Articolo 12 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 marzo 1996
Art. 12. 1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi".
Entrata in vigore il 6 marzo 1996
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