Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui non venga dato l'avviso al difensore per l'interrogatorio dell'arrestato in sede di convalida e non venga successivamente rinnovato l'interrogatorio stesso a seguito di applicazione della misura cautelare della custodia carceraria, la relativa nullità per il mancato avviso, rientrante tra quelle a regime intermedio, non può più essere eccepita o rivelata, se non venga dedotta con l'istanza di riesame o con i motivi aggiunti (Nella specie l'indagato, all'udienza di convalida, era stato regolarmente assistito da uno dei difensori di fiducia, mentre all'altro difensore, nominato poche ore prima dell'udienza, l'avviso non era pervenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 18923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18923 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/02/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 402
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 32849/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
da KI AL;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, con funzioni di giudice d'appello, pronunciata in data 7.7.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore, avv. Pasquale Ciampa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare per il delitto di cui all'art. 73 D.p.R. 309/90, ricorre per Cassazione, lamentando violazione del diritto di difesa per non aver il GIP notificato avviso dell'udienza di convalida del fermo al secondo difensore dell'indagato.
2. Il ricorso è infondato.
3. Incontestato essendo che l'indagato ebbe a nominare il secondo difensore di fiducia poche ore prima dell'udienza di convalida, che il codifensore era presente a quell'udienza insieme all'indagato e che nessuno di essi ebbe a sollevare la questione ne' in quella circostanza, ne' nella successiva fase del riesame, essendo stata dichiarata inammissibile la relativa istanza, in quanto oggetto di espressa rinuncia di parte, la giurisprudenza di legittimità sul punto è conforme nel ritenere che nell'ipotesi in cui non venga dato avviso al difensore per l'interrogatorio in sede di convalida, la relativa nullità per il mancato avviso, rientrante fra quelle a regime intermedio, non può più essere eccepita o rilevata, se non venga dedotta con l'istanza di riesame o con i motivi aggiunti (Cass. 25.1.93, Cocchia, Riv. 193030).
4. Conforme a diritto risulta, dunque, il rigetto dell'appello pronunciato dal tribunale di Roma, con funzioni di giudice dell'appello incidentale.
5. Consegue il rigetto del presente ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1^ ter disp. Att. C.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004