Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2006 |
Commentari • 94
- 1. La Suprema Corte in tema di pornografia minorile: il pericolo di diffusione del materiale pedopornografico non è requisito del reatoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/ · 1
La Corte di Cassazione si è da poco pronunciata sui presupposti di uno dei reati dal maggior disvalore sociale e culturale presenti nel nostro ordinamento, la pornografia minorile ex artt. 600 ter e ss. c.p. La sentenza (Cass., Sez. un., sent. 31 maggio 2018 -dep. 15 novembre 2018- n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano, ric. M.) ha enunciato il principio per cui per contestare il reato di produzione di materiale pedopornografico non è più necessaria la diffusione dello stesso, così sottolineando il discrimine tra la fattispecie dell'art. 600 ter c.p. e 600 quater c.p. e prendendo le distanze dall'orientamento opposto, consolidatosi fino ad oggi. Senza necessità di arbitrarie …
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Giurisprudenza • 153
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/03/2025, n. 10869Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI 10869-25 Composta da GH SA GI DE SA LL AS RE Vincenzo IA Luigi CH Ercole Aprile IE PP NI RB ha pronunciato la seguente - Presidente- Sent. n. sez. 19 C.C. - 12/12/2024 R.G.N. 7505/2024 - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento nei confronti di Di IE GI, nato a [...] il …Leggi di più...
- art. 572 cod. pen.·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen.·
- incidente probatorio·
- vulnerabilità·
- potere discrezionale del giudice·
- persona offesa·
- abnormità del provvedimento·
- contrasto interpretativo·
- vittimizzazione secondaria
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
- Art. 1. 1. All' articolo 600-bis del codice penale , il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 600-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.». - Art. 2. 1. All' articolo 600-ter del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";
c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 600-ter del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.».