Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2006 |
Commentari • 94
- 1. Art. 609-septies - Querela di parte (1)https://www.filodiritto.com/
1. I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa. (1-bis) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. (1-ter). 3. La querela proposta è irrevocabile. 4. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2); 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che …
Leggi di più… - 2. Cybercrime: rassegna delle novità (novembre-dicembre 2021)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Art. 600 septies.2 - Pene accessorie (1)https://www.filodiritto.com/
- 5. L’abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio. Dalle Sezioni unite un nuovo “colpo” al principio di immediatezzaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 ottobre 2025
Giurisprudenza • 146
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 51815Provvedimento: 5 1815-18 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla leggeREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 11 Giacomo Paoloni UP - 31/05/2018 R.G.N. 29453/2017 Francesco Maria Silvio Bonito Ugo De Crescienzo Carlo Zaza Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Andrea Montagni Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.D. nato a [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 …Leggi di più...
- pornografia minorile·
- pornografico – pornografia cd. domestica – rilevanza penale – esclusione – limiti·
- produzione di materiale pedopornografico·
- produzione di materiale pedo·
- necessità·
- esclusione·
- ragioni·
- accertamento del pericolo concreto di diffusione di materiale pornografico·
- delitti contro la liberta' individuale·
- reati contro la persona
- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1405Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 01405/2026REG.PROV.COLL. N. 05030/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2025, proposto da Comune di Bardonecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AT MI, in proprio e in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore di 2 ER di MI AT …Leggi di più...
- art. 26 c.p.a.·
- art. 64 c.p.a.·
- art. 40 c.p.a.·
- sorvegliabilità locali·
- art. 8 l. 241/1990·
- art. 7 l. 241/1990·
- art. 66 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- decadenza titolo amministrativo·
- art. 1 d.M. 564/1992·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- art. 21-nonies l. 241/1990·
- art. 67 c.p.a.·
- potere vincolato
- 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 19/12/2024, n. 23069Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2024 N. 23069/2024 REG.PROV.COLL. N. 01751/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2021, proposto da IE NI, in qualità di titolare della Ditta Individuale "Agricola Samuele di NI IE", rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Canino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale …Leggi di più...
- motivazione plurima·
- art. 35 c.p.a.·
- deroga indice edificatorio·
- annesse agricoli strumentali·
- carenza di interesse·
- Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)·
- diniego permesso di costruire·
- vincoli paesaggistici·
- permesso di costruire·
- fascia di rispetto inedificabilità
- 4. Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 41673Provvedimento: Composta da REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 41673-25 TO ND - Presidente- IO LI TO Di TA AS AT Relatore - Pia RD ha pronunciato la seguente SENTENZA Sent. n. sez. 1623/2025 UP - 12/11/2025 R.G.N. 27153/2025 J sul ricorso proposto da: AI CI, nato a [...] il [...] . EK kine per avverso la sentenza dell'11/06/2025 della Corte di appello di Bari IL FUNZIONARY PLARIO Luana MT visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AS AT; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, …Leggi di più...
- art. 564 cod. pen.·
- violenza sessuale·
- art. 609-ter cod. pen.·
- capacità di intendere e di volere·
- procedibilità di ufficio·
- aggravante·
- art. 69 cod. pen.·
- infermità mentale·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 609-bis cod. pen.·
- art. 609-septies cod. pen.·
- procedibilità del reato·
- attenuanti generiche·
- artt. 88 e 89 cod. pen.
- 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 313Provvedimento: Pubblicato il 15/01/2025 N. 00313/2025REG.PROV.COLL. N. 07246/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7246 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Pallottino, Emanuele Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti ES …Leggi di più...
- buona fede del terzo acquirente·
- diritto di proprietà·
- art. 23 L.R. Lazio 15/2008·
- principio di proporzionalità·
- silenzio assenso·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 30 D.P.R. 380/2001·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- certificato di agibilità·
- lottizzazione abusiva
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
- Art. 1. 1. All' articolo 600-bis del codice penale , il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 600-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.». - Art. 2. 1. All' articolo 600-ter del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";
c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 600-ter del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.».