Articolo 426 del Codice di procedura penale
Articolo 407Articolo 369
Versione
24 ottobre 1989
Art. 426. Requisiti della sentenza 1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente