secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza -, da questo non si può trarre il corollario che, in virtù di ciò, il giudice, possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte (Cass. sez. 5, 22 febbraio 1993, Jovanovich, RV. 195014; Id., 22 maggio 1998, Tonini, Rv. 211305).
La mancata previsione non comporta che, essendo stato eliminato il procedimento incidentale di falsità (previsto dagli artt. 215 ss. c.p.p. 1930), onde evitare fratture al corso del processo, si sia voluto, da un lato, sopprimere dell'atto la natura fidefacente di cui all'art. 2700 c.c., e. dall'altro, in modo consequenziale, ed in forza di ciò abilitare il giudice ad una libera valutazione di quanto dell'atto porta lo "stigma" stesso della pubblicità. Cioè il fatto che la lettera dell'art. 168 vigente non corrisponda a quella dell'art. 176 del codice passato, nei termini sopra indicati e sottolineati dalla giurisprudenza citata, costituisce soltanto la conseguenza della soppressione dell'incidente di falso, non già sta a significare la soppressione della natura fidefaciente dell'atto pubblico, con conseguente potere del giudice, perciò, di procedere a libera valutazione non solo del contenuto dell'atto ma degli stessi elementi ai quali l'art. 2700 c.c. di rilievo pubblicistico. Tale intendimento è addirittura escluso già nella relazione al progetto preliminare del codice di rito, laddove - a proposito dell'art. 136 - si avverte che la nuova normativa "condensa la normativa oggi distribuita tra gli articoli 155 e 158", con la sola eliminazione della disposizione contenuta nell'attuale art. 158, secondo la quale il verbale "non pregiudica la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute . . ." perché superflua.
Sicché, caduto l'incidente di falso, in ossequio alla direttiva della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale . . .", non possono che rimanere ferme cioè sottratte alla era valutazione del giudice, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quelle attestazioni concernenti appunto i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto, restando estranea all'ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal consegnatario della copia dell'atto di notifica ovvero anche da terzi, quale - ad esempio - il rapporto di convivenza.
Ad avviso di questo Collegio, quindi, resta riservata ad altra sede (procedimentale) l'apprezzamento della falsità o meno di questo, in sede cioè di accertamento delle eventuali responsabilità penalmente punite.
Sede autonoma, questa, che, se provocata a mezzo denuncia, non potrà non avere riflessi sul procedimento nel quale l'atto viene fatto valere, e quindi sul suo corso. Come in caso di sequestro disposto in tale sede dell'atto pubblico che si assume falso.
3. Quanto ai motivi relativi alla denunciata utilizzazione di atti, mediante lettura, e di atti assunti dal collegio in diversa composizione, ovvero in violazione dell'art. 513 c.p.p., come novellato, osserva questo Collegio che le dichiarazioni di testi e di coimputati, delle quali è stata data lettura, furono rese nel corso di precedenti udienze dibattimentali alle quali partecipò la difesa dei ricorrenti, la cui posizione fu, poi, stralciata solo nella fase finale del dibattimento. Sicché non può essere ravvisata nella specie alcuna lesione del diritto di difesa, secondo la ratio sottesa alle norme degli artt. 511 e 513 c.p.p. Quanto alle censure relative ad una pretesa incompletezza dei verbali con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, ed al compimento di determinate attività, si osserva che tale pretesa omissione non può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Senza peraltro mancare di rilevare che il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle medesime (Cass. sez. 6, 30 luglio 1992, Agostino ed altro, Rv. 192228).
Quanto alla pretesa acquisizione di sentenze non irrevocabili, va osservato che tale eventualità, che le norme processuali di per sè non escludono come si desume del coordinato disposto degli artt. 191 e 192 c.p.p., semmai può inferire sulla ratio decidendi, nei limiti di apprezzamento di cui agli artt. 187 e 192, con riguardo cioè alla formazione del convincimento.
Al riguardo, però, dalla motivazione dell'impugnata sentenza non risulta che di tali documenti il giudice di merito si sia avvalso in modo essenziale per formare il proprio convincimento. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 521 comma 2, va osservato che la sopravvenienza di normative che modifichino la fattispecie penale contestata non richiede attività di contestazione suppletiva. In tale ipotesi, il giudice ai sensi dell'art. 2 c.p., deve solo verificare, nel decidere sul rapporto processuale oggetto del giudizio, se il fatto contestato possa essere sussunto nella nuova formulazione della norma incriminatrice. Valutazione questa alla quale non si sono sottratti i giudici di merito.
I motivi, poi, concernenti la sussistenza dei fatti addebitati e la configurazione antigiuridica degli stessi sono inammissibili, perché sollecitano questo giudice di legittimità ad una rivalutazione dei fatti e quindi ad un nuovo apprezzamento delle prove acquisite, a lui inibito, e dall'altra prospettano un diversa chiave di lettura dei fatti di cui si sono pur fatti carico il giudice di primo e di secondo grado, in modo corretto e con motivazione plausibile. Al riguardo non si può rilevare che l'apprezzamento suddetto, quanto al reato di cui al proc. n. 214/95, dichiarato estinto, è stato compiuto nei termini consentiti dall'art. 129 comma 2 c.p.p. Venendo all'ultimo motivo del ricorso di IC SS, quello riguardante la pena inflitta, si osserva che la Corte di Appello esattamente ha dato ragione della sua misura della pena inflitta, e del governo in materia di concessione di attenuanti. Quanto, infine, ai motivi "nuovi", si osserva che il secondo è ripetitivo e riassuntivo di quelli principali, e che la richiesta di acquisizione documentale non è proponibile nel giudizio di legittimità.
In conclusione, i motivi o sono inammissibili o risultano non fondati;
dal che consegue la deliberazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IC AL perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta, nel resto il ricorso del medesimo ricorrente. Rigetta il ricorso di IC SS che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999