Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendo, per contro, la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con concessione di un termine a difesa, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia).
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione. Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3 7 1 6/ 1 6 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1582 Composta da: Nicola Milo UP-24/11/2015 - Presidente - Anna Petruzzellis - Relatore - R.G.N. 52470/2014 Angelo Costanzo Alessandra Bassi Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RU LA NA, nata a [...] il [...] 2. RU CE, nato Francoforte il 12/04/1957 avverso la sentenza del 29/09/2014 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29/09/2014, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di RU LA NA e RU CE avverso il provvedimento del Tribunale di quella città del 07/02/2011 che ne aveva affermato la responsabilità in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. loro rispettivamente ascritte. In fatto le violazioni contestate si erano verificate nel corso di una contesa con una condomina di RU LA, riguardante l'effettiva titolarità di un vano cantina dello stabile.
2. Con il suo ricorso la difesa di RU LA NA e RU CE deduce preliminarmente nullità della sentenza impugnata in quanto, a fronte di una ricostruzione dei fatti offerta nell'atto d'appello, nel quale si lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle argomentazioni difensive, la sentenza aveva operato una valutazione per relationem, senza dare conto dell'autonoma considerazione delle eccezioni proposte. c. pp. Si contestano inoltre i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), quanto all'applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 392 e 393 cod. proc.pen. ed alla valutazione delle prove secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc.pen., per aver il giudice tratto conferma della sussistenza del reato dalla materialità del fatto, costituto dall'avere il RU provveduto alla forzatura del lucchetto della cantina, considerata unitariamente alla condotta minacciosa ascritta solo a questi, senza considerare che le due condotte erano state intervallate da un lasso temporale di due mesi e che non si era verificato l'evento dello spossessamento violento in danno della parte lesa Cremonesi descritto nel capo di imputazione, circostanze che escludevano la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Si rileva inoltre che la pronuncia, pur qualificando RU LA quale concorrente morale della violazione, ha omesso l'individuazione dell'attività da questa realizzata, integrante la condotta contestata.
3. Si eccepisce inoltre violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. con riferimento alla non corretta applicazione dei criteri valutativi della prova, previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la mancata considerazione delle dichiarazioni di RU NI, che aveva chiarito l'inconsapevolezza dei ricorrenti riguardo all'altruità del bene, all'atto della forzatura del lucchetto, e le dichiarazioni della parte lesa che aveva precisato di essere sempre stata in possesso della cantina, essendosi limitata a sostituire il lucchetto forzato dopo la prima azione di rimozione, e che l'aggressione verbale oggetto di autonoma contestazione, era intervenuta mesi dopo tale evento, aggressioni che non avevano prodotto limitazione del suo diritto di proprietà. Inoltre non era stata considerata l'affermazione della donna sull'assoluta carenza di un ruolo in tale attività da parte dell'odierna ricorrente. Si lamenta sul punto l'intervenuto travisamento della prova.
4. Si eccepisce da ultimo violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per la mancata considerazione ed argomentazione sulle istanze riguardanti la determinazione della pena, sia in relazione alla quantificazione secondo di criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia con riguardo all'applicabilità delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Malgrado il mancato riscontro della ricostruzione dei fatti offerta in ricorso, riguardante la natura dell'attività di forzatura svolta sulla serratura conseguente alla erronea ed incolpevole identificazione del vano, l'esame della 2 Cassazione sezione VI, rg. 52470/2014 pronuncia di primo grado ha consentito di accertare che gli episodi in contestazione riguardano fatti realizzatisi in unica giornata, nel corso della quale i due ricorrenti rivendicarono alla parte offesa la titolarità della cantina che, secondo le allegazioni, risultava oggetto di imprecise indicazioni nel rogito il notarile di acquisto degli alloggi delle parti contrapposte, che aveva causato contrasti;
risulta in particolare che CE RU ebbe ad esprimersi con frasi minacciose, e che successivamente essi provvidero a forzare il lucchetto di chiusura del vano, senza asportarvi nulla, tanto che la parte offesa si limitò, accertata la forzatura, ad apporre un nuovo lucchetto con indicazioni scritte fissate sulla porta, che richiamavano la sua titolarità del bene.
3. Se tale è la ricostruzione dei fatti che emerge dall'esame della pronuncia di primo grado, in assenza di diverse allegazioni, erroneamente nella pronuncia di appello si fa riferimento al risultato dell'impedimento alla controparte dell'accesso alla propria cantina;
cosicché, pur non risultando provata la diversa ricostruzione dei fatti offerta in questa sede con il ricorso, è innegabile che non sussistano gli estremi dei reati contestati, che richiedono quale loro elemento costitutivo l'attività svolta da una delle parti di una contesta per la quale ci si può rivolgere al giudice, di materiale realizzazione del proprio preteso diritto, quale avrebbe in ipotesi potuto realizzarsi attraverso l'attività di materiale spossessamento del vano in contestazione. In senso contrario invece la parte offesa ha chiarito che i beni di sua pertinenza non furono rimossi, né le controparti provvidero ad acquisire, attraverso l'apposizione di una diversa chiusura, l'accesso esclusivo al vano. Deve quindi concludersi per l'insussistenza dei reati contestati, per difetto dell'elemento costitutivo di natura oggettiva, costituito dall'effettiva realizzazione con la forza del diritto rivendicato, che sia stato idoneo a produrre un mutamento della destinazione d'uso, potendo rientrare l'azione realizzata nelle diverse ipotesi delittuose di danneggiamento, ascrivibile ad entrambi, e minaccia, attribuibile al solo CE RU. La diversa qualificazione dei fatti imporrebbe per contro la contestazione di tali fattispecie, in attuazione del principio di diritto derivante dalla pronuncia della Corte EDU con sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia per garantire concreta tutela al diritto di difesa, anche con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. ه È infatti ormai pacifico che, pur essendo rimesso a questa Corte il potere ل di qualificare diversamente i fatti accertati, tale potere non possa essere esercitato con atto a sorpresa, quale si realizzerebbe nella specie, ove non è mai stata prospettata dalla difesa lo svolgimento di condotta qualificabile nei diversi 3 Cassazione sezione VI, rg. 52470/2014 reati richiamati, che per di più risulterebbero integrare, almeno con riguardo alla modifica del reato di cui all'art. 392 cod. pen. in quello di danneggiamento, una ipotesi punita più gravemente. Tali circostanze imporrebbero pertanto la comunicazione alle parti del diverso inquadramento, con concessione di un termine per la difesa da tali imputazioni, attività del tutto priva di effetti nella specie, stante il maturarsi del termine massimo di prescrizione il prossimo 28/01/2016, che non consente l'adempimento in termini utili ad ottenere un risultato processualmente rilevante. Per l'effetto, per principio di economia processuale e per difetto di interesse, in conseguenza della mancanza nel procedimento di una istanza di risarcimento formulata da una parte civile, che priva di conseguenze giuridiche l'accertamento della prescrizione in questa sede, deve concludersi, con riferimento esclusivo alle fattispecie contestate in relazione alle quali manca l'elemento costitutivo della materiale ragion fattasi, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza dei fatti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non susssitono. Così deciso il 24/11/2015 Il Consigliere estensore Presidente Nicola Milo Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN 2016 S M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Avera Esposito P 4 Cassazione sezione VI, rg. 52470/2014