Sentenza 16 novembre 2001
Massime • 5
L'eventuale mutamento del fatto contestato operato dal giudice dell'udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio non comporta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in dibattimento.
Il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt.431 e 491 cod. proc.pen., disporre lo stralcio di parti di tale motivazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che il decreto che dispone il giudizio non cessa di essere tale solo perché emesso al termine del percorso valutativo espresso dal giudice di appello per confutare le ragioni che avevano indotto il g.u.p. a pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che la possibile influenza sul giudice del dibattimento è questione di mero fatto e rilevante solo ai fini di un eventuale stralcio di parti esuberanti della motivazione).
La corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art.319 ter cod.pen., integra una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale dei delitti di corruzione previsti dagli artt.318 e 319 cod.pen.,in quanto, oltre l'autonomo nomen juris e la presenza di circostanze aggravanti previste dal secondo comma, per la configurazione del reato è altresì richiesto il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte in un processo.
Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.nel testo modificato dall'art.23, comma 1, legge 16 dicembre 1999, n.479 - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art.425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.Ne consegue che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte.
Il privato che dà o promette ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di influire sulle sorti di un processo, realizza un comportamento che integra la fattispecie di corruzione ordinaria di cui agli artt.318,primo comma, o 319 e, a seguito della novella della l.7 febbraio 1992, n.181, anche all'art.319 ter cod.pen., in quanto l'art.321, nel richiamare le "pene stabilite" da tali norme, delinea una condotta autonoma che configura, dal lato attivo, una delle fattispecie di corruzione indicate.
Commentario • 1
- 1. Imputato deve essere informato della riqualificazione del fatto prima della sentenza (Corte EDU, Drassich, 2007)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. L'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, e l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2001, n. 45275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45275 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 16/11/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 3524
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 29048/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
AC AN, n. a Bari il 16.3.1945
BE IO, n. a Milano il 29.9.1936
TT IO, n. a Roma il 30.8.1936
FI TI, n. ad Avellino il 13.4.1933
EV RE, n. a Reggio Calabria il 21.10.1934
nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di ER IO avverso la sentenza e decreto in data 12 maggio - 25 giugno 2001 della Corte di appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi di ER IO e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e la inammissibilità degli altri ricorsi.
Fatto
Con due separate sentenze in data 19 giugno 2000, depositate entrambe il 12 settembre 2000, l'una nei confronti di AC AN, l'altra nei confronti di BE IO, TT IO, FI TI e EV RE, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero in data 10 novembre 1999, all'esito di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste, a norma dell'art. 425 comma 3 c.p.p.. Con la richiesta di rinvio a giudizio era stato contestato agli imputati il delitto di cui 81, 110, 319 - ter e 321 c.p., perché CA, ER, CO e VI, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, promettevano e versavano somme di denaro a ET, magistrato della Corte di appello di Roma, affinché questi violasse i propri doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento della propria funzione pubblica, allo scopo di favorire la famiglia FO, e in conseguenza ER, nel giudizio promosso dalla stessa a seguito di impugnazione del lodo arbitrale n. 58 del 20 giugno 1990, che la vedeva opposta, dinanzi alla Corte di appello Civile di Roma, alla "Compagnie Industriali Riunite - C.I.R. - s.p.a", società riconducibile al gruppo dell'ing. Carlo De Benedetti, giudizio definito con sentenza n. 259/91, deliberata in camera di consiglio in data 14, gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 24 gennaio 1991.
A seguito di appello proposto, dal pubblico ministero avverso le predette sentenze, la Corte di appello di Milano, riuniti i giudizi, con "sentenza e decreto" in data 12 maggio - 25 giugno 2001, in parziale accoglimento della impugnazione, disponeva il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Milano di CA, ET, CO e VI e dichiarava non doversi procedere (recte, non luogo a procedere) nei confronti di ER, riqualificato il reato a lui ascritto ex artt. 81, 110, 319, 321 c.p., e concesse le attenuanti generiche, perché estinto per prescrizione.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di ER.
I motivi di ricorso possono essere così riassunti, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p..
1. CA AN, a mezzo dei difensori avvocati Paola Severino di Benedetto e Dario Andreoli, deduce l'abnormità del provvedimento di rinvio a giudizio, denunciando:
1.1. Illegittima contestazione di fatti non indicati nel capo di imputazione e mai assunti dal pubblico ministero, avendo la Corte di appello disposto il rinvio a giudizio di CA per il suo concorso con il pubblico ufficiale corrotto e non per la sua condotta corruttiva, in contrasto sia con il tenore della imputazione sia con le tesi sostenute dall'accusa nella udienza preliminare e nel giudizio di appello;
in tal modo la Corte di merito si è abnormemente attribuita funzioni riservate al pubblico ministero dall'art. 112 Cost., esercitando l'azione penale in relazione a un fatto diverso da quello contestato.
1.2. Violazione degli artt. 423 e 521 c.p.p., atteso che la Corte di appello non si è limitata a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma ha ricostruito a carico dell'imputato condotte materialmente diverse da quelle contestategli, omettendo di trasmettere gli atti al pubblico ministero.
1.3. Violazione degli artt. 428 e 581 c.p.p., per non avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero per carenza di specificità dei motivi attinenti alla posizione di CA.
2. CO TI, a mezzo dei difensori avvocati Alfredo Quattrocchi e Francesco Patanè, deduce l'abnormità del provvedimento di rinvio a giudizio, denunciando:
2.1. Violazione degli artt. 581 lett. a), 591 lett. b) e 597 c.p.p., per non avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero per carenza di specificità dei motivi attinenti alla posizione di CO.
2.2. Violazione dell'art. 521 commi 1 e 2 c.p.p., atteso che la Corte di appello, sostituendosi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ha ricostruito a carico dell'imputato una condotta (concorso con il pubblico ufficiale corrotto, che in realtà andava configurata semmai come ipotesi di favoreggiamento reale) del tutto diversa da quella contestatagli (attività corruttiva), rinviando a giudizio per tale mutato fatto anziché annullare sul punto rinviando al giudice di primo grado per la nuova formulazione del reato a norma dell'art. 423 c.p.p.. 3. VI RE, a mezzo degli avvocati Angelo Alessandro Sammarco, Michele Saponara e Giorgio Perroni, premesso che il provvedimento impugnato, denominato "sentenza e decreto", va formalmente e sostanzialmente qualificato come una sentenza, ed è quindi ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., denuncia:
3.1. Abnormità del provvedimento, trattandosi sostanzialmente di una anticipata sentenza di condanna emessa per giustificare il rinvio a giudizio, così da influenzare negativamente tutto il corso del processo in sede dibattimentale, attesa la sua motivazione, altamente pregiudizievole per la posizione dell'imputato.
3.2 Errata applicazione delle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, in relazione agli artt. 319 - ter e 321 c.p., e relativo vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ravvisato a carico dell'imputato la figura di "intermediario" concorrente con il pubblico ufficiale corrotto nonostante che la accusa formulata dal pubblico ministero ipotizzasse una figura di privato corruttore, per la quale, in base all'art. 321 c.p. all'epoca vigente, non era consentita una punibilità a norma dell'art. 319 - ter.
3.3. Errata applicazione delle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, in relazione agli artt. 319 - ter e 321 c.p., dell'art. 110 c.p. e dell'art. 129 c.p.p., atteso che, all'epoca della commissione del fatto, la corruzione attiva in atti giudiziari non era assoggettata a pena.
3.4. Violazione delle norme in tema di competenza territoriale (artt. 9, 12, 16 c.p.p.), dato che, secondo il tenore dell'accusa, tra il reato di corruzione passiva e quello di corruzione attiva sussisteva connessione, sicché la competenza territoriale andava determinata in base al più grave reato di corruzione passiva, per il quale, in mancanza di riferimenti circa il luogo della condotta, doveva farsi riferimento alla residenza in Roma del giudice ET, e quindi, ex artt. 11 c.p., essere individuata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Perugia.
4. ET IO, a mezzo dell'avv. Francesco Saverio Pettinari, denuncia:
4.1. Quanto al capo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello di ET, mancanza di motivazione in punto di interesse dell'imputato a dolersi della formula liberatoria adottata ai sensi dell'art. 425 comma 3 anziché dell'art. 425 comma 1 c.p.p., aspetto per il quale era stata in subordine eccepita la incostituzionalità dell'art. 428 comma 1, lett. b), c.p.p.. 4.2. Abnormità del provvedimento di rinvio a giudizio, in primo luogo, per la illegittima immutazione dei fatti contestati ai privati corruttori, divenuti in sentenza concorrenti con il ET, con riverberi, anche per la diversa collocazione temporale dei fatti, sulla posizione dell'imputato; in tal modo la Corte di, appello si è arrogata poteri di contestazione del fatto riservati dall'ordinamento al pubblico ministero.
4.3. In secondo luogo, abnormità del medesimo provvedimento per la assoluta imprevedibilità e generale estraneità della motivazione rispetto alla decisione e per la incoerenza e irrazionalità delle argomentazioni rispetto alla funzione del provvedimento, essendo la decisione del tutto svincolata rispetto al devolutum e alle stesse prospettazioni del pubblico ministero, e connotata da una serie di congetture ed elucubrazioni totalmente sfornite di dimostrazione, sì da denotare un eccesso o straripamento di potere.
5. ER IO, a mezzo dei difensori avvocati Gaetano Pecorella, Niccolò Ghedini e LI CC denuncia:
5.1. Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica della fissazione della udienza all'imputato, in violazione degli artt. 161, 162 e 171 c.p.p., essendo la notifica stata effettuata presso lo studio dell'avv. Ennio Amodio di Milano nonostante la mancanza di una rituale elezione di domicilio, ed essendosi l'udienza tenuta in assenza dell'imputato.
5.2. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 420 - ter c.p.p., stante il rigetto della richiesta di rinvio della udienza per il riconosciuto legittimo impedimento dei difensori, adottato con le due ordinanze reiettive del 16 febbraio e 3 marzo 2001, parimenti impugnate con il presente ricorso, osservandosi che la Corte milanese aveva erroneamente ritenuto che nel giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nella udienza preliminare non rilevasse l'impedimento del difensore, posto che l'art. 428 non richiamava il disposto dell'art. 420 - ter c.p.p. ma le sole forme dell'art. 127 c.p.p.. 5.3. Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 581, 582, 591 e 125 c.p.p., non avendo la Corte di appello ritenuto l'inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero sotto il profilo sia della sua carenza di specificità sia della mancata identificazione da parte della cancelleria della persona che aveva presentato l'atto di appello.
5.4. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 191 c.p.p., avendo la Corte di appello posto a base della decisione, tra l'altro, i risultati delle indagini sul traffico telefonico che erano stati espressamente dichiarati inutilizzabili nella sentenza del G.u.p., aspetto sul quale il pubblico ministero non aveva dedotto censure nell'atto di appello.
5.5. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 428 c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost., essendosi erroneamente ritenuto dalla Corte di appello che l'art. 428 c.p.p., nonostante le recenti rilevanti modifiche normative che hanno interessato l'udienza preliminare, e in particolare la figura del g.u.p., e la consacrazione nell'art. 111 Cost. del diritto alla prova, non consente nel giudizio di appello alcuna possibilità di integrazione probatoria a norma degli artt. 421 - bis e 422 c.p.p., neppure attraverso l'applicazione analogica dell'art. 603 c.p.p.. In particolare il ricorrente si duole del rigetto delle richieste di integrazione probatoria formulate dalla difesa, per le quali la stessa Corte di appello riteneva la necessità di un approfondimento dibattimentale.
Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di appello ha omesso del tutto di prendere in esame la sollevata eccezione di incompetenza territoriale.
5.6. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 425 c.p.p., in quanto si è erroneamente ritenuto, nonostante le rilevanti modifiche dell'art. 425 c.p.p., che non si possa pronunciare sentenza liberatoria nei casi in cui il risultato delle valutazioni conduca, come nella specie, a soluzioni "alternative ed aperte"; mentre è proprio il comma 3 dell'art. 425 a stabilire che non deve disporsi il rinvio a giudizio qualora gli elementi raccolti siano insufficienti, contraddittori, o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
5.7. Violazione degli artt. 192 e 426 c.p.p., per avere la sentenza impugnata dichiarato, previa concessione delle attenuanti generiche, il reato estinto per intervenuta prescrizione, con una motivazione illogica, contraddittoria e mancante.
