Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 2018 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 febbraio 2018 |
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Prosegue la riflessione di Giustizia insieme sul programma di gestione per l'anno 2021 della Corte di Cassazione. Agli interventi di Renato Rordorf - Commento al punto 11: “La motivazione dei provvedimenti” - e di Bruno Capponi - Lampeggi sulle motivazioni - segue, oggi, il contributo dell'Avv. David Cerri su chiarezza e concisione nel linguaggio del giudice (e delle parti). Riflessioni sulla Relazione illustrativa del programma di gestione della Corte di Cassazione per l'anno 2021. 2. Chiarezza e concisione nel linguaggio del giudice (e delle parti) di David Cerri Nei primi giorni di maggio è venuto alla luce il programma di gestione per l'anno 2021 dei procedimenti civili e penali …
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- 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il tasso di interesse, secondo la legge dell'usura, si estende ad ogni commissione, onere e spesa, per coincidere con il costo del credito. Se sulla liceità della CMS in dottrina, come in giurisprudenza, sono state espresse autorevoli e circostanziate perplessità, pur tuttavia non uniformemente condivise, nessuna voce per contro si é mai erta a ricusare il deciso collegamento di tale commissione – per come uniformemente calcolata dagli intermediari – con il credito erogato, dal quale discende ineluttabilmente l'inclusione nella verifica dell'usura. Ciò nonostante la Cassazione n. 12965/16, con una singolare e anodina pronuncia, ha accolto il ricorso di un intermediario per aver ‘errato …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …Leggi di più...
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- 4. Trib. Firenze, sentenza 03/10/2024, n. 3060Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02-Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. S E N T E N Z A nella causa iscritta il 19.05.2023 e segnata dal N° R.G.A.C. 6268/2023, promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. SPICCHI Silvia Parte_1 -attore - contro in persona del Sindaco Controparte_1 p.t., autorizzato al giudizio con Determinazione Dirigenziale in atti e rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosett FIORE e dall'Avv. Chiara CANUTI della Direzione Avvocatura Comunale in CP_1 -resistente- OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento nr. …Leggi di più...
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- 5. TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 909Provvedimento: Pubblicato il 17/04/2026 N. 00909/2026 REG.PROV.COLL. N. 00528/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 528 del 2026, proposto da MI AA KI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, domiciliataria ex lege in OR, via dell'Arsenale, …Leggi di più...
- art. 19 D.Lgs. 286/98·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all' articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e con il piano straordinario della mobilita' turistica, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128 , in materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita', sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 :
«Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.
(Omissis).».
- Si riporta l' art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
«Art. 11 (Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.
(Omissis) .».
- La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196. - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuita';
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e' consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ; e' considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall' articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7 , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bi s, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall' articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall' articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
i) le zone residenziali, come definite dall' articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ):
«Art. 135 (Segnali utili per la guida). - (Omissis).
14. Il segnale zona a traffico limitato (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale fine zona a traffico limitato (fig. II.322/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'art. 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig.
II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello.
All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b).
(Omissis).».
- Si riporta l' art. 3, comma 1, numero 39), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ):
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - In vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 140, comma 7, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 :
«Art. 140 (Strisce di corsia). - (Omissis).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig.
II.427/b).».
- Si riporta l'art. 2, comma 3, lettera F-bis, di cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). - In vigore dal 9 ottobre 2010 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
(Omissis).
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, comma 1, numeri 2), 54) e 58) di cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - In vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
(Omissis).
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
(Omissis).
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
(Omissis).». - Art. 3.
Piano generale della mobilita' ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' approvato il Piano generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all' articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e' articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita' ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine di priorita', con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani della mobilita' ciclistica delle regioni, dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e le relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilita' ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo' essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalita' di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento del Piano generale della mobilita' ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta l' art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):
«In vigore dal 24 giugno 2017 640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- Si riporta l' art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«In vigore dal 1° gennaio 2017 140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all' art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ):
«Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
(Omissis).».