Art. 600-quinquies.
(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).)) ((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni))
(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).)) ((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni))