Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 2887
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., la condotta penalmente rilevante consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine della vittima, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata secondo la quale la trasmissione televisiva di videoriprese di brevissima durata relativa ai profili delle vittime aveva integrato la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice, per la possibilità di fissare le immagini con comuni apparecchiature e, quindi, di risalire all'identità dei soggetti tutelati dalla norma penale).

Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.

In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto così come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.

Commentario1

  • 1Registrazione delle indagini difensive esclude il reato (Cass. 30353716)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 2887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2887
Data del deposito : 12 dicembre 2013

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