Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2006 |
Commentari • 76
- 1. Art. 609-novies - Pene accessorie ed altri effetti penali (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 600 septies.2 - Pene accessorie (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. La Suprema Corte in tema di pornografia minorile: il pericolo di diffusione del materiale pedopornografico non è requisito del reatoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
La Corte di Cassazione si è da poco pronunciata sui presupposti di uno dei reati dal maggior disvalore sociale e culturale presenti nel nostro ordinamento, la pornografia minorile ex artt. 600 ter e ss. c.p. La sentenza (Cass., Sez. un., sent. 31 maggio 2018 -dep. 15 novembre 2018- n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano, ric. M.) ha enunciato il principio per cui per contestare il reato di produzione di materiale pedopornografico non è più necessaria la diffusione dello stesso, così sottolineando il discrimine tra la fattispecie dell'art. 600 ter c.p. e 600 quater c.p. e prendendo le distanze dall'orientamento opposto, consolidatosi fino ad oggi. Senza necessità di arbitrarie …
Leggi di più… - 4. Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [38]https://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 600-septies - Confisca (1)https://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 142
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 51815Provvedimento: 5 1815-18 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla leggeREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 11 Giacomo Paoloni UP - 31/05/2018 R.G.N. 29453/2017 Francesco Maria Silvio Bonito Ugo De Crescienzo Carlo Zaza Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Andrea Montagni Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.D. nato a [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 …Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 19/12/2024, n. 23069Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2024 N. 23069/2024 REG.PROV.COLL. N. 01751/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2021, proposto da IE NI, in qualità di titolare della Ditta Individuale "Agricola Samuele di NI IE", rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Canino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1405Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 01405/2026REG.PROV.COLL. N. 05030/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2025, proposto da Comune di Bardonecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AT MI, in proprio e in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore di 2 ER di MI AT …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 313Provvedimento: Pubblicato il 15/01/2025 N. 00313/2025REG.PROV.COLL. N. 07246/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7246 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Pallottino, Emanuele Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti ES …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 10/06/2024, n. 7588Provvedimento: Sentenza n. 7588/2024 Depositato il 10/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 13/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ZANETTI MASSIMO, Presidente BOCCALONE NICOLA, Relatore PEDICINI ETTORE, Giudice in data 13/03/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3640/2023 depositato il 06/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Rocca Di Papa - Viale Enrico Ferri N. 67 00040 Rocca Di Papa RM …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
- Art. 1. 1. All' articolo 600-bis del codice penale , il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 600-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.». - Art. 2. 1. All' articolo 600-ter del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";
c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 600-ter del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.».