Articolo 684 del Codice penale
Articolo 570 terArticolo 609 duodecies
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
15 dicembre 1981
Art. 684.

(( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente