Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2001, n. 45275
CASS
Sentenza 16 novembre 2001

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L'eventuale mutamento del fatto contestato operato dal giudice dell'udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio non comporta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in dibattimento.

Il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme anche se la motivazione sia esuberante e non strettamente funzionale alla vocatio in jus, potendosi in tal caso, a norma degli artt.431 e 491 cod. proc.pen., disporre lo stralcio di parti di tale motivazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che il decreto che dispone il giudizio non cessa di essere tale solo perché emesso al termine del percorso valutativo espresso dal giudice di appello per confutare le ragioni che avevano indotto il g.u.p. a pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che la possibile influenza sul giudice del dibattimento è questione di mero fatto e rilevante solo ai fini di un eventuale stralcio di parti esuberanti della motivazione).

La corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art.319 ter cod.pen., integra una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale dei delitti di corruzione previsti dagli artt.318 e 319 cod.pen.,in quanto, oltre l'autonomo nomen juris e la presenza di circostanze aggravanti previste dal secondo comma, per la configurazione del reato è altresì richiesto il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte in un processo.

Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.nel testo modificato dall'art.23, comma 1, legge 16 dicembre 1999, n.479 - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art.425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.Ne consegue che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte.

Il privato che dà o promette ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di influire sulle sorti di un processo, realizza un comportamento che integra la fattispecie di corruzione ordinaria di cui agli artt.318,primo comma, o 319 e, a seguito della novella della l.7 febbraio 1992, n.181, anche all'art.319 ter cod.pen., in quanto l'art.321, nel richiamare le "pene stabilite" da tali norme, delinea una condotta autonoma che configura, dal lato attivo, una delle fattispecie di corruzione indicate.

Commentario1

  • 1Imputato deve essere informato della riqualificazione del fatto prima della sentenza (Corte EDU, Drassich, 2007)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020

    In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. L'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, e l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2001, n. 45275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45275
Data del deposito : 16 novembre 2001

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