Articolo 391 octies del Codice di procedura penale
Articolo 409Articolo 391 novies
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21 gennaio 2001
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 391-octies.
(Fascicolo del difensore).
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore puo' presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale puo' presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non e' previsto l'intervento della parte assistita.
3. ((La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.)) Della documentazione il pubblico ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore puo', in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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