Al riguardo si osserva in primo luogo che illegittimamente la Corte di appello ha basato il suo convincimento sulla base di elementi di privata conoscenza, ritenendo la esistenza del dato storico di un presunto "sistema di corruttela giudiziaria". In secondo luogo, altrettanto illegittimamente, si sarebbero ricavati indici di accusatorietà sia dall'esercizio da parte del ET della facoltà di non rispondere in ordine al ruolo di CA nella gestione delle liquidità estere ereditate da CO sia dai tabulati telefonici concernenti i rapporti tra VI, ET e CO, nonostante la dichiarata inutilizzabilità degli stessi da parte del G.u.p.. In ogni caso, tali tabulati erano sforniti di valore indiziario, dato che documentavano contatti successivi di oltre un anno al momento della decisione sul "Lodo Mondadori". Ed è d'altra parte la stessa sentenza a riconoscere che gli elementi su cui si era fondato l'appello del pubblico ministero di per sè non costituivano indizi rilevanti;
pur pervenendo alla incongrua e illegittima conclusione che tali dati, assieme a quelli emergenti dagli altri procedimenti penali in corso, configuravano comunque un apprezzabile quadro indiziario sulla base della evanescente indicazione di un supposto sistema di corruttela giudiziaria;
il tutto, dunque, in violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., che ancora la valutazione degli indizi ai caratteri della gravità, precisione e concordanza. Sul punto si rileva ancora che la sentenza ha da un lato completamente obliterato la documentata causale del bonifico di 425 milioni effettuato da CA a VI. e cioè il saldo onorari dovuto a quest'ultimo per la sua prestazione professionale nell'arbitrato Bulgari;
dall'altro non tenuto in considerazione la ricostruzione finanziaria, altrettanto documentata, in base alla quale fu possibile a ET costituire la provvista per l'acquisto dell'immobile destinato alla figlia, mercè anche la elargizione di circa 300 milioni da parte del "padre putativo" CO. Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto dell'assenza di elementi che potessero far pensare a pressioni esercitate da ET sugli altri componenti del collegio;
al contrario, vi erano elementi in senso opposto, stando alla deposizione del cons. Paolini, che ha dichiarato di avere aderito alla decisione in piena coscienza, reputandola giusta. E della correttezza giuridica di tale sentenza, o comunque della sua non evidente erroneità, aveva dato ragione il G.u.p., richiamando anche la decisione del Tribunale di Milano sul patto di sindacato AMEF.
5.8. Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in relazione alla successione di leggi nel tempo, in quanto si è ritenuto che nel momento in cui si sarebbe svolta l'azione di cui alla imputazione, il privato era imputabile, in mancanza di un rinvio dall'art. 321 all'art. 319Ler c.p. (rinvio aggiunto dal legislatore solo successivamente) del reato di cui agli artt. 321 e 319 c.p., non considerandosi che la corruzione in atti giudiziari è una fattispecie autonoma rispetto alla corruzione ex art. 319, sicché, pro tempore, il privato che offriva una utilità al giudice non era punibile, non valendo il richiamo fatto dall'art. 321 all'art. 319 c.p., riguardante un diverso reato rispetto alla corruzione giudiziaria.
6. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con riferimento ala pronuncia di non doversi procedere (recte, non luogo a procedere) nei confronti di ER, denuncia:
6.1. Violazione degli artt. 319 - ter, 321 (nel testo recato dalla legge n. 86 del 1990), 157, 160 c.p., 426 comma 1, lett. f), c.p.p., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto applicabili nei confronti del privato corruttore per fatti di corruzione giudiziaria commessi nel vigore della legge n. 86 del 1990 le pene previste dall'art. 319 c.p., e non quelle previste dall'art. 319 - ter c.p., e per avere conseguentemente dichiarato estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, il reato ascritto all'imputato.
6.2. Violazione degli artt. 4,25 c.p.p. e 62 - bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la sentenza dichiarato la prescrizione del reato, previa concessione delle attenuanti generiche, in difetto di ogni valutazione circa la sussistenza a carico dell'imputato di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e quindi con omessa valutazione del fatto-reato in relazione alle quali sono state concesse le generiche, in particolare del ruolo centrale rivestito da ER nella vicenda in esame.
6.3. Illogicità della motivazione, in relazione all'art. 62 bis c.p., con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche,
sulla base della risalenza nel tempo dei fatti, del fattore ambientale rappresentato dalla corruttibilità dell'ambiente giudiziario romano, della intervenuta transazione con la C.I.R. s.p.a., del rilievo delle attuali condizioni di vita individuali e sociali dell'imputato.
7. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi dell'imputato ER e del pubblico ministero e per la inammissibilità dei ricorsi presentati dagli altri imputati.
8.1 difensori degli imputati CA, ER, VI e ET hanno presentato note difensive o memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
Con memoria presentata nell'interesse della parte civile C.I.R. s.p.a., l'avv. Giuliano Pisapia ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, il rigetto del ricorso dell'imputato ER, e la declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi. Successivamente il medesimo difensore ha depositato memoria di replica alle memorie degli imputati.
9. Con atto depositato in data 20 ottobre 2001, gli avvocati Nicolò Ghedini e Angelo Alessandro Sammarco hanno presentato, nell'interesse dei rispettivi assistiti, istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni unite in relazione alla particolare rilevanza di alcune delle questioni investite dai ricorsi nonché, per una di queste, al possibile insorgere di un contrasto giurisprudenziale. Il Primo presidente, in data 7 novembre 2001, rilevato che l'istanza era stata proposta successivamente all'assegnazione del procedimento alla sezione competente, alla fissazione della udienza e alla composizione del collegio giudicante, rimetteva a quest'ultimo ogni valutazione in proposito.
10. Il giorno antecedente alla odierna udienza camerale, da parte dei difensori di ER e di VI sono stati presentati atti difensivi che sono da considerare irricevibili, in quanto depositati oltre i termine di cui all'art. 611 comma 1, ultimo periodo, c.p.p.. Diritto
Preliminarmente, in relazione alla istanza di rimessione del processo alle Sezioni unite, si deve precisare che non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 618 c.p.p., atteso che nessuna delle questioni di diritto investite dai ricorsi delinea un contrasto giurisprudenziale in atto o anche solo potenziale;
ne', a tal fine, rientra nelle attribuzioni del Collegio valutare, ammesso che siano ravvisabili, profili di speciale importanza di alcuna delle questioni in esame, posto che si tratta di aspetto, questo, rimesso alla esclusiva valutazione del Primo presidente, il quale ha ritenuto di non esercitare il potere conferitogli dall'art. 610 comma 2 c.p.p.. 1. Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi di CA, ET, CO e VI, in quanto proposti contro un atto inoppugnabile, quale il decreto che dispone il giudizio (ex plurimis, Sez. 6^, c.c. 8 aprile 1999, Chiriatti;
Sez. 1^, c.c. 18 settembre 1997, Costa;
Sez. 1^, c.c. 18 ottobre 1996, Vitalone).
