Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 agosto 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 agosto 2018 |
Commentari • 143
- 1. modifiche al c.p. in tema di pedopornografia | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • 75
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 51815Provvedimento: 5 1815-18 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla leggeREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 11 Giacomo Paoloni UP - 31/05/2018 R.G.N. 29453/2017 Francesco Maria Silvio Bonito Ugo De Crescienzo Carlo Zaza Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Andrea Montagni Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.D. nato a [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 …Leggi di più...
- pornografia minorile·
- pornografico – pornografia cd. domestica – rilevanza penale – esclusione – limiti·
- produzione di materiale pedopornografico·
- produzione di materiale pedo·
- necessità·
- esclusione·
- ragioni·
- accertamento del pericolo concreto di diffusione di materiale pornografico·
- delitti contro la liberta' individuale·
- reati contro la persona
Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 , e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale , dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.". - Art. 2. (Prostituzione minorile) 1. Dopo l' articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ". 2. Dopo l' articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis , 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale , il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".
Nota all' art. 2:
- Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , reca: "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.". - Art. 3. (Pornografia minorile) 1. Dopo l' articolo 600-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".