Articolo 319 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 318Articolo 320
Versione
6 maggio 1952
Art. 319.
(Domanda di trasferimento)


Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all'ufficio d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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