I ricorrenti ne hanno denunciato, sotto vari profili, l'abnormità, ma tutte le argomentazioni addotte sono manifestamente infondate.
1.1. Quanto al rilievo (v. ricorsi CA, ET e CO) per cui sarebbe stata immutata la imputazione, basta considerare che i ricorrenti sono stati rinviati a giudizio per il "reato agli stessi ascritto" che è quello, riportato nella epigrafe della sentenza, di corruzione attiva, ex artt. 319 - ter e 321 c.p., essendo stato addebitato ai medesimi di avere promesso e versato somme di denaro a ET affinché questo violasse i suoi doveri inerenti alla funzione di magistrato componente del collegio della Corte di appello di Roma investita dell'appello avverso il c.d. Lodo Mondadori. Al riguardo, non appare avere rilievo la circostanza per cui, in motivazione, la Corte di Milano ha ritenuto che a carico di detti imputati vi fossero elementi idonei a sostenere in dibattimento l'ipotesi di concorso in corruzione passiva in atti giudiziari, trattandosi di aspetto argomentativo che non può incidere sul contenuto dispositivo del decreto;
restando peraltro salva la facoltà del pubblico ministero di procedere a nuova contestazione, a norma degli artt. 516 e seguenti c.p.p.. Peraltro, ove l'imputazione devoluta al giudice del dibattimento fosse stata, in ipotesi, effettivamente immutata, non esiste alcun ostacolo normativo che impedisca a tale giudice di dichiarare la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio a norma dell'art. 178 comma 1, lett. b) c.p.p: il che supera l'argomento (svolto nella memoria CA) che vorrebbe limitare la deducibilità dei casi di nullità del decreto che dispone il giudizio a quelli specificamente previsti dall'art. 429 c.p.p.. In ogni caso, deve ribadirsi che l'eventuale immutazione del fatto contestato operata dal giudice della udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio non comporta l'abnormità di tale provvedimento (cfr. Cass., sez. 1^, c.c. 13 luglio 1994, Bettini), poiché l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in sede dibattimentale.
1.2. Appare poi evidentemente incongruo, rispetto alla tematica della abnormità, il rilievo (CA, CO) per cui l'appello del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, consistendo tale rilievo in una mera critica, non importa qui se fondata o meno, alla valutazione operata al riguardo dalla Corte di appello. Considerazioni simili valgono per la ritenuta inammissibilità dell'appello di ET, censurata dal ricorrente.
1.3. Palesemente infondata è anche la doglianza (ricorso VI) per cui la Corte di merito avrebbe abnormemente espresso una anticipata sentenza di condanna.
La cognizione del giudice di appello ex art. 428 c.p.p. ha per oggetto le allegazioni di erroneità della decisione di non luogo a procedere emessa nella udienza preliminare;
sicché il discorso argomentativo non può non ripercorrere le valutazioni espresse nella sentenza impugnata. Da un punto di vista non solo giuridico, ma anche strettamente logico, soltanto al termine di tale percorso, ove ritenga fondate le censure dedotte dal pubblico ministero, la Corte di appello può a ragion veduta emettere il provvedimento di rinvio a giudizio;
che non cessa di essere tale solo perché preceduto dalla (doverosa) confutazione delle ragioni che avevano indotto il g.u.p. a pronunciare una sentenza liberatoria.
Che, poi, il decreto che dispone il giudizio, essendo stato incorporato in una pronuncia avente materialmente struttura di sentenza (v. memoria VI), possa influenzare il giudice del dibattimento, è questione di mero fatto;
restando comunque, ad escludere qualsiasi profilo di abnormità, le regole sulla trasmissione degli atti a tale giudice dettate dagli artt. 431 e 491 comma 2 c.p.p., in base alle quali, in via di mera ipotesi e nei tempi ivi previsti, potrebbe farsi questione di stralcio delle parti motivazionali del provvedimento non strettamente funzionali alla vocatio in jus;
e pur dovendosi qui rilevare che l'eventuale "esuberanza" motivazionale del decreto che dispone il giudizio non determina alcuna invalidazione dell'atto (v. Cass., sez. 4^, u.p. 29 marzo 1993, Calligaris).
1.4. Quanto alle questioni di diritto circa l'erronea applicazione degli artt. 319, 319 - ter, 321 c.p., sollevate dal ricorso VI, esse attengono ad aspetti che dovrà risolvere il giudice del dibattimento, escluso, anche lontanamente, ogni connotato di abnormità del provvedimento impugnato per la parte in cui tali temi sono affrontati.
Lo stesso è da dire con riferimento alla dedotta violazione delle regole in tema di competenza territoriale, di cui si duole il medesimo ricorrente.
1.5. Infine, la censura di eccesso o straripamento di potere denunciata nel ricorso ET, per il fatto che il provvedimento impugnato sarebbe del tutto svincolato rispetto al devolutum e comunque caratterizzato da congetture totalmente sfornite di dimostrazione, appare palesemente eccentrica rispetto al tema della abnormità, trattandosi di aspetti legati al contenuto motivazionale dell'atto.
2. Il ricorso di ER va rigettato.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'imputato, in relazione al procedimento n. 9520/95 R.G.N.R. (quello di cui si tratta) aveva ritualmente eletto domicilio presso l'avv. Ennio Amodio, allora suo difensore, con dichiarazione resa a un ufficiale di polizia giudiziaria in data 18 marzo 1996, e quindi in perfetta aderenza al dettato dell'art. 161 comma 1 c.p.p.. Non risulta, ne' è stato dedotto, che tale dichiarazione di domicilio sia stata formalmente revocata;
e non vale come implicita revoca la successiva nomina di altri difensori. Stante tale evidenza documentale, è inconferente il riferimento fatto dal ricorrente alla formalità di cui all'art. 162 comma 1 c.p.p., riguardante la comunicazione del domicilio eletto all'autorità che procede, che evidentemente vale quando la elezione non sia stata già raccolta a verbale dalla polizia giudiziaria o, in genere, a norma dell'art. 161 comma 1 c.p.p., in occasione di un diretto contatto tra autorità procedente e indagato.
D'altro canto, l'imputato ha ribadito tale elezione in data 21 marzo 1996, con dichiarazione fatta pervenire al Procuratore della Repubblica di Milano, autenticata dallo stesso difensore domiciliatario.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 428 comma 2 c.p.p. non presenta ambiguità. Nella udienza camerale di appello avverso le sentenze di non luogo a procedere si osservano le forme dell'art. 12 c.p.p.; sicché la presenza delle parti e dei relativi difensori è meramente eventuale, nel senso che resta nella facoltà degli stessi di comparire o meno (comma 3 dell'art. 127 c.p.p.). Il legittimo impedimento del difensore non rileva nelle procedure rette dall'art. 127 (Sez. un., u.p. 8 aprile 1998, Cerroni). Ne è prova il diverso rilievo dato all'impedimento dell'imputato o condannato (comma 4).
Non vale addurre che nella udienza preliminare è stato inserito (dall'art. 19 comma 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) l'art. 420 - ter c.p.p., che impone il rinvio della udienza in caso di accertato legittimo impedimento del difensore. Tale disposizione non può essere trasferita alla procedura camerale di appello ex art. 428 c.p.p., proprio perché questa segue le diverse regole dell'art. 127 c.p.p., in cui non è stata inserita una disposizione simile a quella dell'art. 420 - ter (v. Sez. 1^, c.c. 6 luglio 2000, Criaco); e la diversità della procedura in questione con quella della udienza preliminare non è un dato nuovo o bizzarro, posto che essa è presente ab origine nell'impianto codicistico (nella udienza preliminare la presenza delle parti è sempre stata necessaria;
nella udienza di appello è sempre stata facoltativa). In altri termini, l'art. 420 - ter appare uno sviluppo in senso garantistico di un contesto processuale che, al pari del dibattimento, contempla la presenza necessaria del difensore;
e quindi manca l'eadem ratio per estendere la relativa disciplina a sedi processuali nelle quali tale presenza non è indefettibile.
Inoltre, considerata la caratteristica di riforma organica della legge n. 479 del 1990, ove il legislatore avesse voluto estendere la garanzia in questione alla procedura camerale di appello non avrebbe mancato di intervenire sull'art. 428 c.p.p.; sicché la mancanza di una formale modifica di detta disposizione appare una ulteriore conferma della consapevole scelta legislativa di differenziare il regime processuale della udienza ex art. 428 c.p.p. da quella della udienza preliminare.
Non varrebbe obiettare che in base all'art. 598 c.p.p. al giudizio di appello si estendono di norma le regole sul giudizio di primo grado. Tale disposizione è chiaramente concepita per il giudizio di cognizione;
del che è prova non solo l'espressione "giudizio di primo grado", che difficilmente potrebbe estendersi all'udienza preliminare (che è proprio la sede in cui si deliba la richiesta di "rinvio a giudizio" ma anche la sua collocazione sistematica, postergata rispetto ai Libri 7^ e 8^, relativi, appunto, al "giudizio" nonché al procedimento davanti al tribunale monocratico. D'altro canto, sarebbe ben strano che il legislatore consentisse deroghe alla simmetria procedurale nei gradi riguardanti il giudizio (v. art. 599 c.p.p.) e non in quelli che preparano il giudizio. In ogni caso, anche ammesso che l'art. 598 c.p.p. esprima una regola generale per ogni tipologia di procedimento di appello, non è dubbio che essa risulta positivamente derogata, nei rapporti tra udienza preliminare e udienza camerale di appello, dalla specifica previsione dell'art. 428 comma 2 c.p.p.. 2.3. Il terzo motivo appare, sotto entrambi i profili dedotti, manifestamente infondato.
La censura di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per pretesa carenza di specificità è stata già presa in esame dalla Corte di appello, che ha ineccepibilmente osservato che le critiche del pubblico ministero, con riferimento alla posizione di tutti gli imputati, non potevano che essere incentrate nella confutazione dell'asserto del G.u.p. secondo cui gli elementi raccolti circa il versamento dei 400 milioni al giudice ET non avevano una consistenza tale da giustificare il rinvio a giudizio, posto che questa sola era stata la ragione per la quale era stata emessa sentenza liberatoria nei confronti di tutti gli imputati. Con riferimento specifico alla posizione di ER, il pubblico ministero appellante non aveva certo motivo di lamentarsi di alcunché, avendo il G.u.p. avuto cura di precisare che, ove fosse stata raggiunta la prova della corruzione passiva, il ruolo e la responsabilità rivestito nella Fininvest dall'imputato, il suo interesse alla causa, i suoi rapporti con VI e il bonifico di oltre tre miliardi operato a favore di quest'ultimo costituivano elementi ampiamente sufficienti a imporre il rinvio a giudizio. Quanto alla questione circa la mancata identificazione del soggetto che aveva presentato in cancelleria l'appello del pubblico ministero, è sufficiente qui rilevare che la qualità di impiegato di colui che presenta materialmente le impugnazioni della parte pubblica è formalmente e sicuramente documentata dal registro di passaggio (Cass., sez. 1^, c.c. 21 aprile 1994, Pellicanò; Cass., sez. 6^, c.c. 30 settembre 1993, Tocci;
Cass., sez. 1^, u.p. 28 ottobre 1993, Recchi), che attesta appunto che un determinato atto è stato trasmesso, in una certa data, da un ufficio giudiziario a un altro;
sicché, non contestandosi dal ricorrente che ciò sia avvenuto, la censura non solo appare giuridicamente infondata, ma è, per di più, generica.
2.4. Il quarto motivo appare infondato.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello abbia posto a base della sua decisione i risultati delle indagini sul traffico telefonico dichiarati espressamente inutilizzabili dal G.u.p. Tale assunto non è però del tutto aderente al tenore motivazionale della sentenza, dal quale emerge che la Corte di appello, dopo avere preso in esame gli elementi addotti dal pubblico ministero a sostegno dell'accusa, nell'esporre le sue valutazioni (pp. 30 e seguenti della sentenza), non fa leva tanto sulle risultanze derivanti dai tabulati telefonici quanto (a parte le movimentazioni bancarie e altri elementi di natura logica) sui rapporti intercorrenti tra ET e gli altri presunti corruttori, che lo stesso ET ha ammesso, pur imputandoli a cause non illecite. V'a quindi condivisa osservazione del Procuratore generale requirente, secondo cui i tabulati in questione non hanno rivestito di fatto una rilevanza dirimente ai fini dell'alternativa fra sentenza di non luogo a procedere e decreto di rinvio a giudizio.
2.5. Il quinto motivo appare infondato.
È vero che la Corte di appello ha errato nel ritenere che nel procedimento ex art. 428 c.p.p. non sia previsto un potere del giudice di procedere a una integrazione probatoria, dovendosi al contrario affermare che in tale procedimento, retto dal modello dell'art. 127 c.p.p., non è preclusa una simile eventualità (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1^, c.c. 27 aprile 1995, Esposito); ma ha giustamente osservato il Procuratore generale requirente che la doglianza difetta di specificità, non essendo stato evidenziato a cosa dovessero precisamente tendere le prove che la difesa avrebbe voluto che fossero assunte nel giudizio di appello.
Il punto, però, è anche un altro. Nella udienza preliminare non è configurabile in capo alle parti un "diritto alla prova" ragguagliabile al paradigma dell'art. 190 c.p.p., dato che gli elementi su cui si fonda la valutazione del g.u.p. sono quelli scaturenti dalle indagini del pubblico ministero e dalle eventuali indagini difensive (pro tempore, ex art. 38 disp. att. c.p.p.; mentre v. ora l'art. 391 - octies c.p.p.). La difesa poteva certamente sollecitare la Corte ad assumere le prove ritenute necessarie ai fini del decidere;
ma, trattandosi di un potere discrezionale, la valutazione del giudice circa la necessità di una integrazione probatoria non può essere oggetto di censure delle parti se non, come è ovvio, in quanto da essa discenda la insufficienza e la illogicità della motivazione della sentenza che si sia basata sulle sole prove già acquisite (Cass., sez. 6^, u.p. 16 maggio 2000, Ghidinelli); e tale considerazione rinvia a quanto dovrà dirsi a proposito del settimo motivo di ricorso. Il ricorrente fa anche riferimento a una richiesta di incidente probatorio, rigettata nel corso delle indagini preliminari, e, a quel che è dato di capire, reiterata davanti alla Corte di appello;
ma non specifica quale ne fosse l'oggetto E perché si sarebbero dovuti ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.:
dunque, sotto questo aspetto, la doglianza appare anche manifestamente generica.
Quanto alla mancata presa in considerazione della eccezione di incompetenza territoriale, va osservato che essa non poteva essere dedotta dall'imputato resistente alla impugnazione del pubblico Ministero in sede di udienza camerale di appello, subordinatamente a quanto è dato ricavare dal tenore del ricorso) alla eventualità ne la sentenza del g.u.p. fosse stata riformata in senso peggiorativo;
dato che, essendo inappellabile da parte dell'imputato (e comunque non essendo stata dallo stesso impugnata) la sentenza di non luogo a procedere, era anche inoppugnabile la quaestio competentiae. Tale punto era certamente deducibile con il ricorso per cassazione, per violazione di legge;
ma non è questo che il ricorrente ha fatto, essendosi egli inammissibilmente doluto di una mancata risposta, sul punto, che la Corte di appello non era tenuta a dargli.
2.6. Il sesto motivo appare infondato.
L'argomentazione del ricorrente è frutto di una erronea comprensione di quanto esposto in motivazione dalla Corte di appello. Nella sentenza impugnata, contrariamente alla valutazione del primo giudice, si esprime il convincimento che gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La Corte ha dunque escluso che potesse farsi applicazione dell'art. 425 comma 3 c.p.p. A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta attraverso un apprezzamento complessivo del materiale indiziario - aspetto toccato dal successivo motivo di ricorso, di cui subito si dirà - che rendeva prospettabile, ad avviso di detto giudice di merito, il successo delle ragioni dell'accusa all'esito degli apporti dibattimentali.
Il ricorrente assume che tale conclusione sia in contraddizione con la valutazione, anch'essa fatta nella sentenza impugnata, per cui il quadro degli elementi indiziari era tale da condurre a soluzioni alternative ed aperte" e osserva che la Corte si era attestata su regole decisorie superate dalle modifiche apportate all'art. 425 c.p.p. dalla legge n. 479 del 1999.
Peraltro, al di là delle espressioni usate, la Corte di merito non appare essersi basata sulla "previsione di un futuribile probatorio", ipotesi decisoria sulla quale mette giustamente in guardia il Procuratore generale requirente, ma, corre si è detto, sul concreto apprezzamento del materiale indiziario, di cui si è ritenuta la idoneità ai fini del sostegno dell'accusa in giudizio. Il medesimo Procuratore generale rileva convincentemente che la regola dell'art. 425 comma 3 c.p.p. esprime l'esigenza che, ai fini del rinvio a giudizio, l'ipotesi accusatoria sia "più probabile" rispetto a quella della innocenza;
e che tale regola è stata rispettata dai giudici di appello, che, dopo aver preso in considerazione le ipotesi ricostruttive dei fatti favorevoli alla difesa, hanno ragionevolmente ritenuto che la prospettiva accusatoria fosse quella avente il grado maggiore di probabilità logica.
Resterebbe da dire in cosa abbia inciso, rispetto alle precedenti regole di giudizio, il nuovo assetto dell'art. 425 c.p.p. delineato dalla legge n. 479 del 1999; posto che la critica del ricorrente consiste nel fatto che la Corte di appello abbia applicato schemi decisori superati da tale innovazione legislativa. Ora, deve osservarsi che, come rilevato dalla gran parte dei primi commentatori della riforma in questione, la disposizione del comma 3 dell'art. 425 c.p.p. esprime la omologazione formale della regola di giudizio che presidia la decisione del giudice della udienza preliminare a quella relativa alla decisione sulla richiesta di archiviazione (art. 125 disp. att. c.p.p. Questa uniformità di regole decisionali era peraltro già implicata dalla soppressione del canone della "evidenza" ad opera della legge 8 aprile 1993, n. 105, che, come precisato da questa Corte, ha avuto l'effetto normativo di imporre un esito liberatorio in tutti i casi in cui fosse accertata la "inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale" (così Cass., sez. 6^, 3 novembre 1998, Annunziata;
e, analogamente, Cass., sez. 1^, 30 gennaio 1995, Valle;
Cass., sez. 6^, 9 ottobre 1995, La Penna;
Cass., sez. 1^, 18 novembre 1998, Gabriele); o, in altri termini, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 1996, nei casi in cui "si appalesi la superfluità del giudizio" e cioè solo qualora sia "fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria".
La previsione per cui il giudice della udienza preliminare debba emettere sentenza di non luogo a procedere anche "quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori" è infatti qualificata dall'ultima parte del comma, che impone un simile esito quando detti elementi siano "comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato deve dunque essere parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento;
sicché rettamente deve escludersi un esito liberatorio in tutti i casi in cui detti elementi si prestino a soluzioni alternative e "aperte" (Cass., sez. 6^, 9 ottobre 1995, La Penna;
Cass., sez. 3^, 8 novembre 1996, Tani;
Cass., sez. 1^, 21 aprile 1997, Mocera). Una simile regola era del resto già ricavabile, nella vigenza del codice del 1930, dall'art. 378 secondo comma, ove era previsto che il giudice istruttore pronunciasse sentenza di proscioglimento anche nel caso in cui non risultassero "sufficienti prove per rinviare a giudizio l'imputato"; e tale previsione era stata interpretata dalla giurisprudenza, conformemente alla più autorevole dottrina, nel senso che il proscioglimento poteva essere adottato solo quando il dibattimento apparisse "superfluo per la esiguità della prova raccolta e per la impossibilità o scarsa possibilità del suo sviluppo e completamento alla luce della pubblica discussione" (Cass., sez., 13 novembre 1963, De Martino;
nonché, per analoghi concetti, Cass., sez. 3^, 12 ottobre 1964, Lucchetti;
Cass., sez. 2^, 8 giugno 1965, Burchietti;
Cass., sez. 3^, 28 giugno 1965, Pennacchini;
Cass., sez. 1^, 21 gennaio 19O, Mere;
Cass., sez. 3^, 25 gennaio 1974, Lucci;
Cass. sez. 2^, 5 novembre 1985, D'Angelillo). In altri termini, si era già allora osservato che la sentenza di proscioglimento era imposta solo quando la carenza o la contraddittorietà degli elementi di prova raccolti nel corso della istruzione dovesse plausibilmente considerarsi "definitiva", rendendo del tutto inutile il passaggio alla fase dibattimentale (Cass., sez. 1^, 11 ottobre 1982, Bisconti). Deve dunque concludersi che correttamente la Corte di appello, dopo avere ritenuto inapplicabile nel caso in esame la regola del comma 3 dell'art. 425 c.p.p., abbia verificato, in applicazione del comma 1
del medesimo articolo, se sussistesse una causa di estinzione del reato astrattamente ravvisabile, pervenendo alla declaratoria di estinzione del reato medesimo per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.7. Il settimo motivo appare infondato.
La Corte di appello, come detto, ha osservato che la complessiva valutazione del materiale indiziario conduceva a una prognosi di non superfluità del dibattimento in relazione a un possibile esito di accoglimento della ipotesi accusatoria, pur riconoscendo trattarsi di "un percorso probatorio difficile".
A tal fine si sono considerati: i passaggi di denaro tra i conti esteri riguardanti ER, VI, CA e CO, uno dei quali, quello relativo al conto estero di CA, di poco successivo alla sentenza di appello sul "Lodo Mondadori"; i rapporti personali, antecedenti o successivi rispetto ai fatti di causa, del giudice ET con i presunti intermediari, e in particolare l'antico rapporto confidenziale tra ET e CA, che sminuiva la valenza indiziaria di segno contrario rappresentata dal considerevole lasso di tempo intercorrente tra la sentenza incriminata e la somma utilizzata da ET per il versamento della caparra per l'acquisto dell'appartamento a favore della figlia;
il tutto valorizzato dal contesto ambientale di corruttibilità di uffici giudiziari romani desunto da altri procedimenti in corso.
Si tratta di valutazioni di merito, in relazione alle quali non possono ravvisarsi gli addotti indici di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Nel ricorso, si rileva che la Corte di appello aveva desunto l'esistenza di un presunto "sistema di corruttela giudiziaria" da elementi di privata conoscenza;
la censura è inesatta, perché in realtà tale considerazione del contesto ambientale è tratta da documentazione acquisita a norma dell'art. 234 c.p.p. (provvedimenti relativi alle vicende IMI - SIR e SME), e non per desumerne diretti elementi di riscontro in ordine alla fondatezza della ipotesi accusatoria ma, come ha giustamente rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria, per inquadrare gli elementi indiziari in un contesto storico-ambientale, idoneo a rafforzare, nei limiti in cui il successivo sviluppo di detti procedimenti potrà condurre ad accertamenti definitivi su tale aspetto, la plausibilità delle ipotesi accusatoria.
Quanto alla deduzione per cui la sentenza avrebbe indebitamente desunto elementi di convincimento dal silenzio osservato da ET su alcuni aspetti della vicenda, va al contrario rilevato che dalle pagine 30 e seguenti della sentenza, ove sono specificamente indicati gli elementi sui quali si fonda la decisione, non emerge affatto che la Corte di appello abbia attribuito alcuna reale valenza indiziaria a tale circostanza.
Il ricorrente censura poi di illogicità il rilievo dato ai rapporti di ET con CO e VI, successivi di oltre un anno alla decisione incriminata, senza considerare che la Corte di appello ne offre una possibile spiegazione compatibile con la ipotesi accusatoria (CA sarebbe stato il "fiduciario" di TE, i quale poi avrebbe sollecitato il versamento del denaro in epoca non sospetta, in relazione alla necessità dell'acquisto dell'appartamento); e tale spiegazione, nemmeno presa in considerazione dal ricorrente, non può dirsi manifestamente illogica.
Gli ulteriori aspetti su cui fa leva il ricorso, per indurne un vizio di motivazione, quali l'omessa considerazione del valore probatorio in senso difensivo dei rapporti professionali tra VI e CA in merito all'arbitrato Bulgari, idonei a giustificare il bonifico intercorso tra i due, le elargizioni in contanti di CO in favore di ET, la correttezza giuridica della sentenza della Corte di appello di Roma sul "Lodo Mondadori", in realtà sono punti presi in esame dal giudice a quo, ma reputati di valore non decisivo ai fini della confutazione definitiva della ipotesi accusatoria, in quanto fatti anch'essi meritevoli di approfondimento dibattimentale e, quindi, non idonei ad inficiare la consistenza degli elementi indiziari di segno contrario. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata non presenta dunque al riguardo alcun vizio logico, e certamente non spetta a questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione sulla consistenza e concludenza del materiale probatorio a quella espressa dal giudice di merito.
2.8. Anche l'ottavo motivo è infondato.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento di questa Corte (Sez. 6^ c.c. 6 ottobre 1995, Perrone) e della prevalente dottrina, secondo cui l'art. 319 - ter c.p., introdotto dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 configura una ipotesi autonoma di reato. Nella
citata sentenza è stato efficacemente messo in risalto che l'autonomo nomen juris della fattispecie e la presenza di circostanze aggravanti (delineate nel secondo comma) rende certi di tale conclusione;
potendosi qui aggiungere che tale interpretazione è suffragata dai lavori parlamentari (Rel. del Ministro Martinazzoli al d.d.l. governativo n. 2844 e quella del Ministro Vassalli al d.d.l. n. 2241) nonché dalla struttura della fattispecie, che presenta, oltre che un ambito oggettivo peculiare, un dolo specifico, consistente nel favorire o danneggiare una parte in un processo. Ma, posto questo punto fermo, da ciò non deriva, come vorrebbe il ricorrente, la conseguenza della non punibilità del corruttore in atti giudiziari nel regime temporale intercorrente tra la legge n. 86 del 1990 e la legge 7 febbraio 1992, n. 181.
Poiché la corruzione in atti giudiziari è una fattispecie qualificata di corruzione, tanto che l'art. 319 - ter rinvia ai "fatti indicati negli artt. 318 e 319", aggiungendo l'elemento specializzante della finalità di "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo", certamente il privato che dà o promette a un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di influire sulle sorti di un processo realizza un comportamento che integra in ogni suo aspetto la fattispecie di corruzione "ordinaria" di cui agli artt. 318 primo comma o 319 c.p., tanto più che l'art. 321 richiama le "pene stabilite" dagli articoli suddetti (e, a seguito della novella del febbraio 1992 anche dall'art. 319 - ter), ma nel contempo delinea una condotta autonomamente descritta, che si presta a realizzare, dal lato attivo, una qualsiasi delle fattispecie di corruzione sopra indicate.
3. Il ricorso del procuratore generale va rigettato.
3.1. Il primo motivo appare infondato.
Prima della modifica dell'art. 321 c.p. ad opera della legge n. 181 del 1992, le pene per il corruttore non potevano riferirsi alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 - ter c.p., per il semplice motivo che la relativa pena non era richiamata, facendosi riferimento solo alle pene di cui agli artt. 318 primo comma e 319 c.p.. È chiaro, infatti, che, richiamando "le pene", l'art. 321 evochi anche le corrispondenti ipotesi di corruzione passiva. posto che ad ogni fattispecie criminosa si accompagna un distinto trattamento sanzionatorio.
Ne è riprova, ove pure se ne potesse dubitare, la citata modifica legislativa, che tendeva appunto a rimediare a una lacuna normativa, come appare, expressis verbis, dai lavori parlamentari. Varrebbe in ogni caso il principio di stretta interpretazione in materia di legge penale incriminatrice, corollario del principio di legalità e., art. 25 Cost., che non tollera arditi percorsi ermeneutici in malam partem, che privilegino il presunto "senso" della norma rispetto alla sua lettera. In particolare, non è sostenibile la tesi per cui solo nella corruzione in atti giudiziari sia implicitamente richiamata la posizione del corruttore. L'art. L'art. 319 - ter si riferisce ai "fatti indicati negli artt. 318 e 319", e non al fatto di cui all'art. 321 c.p., e quest'ultimo fatto (la corruzione attiva) non si accompagna necessariamente alla corruzione passiva, come è dimostrato dalla previsione della non punibilità del soggetto privato nella corruzione impropria susseguente;
mentre è significativo che l'art. 319 - ter si riferisca all'intero art. 318, comprendendo in tale richiamo anche la fattispecie del comma secondo, esclusa invece dal quadro normativo di riferimento dall'art. 321.
Il ricorrente assume che la Corte di merito abbia omesso ogni valutazione circa la presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
In realtà, come si è detto sopra, la Corte di appello ha positivamente affermato che gli elementi raccolti nel corso delle indagini avrebbero legittimato il rinvio a giudizio, pervenendo però a una decisione liberatoria per il ritenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, determinanti l'estinzione del reato per prescrizione.
3.3. Il terzo motivo appare infondato.
I criteri impiegati dal giudice di merito ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche non possono essere sindacati in sede di legittimità, a meno che questi siano manifestamente inconferenti, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 133 c.p., che, come affermato da costante giurisprudenza, delinea, sia pure in modo non esclusivo, il perimetro in cui sono racchiusa gli elementi, oggettivi o soggettivi, che possono essere valutati ai fini delll'art. 62 - bis c.p. (v. Cass., sez. 1^, u.p. 13 novembre 1997, Ingardia;
Cass., sez.
2^, u.p. 27 febbraio 1997, Zampella;
Cass., sez. 2^, u.p. 16 gennaio 1996, Romeo;
Cass., sez. 1^, u.p. 6 ottobre 1995, Biondo). Quanto al tempo trascorso dal fatto, certamente si tratta di elemento neutro ai fini della valutazione della gravità del fatto o della capacità a delinquere del soggetto, se non qualificato da comportamenti positivi tenuti dal soggetto.
Altrettanto è da dirsi della presunta corruttibilità dell'ambiente giudiziario, dato che non si vede come questo scenario, anche se in tesi sussistente, potrebbe attenuare la responsabilità del corruttore, il quale, anzi, ne avrebbe profittato, ribaltando a suo favore l'esito del giudizio di prima istanza.
Non può invece ritenersi illogico il risalto dato alla successiva transazione intervenuta tra le parti, posto che essa ha effettivamente comportato "una riduzione dell'ipotetico danno subito dalla C.I.R., annulla rilevando che il reato di corruzione offende l'interesse della pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di una ipotesi espressamente considerata dall'art. 133 primo comma, n. 2, c.p. Anche il rilievo dato alle attuali condizioni di vita individuale e sociale del soggetto, valutato dalla Corte come decisivo, non appare per nulla incongruo, trattandosi di parametro normativamente preso in considerazione dall'art. 133 secondo comma, n. 4, c.p.; ne' può dirsi, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, che con ciò si determinerebbe una lesione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, atteso che la Corte di merito non ha fatto riferimento, a tale riguardo, a "cariche istituzionali", ma, semplicemente, alla condotta di vita del prevenuto successiva all'ipotizzato delitto.
Deve quindi concludersi che, sia pure con riferimento esclusivo agli ultimi due parametri, la valutazione operata dalla Corte di merito circa la riconoscibilità delle attenuanti generiche non merita censure.
4. A norma dell'art. 616 c.p.p., le parti private ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali;
inoltre, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi, ET, CO, VI e CA vanno condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare, in ragione delle questioni di diritto dedotte, in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ET IO, CO TI, VI RE e AM AN.
Rigetta i ricorsi di ER IO e del pubblico ministero. Condanna le parti private ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché ET, CO, VI e CA ciascuno al pagamento di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2001